I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce del Consiglio di Stato in materia di titoli edilizi e sanatorie

di Solveig Cogliani

Titolo edilizio - Convenzioni – Accordo – Ex art. 11 legge n. 241 del 1990 – Atto d’obbligo – Intervento – Frammentazione -  Progettualità complessiva – Sussistenza
Nell’ipotesi di una convenzione, stipulata tra un Comune e un privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di un titolo edilizio, si obblighi ad un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell’ente pubblico (quale, ad esempio, la destinazione di un’area ad uno specifico uso, cedendola), si pone in essere un atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione; ove l’atto d’obbligo  del privato si collochi nell’ambito di una progettualità di più vasto respiro rispetto al titolo edilizio cui specificamente accede, lo ancora solo formalmente alla concessione edilizia  per la realizzazione del primo fabbricato e tuttavia non incide sulla originaria previsione  ab origine di  tutte le necessarie opere urbanistiche, pur rinviando ad uno stadio di maggior avanzamento delle opere la loro analitica localizzazione.
Consiglio di Stato, Sez.  II, 19 gennaio 2021, n. 579

Titolo edilizio - Convenzioni – Accordo – Ex art. 11 l. n. 241 del 1990 – Oggetto – Determinabilità
Nell’ambito di una convenzione finalizzata al rilascio di un titolo edilizio, l’atto d’obbligo che preveda ab origine di sopperire alle esigenze di collegamento viario da evidenziarsi a progettualità più avanzata, sulla base delle necessità emerse allo scopo, condizione accettata dal privato, non integra l’indeterminabilità dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c..
Consiglio di Stato, Sez. II, 19 gennaio 2021, n. 579

Permesso edilizio – Sanatoria – Oblazione – Pagamento – Condizione – Omissione – Conseguenze
Il rilascio del permesso in sanatoria ex art. 36 è subordinato al pagamento dell’oblazione e che gli effetti sananti ex art. 38 si producono con il pagamento della sanzione (art. 38 comma 2); tuttavia, la previsione di un sistema coattivo di riscossione, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 380 del 2001 in caso di inadempimento, evidenzia come la detta omissione semplicemente legittimi la riscossione coatta, senza determinare la decadenza dalla possibilità di adempiere, evento che andrebbe in contraddizione con la possibile esecuzione forzata sul credito, in funzione  delle esigenze di conservazione del patrimonio edilizio, comunque edificato.
Consiglio di Stato, Sez., VI, 25 gennaio 2021, n. 730

Sanzioni – Condono – Istanza – Presentazione – Demolizione – Ordine - Anteriori  – Illegittimità
A fronte della presentazione delle istanze di condono, gli atti sanzionatori precedenti (ordinanza di sospensione e demolizione), nonché quelli conseguenti successivi (provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile, ordinanza di sgombero), in quanto anteriori all’esito dei procedimenti di sanatoria così avviati ovvero basati sulle ordinanze precedenti, risultano adottati in violazione dei principi consolidati dell’ordinamento; infatti, in materia va ribadita l’illegittimità degli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio, poiché l'art. 44 comma ultimo l. 28 febbraio 1985, n. 47 prevede che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi (in terminis, Consiglio di Stato Sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3230).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2021, 488

Sanzioni – Condono – Ex  39 legge 724 del 1994 -  Istanza – Presentazione – Sanzioni amministrative – Sospensione
La sospensione dei procedimenti sanzionatori in pendenza di condono  si applica anche ai condoni presentati ai sensi dell’art. 39 l. 724 n. 1994 (che richiama direttamente la disciplina previgente del 1985) e dell'art. 32 Dl 30 settembre 2003 n. 26 (in terminis,  Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 novembre 2016, n. 5028).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2021, 488

Giudizio amministrativo - Sanzioni – Condono – Istanza – Presentazione – Effetti – Improcedibilità
La presentazione di un'istanza di condono edilizio successivamente all'emanazione delle ordinanze di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali rileva sul piano processuale - quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali - e rende inefficaci tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l'impugnazione proposta avverso gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione: e ciò in quanto una nuova valutazione provocata dall'istanza di condono comporterà comunque la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell'istanza di sanatoria.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2021, 488

Sanatoria ordinaria – Accertamento di conformità – Ex art. 36 Dpr n. 380 del 2001  – Presentazione – Sanzioni amministrative – Sospensione
In termini di sanatoria ordinaria, la presentazione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è dunque un'automatica necessità per l'amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione; infatti,  la domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione, cosicché in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (in terminis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2020, n. 5669).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2021, 488

Sanatoria – Paesaggio – Vincolo – Valutazione – Determinazioni – Motivazione – Dettagliata  -  Occorre
In  tema di determinazioni paesaggistiche, l'amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto; il diniego non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo. Pertanto, non risulta sufficiente la motivazione di diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (in terminis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 853).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2021, 488