Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di danno erariale
Danno erariale – Inosservanza doveri dipendente P.A. – Presupposti e dimostrazione danno da disservizio – Pregiudizio economico e disfunzione organizzativa
La Corte ha evidenziato come il danno da disservizio si connoti come danno derivante dalla violazione del rapporto sinallagmatico tra P.A. e pubblico dipendente, che è ravvisabile allorquando le energie lavorative di quest’ultimo vengano distratte dai compiti istituzionali retribuiti con danaro pubblico, con sviamento al compimento di condotte illecite, tese al perseguimento di interessi privati e con conseguente disutilità della relativa spesa e, dunque, danno erariale, a causa dell’inosservanza da parte di pubblici dipendenti dei loro doveri.
Tuttavia, la dimostrazione del danno da disservizio non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie, dovendosi dimostrare, con onere da espletarsi compiutamente a carico della Procura, la sussistenza di un pregiudizio economico certo nell’an, in termini di perdita patrimoniale tangibile. Altresì, è necessario dimostrare, in termini di concretezza e attualità, la disfunzione organizzativa che la condotta non conforme ai doveri di ufficio ha generato, per la comprovata diminuzione dell’efficienza del servizio erogato, che ricade sull’apparato amministrativo e, di riflesso, sugli amministrati.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, n. 9/2021 e n. 10/2021
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Umbria, Sentenza n. 57 del 31.08.2022
Danno erariale – Condanna risarcimento danno – Registrazione sentenze – Imposta di registro – Danno erariale indiretto
La Sezione ha ricordato che la legge tributaria prevede la registrazione delle sentenze e degli altri provvedimenti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato e che la registrazione avviene a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, con successivo recupero nei confronti del danneggiante condannato al risarcimento del danno. Nel caso in cui la P.A., obbligata in solido, assolva alla prestazione tributaria, per effetto del suddetto pagamento dell’imposta di registro, la stessa subisce un danno conseguente alla condanna risarcitoria in favore del terzo danneggiato per fatto del dipendente, pregiudizio che viene a configurarsi come danno erariale indiretto.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. I, n. 362/2018
Riferimenti normativi
Art. 73, D.P.R. n. 115/2002
Artt. 37, 59 e 60, D.P.R. n. 131/1986
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Liguria, Sentenza n. 79 del 05.08.2022
Danno erariale – Configurabilità danno – Mancata resa servizio dipendente P.A. – Risarcibilità danno
Il Collegio ha affermato che, nell’attuale disegno organizzativo della pubblica amministrazione, al di là dell’illiceità del comportamento tenuto, ai fini della configurabilità del danno erariale, costituisce elemento apprezzabile la mancata resa, in favore della collettività, del servizio di cui l’intraneus alla pubblica amministrazione è incaricato. Il relativo danno (certo nell’an e determinabile nel quantum in via equitativa in base all’articolo 1226) deve, pertanto, essere ristorato.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, n. 81/2020
Corte dei conti, Sez. III centrale Appello, n. 479/2017
Riferimenti normativi
Art. 1226, C.c.
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Toscana, Sentenza n. 193 del 20.07.2022
Danno erariale – Sistema del doppio binario – Diversa quantificazione danno – Obbligo rigorosa motivazione – Diversa tipologia danno o palese sottostima
La Corte ha evidenziato come affidare la quantificazione del danno erariale esclusivamente alla giurisdizione ordinaria intervenuta per prima, comporterebbe una situazione di irragionevolezza e disuguaglianza nelle condanne, basata sul criterio meramente temporale della sentenza intervenuta per prima, estendendo oltre il dovuto le conseguenze della cosa giudicata. Ove si ritenesse non praticabile il sistema del doppio binario, il pubblico ministero dovrebbe prendere atto di una intervenuta condanna, anche per cifre simboliche, o addirittura di un’assoluzione senza poter mettere in discussione l’intervenuto giudicato.
A parere del Collegio, invece, proprio il criterio del doppio binario richiede l’obbligo di una rigorosa motivazione in merito ad una possibile diversa quantificazione del danno rispetto a quella operata in sede penale o in sede civile: deve trattarsi, infatti, o di una diversa tipologia di danno non presa in considerazione, ovvero di una palese sottostima secondo obiettivi, ragionevoli ed esplicitati nuovi e diversi criteri di quantificazione elaborati dalla specifica giurisprudenza contabile e non sempre presi in considerazione in altre sedi.
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Abruzzo, Sentenza n. 70 del 19.05.2022
Danno erariale – Società a partecipazione pubblica – Danno patrimoniale – Giurisdizione ordinaria – Pregiudizio valore partecipazione – Azione di responsabilità
La Sezione ha osservato come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente ritenuto che la controversia riguardante l’azione di responsabilità a carico degli amministratori o dipendenti di una società per azioni a partecipazione pubblica, anche se totalitaria o maggioritaria, per il danno patrimoniale subito dalla compagine sociale a causa delle condotte illecite di tali soggetti è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile, atteso che, da un lato, l’autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l’esistenza di un rapporto di servizio tra amministratori, dipendenti e P.A. e, dall’altro, che il danno cagionato dalla mala gestio incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci.
Diversamente, viene riaffermata la giurisdizione contabile sull’azione di responsabilità per il comportamento di chi, quale rappresentante dell’ente pubblico partecipante, o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione, ovvero agito in modo da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite, n. 3692/2012
Riferimenti normativi
Art. 12, commi 1 e 2, D.lgs. n. 175/2016
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Piemonte, sentenza n. 129 del 17.05.2022