I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultima pronunce dei giudici tributari in materia di Tosap

di Carmelo Battaglia e Domenico D’Agostino

Tosap – Sottrazione superfici all'uso pubblico – Griglie areazione – Bene privato assoggettato all'uso pubblico

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39, Dlgs 507/1993, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. In generale, l'apposizione di griglie, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, determina una sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di un'utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Condominio.
Tuttavia, se le grate o intercapedini esistevano già quando il proprietario aveva messo volontariamente (seppur non intenzionalmente), con carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale dell'edificio) a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il Comune avrebbe «ricevuto» il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era, essendo la tolleranza del proprietario del pubblico passaggio ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all'originaria facoltà dello stesso di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo, oltretutto, le grate e le intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti. Il presupposto impositivo della Tosap, in tale ipotesi, non sussisterebbe, stante la limitata estensione e portata della costituita servitù di pubblico passaggio per dicatio ad patriam, e la preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 2328/2018, n. 11449/2016, n. 17556/2014, n. 18052/2009, n. 16770/2006
Commissione Tributaria Provinciale di Livorno n. 302/1/2014

Riferimenti normativi
Artt. 38 e 39, Dlgs 507/1993
Art. 7, lett. b), Legge 126/1958
Art. 22, comma 3, All. F, Legge 2248/1865
Art. 1117, Codice civile

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 9639 del 13/04/2021

Tosap – Sottrazione superfici all'uso pubblico – Griglie areazione – Bene privato assoggettato all'uso pubblico

Non può neppure ritenersi che l'apposizione di griglie sul marciapiede costituisca «occupazione irreversibile», atteso che le stesse, pur incidendo sull'utilizzo del suolo pubblico, non ne modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto, a seguito di eventuale rimozione delle griglie medesime, non essenziali e non connaturate al diritto di superficie ipogeo (i locali scantinati di proprietà della ricorrente ben possono essere areati attraverso sistemi diversi), verrebbe a cessare il godimento individuale, con ripristino dell'uso collettivo.
Un'esclusiva proprietà condominiale, o comunque privata, può sicuramente ipotizzarsi - ai sensi dell'art. 1117 Cc - per il cavedio a copertura del quale sia posta la grata di aerazione, ma non per quest'ultima, trattandosi di parte integrante del marciapiede, bene appartenente al Comune in quanto pertinenza della pubblica strada.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 2328/2018, n. 11449/2016, n. 17556/2014, n. 18052/2009, n. 16770/2006
Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 960/23/2015

Riferimenti normativi
Artt. 38 e 39, Dlgs 507/1993
Art. 7, lett. b), Legge 126/1958
Art. 22, comma 3, All. F, Legge 2248/1865
Art. 1117, Codice civile

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 8756 del 30/03/2021

Tosap – Obbligazioni di durata – Prescrizione

La Tarsu, la Tosap ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, Cc.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 4081/2020, n. 4080/2020, n. 4079/2020, n. 13664/2019

Riferimenti normativi
Artt. 49, lett. e), e 38 Dlgs 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 8405 del 25/03/2021

Tosap – Impianti adibiti a pubblici servizi – Condizioni esenzione

Ai sensi dell'art. 49, lett. e), Dlgs 507/1993, affinché sia riconosciuta l'esenzione dalla TOSAP per le occupazioni con impianti su aree oggetto di concessione, sono necessari due requisiti: gli impianti devono essere adibiti a servizi pubblici e, al termine della concessione, gli stessi devono essere devoluti all'ente concedente. 

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 17966/2020, n. 4283/2010
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. staccata Salerno, n. 2713/05/2019
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 149/04/2017

Riferimenti normativi
Art. 4, Dl 119/2018, convertito in Legge 136/2018
Art. 2948, n. 4, Codice civile

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 3950 del 16/02/2021

Tosap – Passo carrabile – Accesso "a filo" o "a raso" – Esenzione imposizione tributaria

La nozione normativa di "passo carrabile", desumibile dall' art. 44, Dlgs 507/1993, ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private.
Sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada". I passi carrabili "a raso" mancano di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
Ai fini della tassazione assumono rilievo le modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l'accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l'interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 16913/2007, n. 16733/2007
Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, n. 1034/2015

Riferimenti normativi
Art. 44, commi 4 e 7, Dlgs 507/1993
Art. 22 Dlgs 285/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 25345 del 11/11/2020