I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di buoni pasto

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Buoni-pasto – Benefit assistenziale – Diritto alla fruizione – Orario di lavoro giornaliero minimo – Pausa pranzo

Il Collegio ha evidenziato che il buono-pasto non è configurabile come un emolumento integrativo automatico della retribuzione, ma come un "benefit" di carattere assistenziale, la cui fruizione giornaliera è strettamente correlata alle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa da parte del singolo dipendente pubblico interessato, ovviamente in osservanza delle prescrizioni stabilite dalla contrattazione collettiva in ordine alla sede ed all'orario di lavoro.
La Corte ha, poi, richiamato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 31137/2019, secondo la quale, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’effettuazione della pausa pranzo è condizione per l’attribuzione del buono-pasto e tale effettuazione presuppone, a sua volta, che il lavoratore osservi, in concreto, un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, sicché tale attribuzione compete soltanto per le giornate in cui si verifichino le suddette condizioni (art. 8, Dlgs 66/2003).

In tale contesto - caratterizzato dalla necessità dell’effettiva presenza in servizio nella sede dell’ufficio d’appartenenza o, eventualmente, in altro ufficio pubblico -, il buono-pasto non spetta, ovviamente, al lavoratore che, in una determinata giornata, operi totalmente o parzialmente in regime di smart working, ossia soggiornando nella propria abitazione, o in altro domicilio, ed avvalendosi di strumentazione telematica.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 31137/2019

Riferimenti normativi
Art. 8, Dlgs 66/2003

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello Sicilia, Sentenza n. 214 del 21/12/2021

Buoni-pasto – Regime tassazione – Limite valore nominale

Con riferimento alla modifica dell'art. 51, comma 2, del Tuir (introdotta con l'art. 1, comma 677, della Legge di bilancio 2020), a parere della Sezione, non vi è alcun dubbio che la norma si riferisca anche al datore di lavoro pubblico, in quanto disciplina, con effetti favorevoli rispetto alla previgente previsione, il regime della tassazione dei buoni pasti destinati al personale dipendente. Diversamente argomentando, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati.
Tuttavia, l’estensione della citata disciplina anche al datore di lavoro pubblico non può avere quale conseguenza indiretta la possibilità di concedere ai dipendenti pubblici un buono pasto di valore nominale pari a 8,00 euro. Difatti, l’art. 5, Dl 95/2012, convertito in Legge 135/2012
(nell’ambito della "Spending Review"), dispone molto chiaramente che il valore nominale dei buoni pasto per i dipendenti pubblici non può superare l’importo di 7,00 euro per singolo buono (previsione che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale con la sentenza n. 225/2013).

Riferimenti giurisprudenziali
Corte costituzionale n. 225/2013

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Emilia-Romagna, n. 224/2013

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Toscana, n. 187/2011

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 677, Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020)

Art. 5, comma 7, Dl 95/2012, convertito con modificazione dalla Legge 135/2012

Art. 51, comma 2, Dpr 917/1986 (Tuir)

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Toscana, Deliberazione n. 88 del 14/12/2021

Buoni pasto – Furto – Accertamento sussistenza fatti – Illiceità condotta – Danno patrimoniale

La Corte ha evidenziato che il furto di buoni-pasto integra una fattispecie di danno patrimoniale diretto all’Amministrazione di appartenenza. Verificata la sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna (che, ai sensi dell’art. 651 Cpp, ha efficacia di giudicato per la magistratura contabile, in ordine all'accertamento della sussistenza dei fatti, della loro illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato li ha commessi) per il reato di furto militare pluriaggravato e continuato a danno dell’Amministrazione di appartenenza (artt. 81 cpv. Cp, 47 n. 2 e 230 co. 1 e 2 c.p.m.p.), sussistono nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile e, in particolare, il rapporto di servizio all’epoca dei fatti, la descritta condotta illecita di impossessamento per trarne personale profitto, il danno patrimoniale, il rapporto di causalità tra condotta e danno, nonché l’elemento soggettivo doloso del comportamento posto in essere.

Riferimenti normativi
Art. 651 c.p.p.

Art. 81, cpv., c.p.

Artt. 47, n. 2, e 230, commi 1 e 2, c.p.m.p.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Emilia-Romagna, Sentenza n. 339 del 25/10/2021

Buoni-pasto – Convenzione distribuzione – Agente contabile – Legittimo impiego somme in gestione

La Corte ha evidenziato che, in caso di sottoscrizione di una convenzione, l'incaricato della distribuzione dei buoni mensa ha, senza ombra di dubbio, la qualifica di "agente contabile", ai sensi dell'art. 178 del regio decreto n. 827/1924 ("Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato") e, come tale, resta assoggettato alla responsabilità contabile prevista dall'art. 194 del citato decreto.
Spetta, dunque, all'agente contabile l'onere di fornire, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, con carattere di necessità, la dimostrazione del legittimo impiego (e del buon esito) delle somme affidate alla sua gestione.

Riferimenti normativi
Artt. 178 e 194, Rd 827/1924

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Abruzzo, Sentenza n. 236 del 06/10/2021

Buoni-pasto – Presenze in servizio – Modalità di rilevazione – Effetti modalità semplificata

La Corte ha affermato che, attesa la complessità della normativa, l’assunzione di modalità semplificate per la rilevazione della propria presenza in servizio, seppure possa configurare una mera eventuale irregolarità nella gestione documentale della rilevazione delle presenze, non può di certo comportare né la mancata prova della presenza in servizio, né, sotto altro profilo, un comportamento gravemente colposo tale da determinare un pregiudizio per l’erario dell’Ente; pertanto, non incide sulla legittima percezione dei compensi per lavoro straordinario e buoni pasto.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Abruzzo, Sentenza n. 233 del 27/09/2021