I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di danno erariale

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Caratteri del danno erariale – Certezza ed attualità

Il danno erariale presenta i caratteri della certezza e dell’attualità quando l’indebito esborso comporta un immediato depauperamento del patrimonio aziendale, mentre l’eventuale risultato positivo delle azioni di recupero dell’indebito, intraprese dall’ente nei confronti dei percettori delle somme indebite, potrà rilevare solo in fase esecutiva, poiché l’amministrazione danneggiata non può ottenere alcun tipo di locupletazione.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 79/2021 e n. 2745/2012
Corte d'Appello Palermo, n. 401/2014
Tribunale Marsala n. 456/2007

Riferimenti normativi
Artt. 5 e 6, Legge n. 241/1990

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Appello Regione Sicilia, sentenza n. 144/A/2021 del 27.08.2021

Danno all’immagine correlato al danno erariale

In materia di configurabilità del danno all’immagine, nella diffusione della notizia attraverso il web, il parametro su cui riscontrare il discredito recato alla pubblica amministrazione è correlato non solo alla conoscenza effettiva della notizia da parte di potenziali interessati (sotto il profilo strettamente processuale ciò condurrebbe ad una evidente probatio diabolica), ma alla potenziale conoscibilità della notizia al di fuori di determinati ambiti temporale e geografico.
Quindi, il Collegio ha osservato che, purché siano stati rispettati i parametri elaborati in tema di diritto di cronaca dalla giurisprudenza (rilevanza sociale dell’argomento, informazione rispondente alla verità obiettiva, uso di espressioni corrette in relazione ai correnti livelli di “decenza espressiva”), in presenza di una diffusione di notizia su testate giornalistiche on line (ma anche su forum e/o blog) la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone e, quindi, del clamor fori, è da ritenersi presunta qualora il messaggio diffamatorio sia “inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno”. L’art. 322 quater c.p. e la relativa previsione di riparazione pecuniaria è previsione di natura diversa e non sovrapponibile a quella legittimata nel giudizio contabile, e che introduce nell’ordinamento una forma di riparazione del danno diversa e autonoma rispetto al risarcimento del danno all’immagine. E ciò non tanto e non soltanto perché la norma penale lascia “impregiudicato il diritto al risarcimento del danno” - declinabile nella giurisdizione ordinaria indipendentemente dalla costituzione di parte civile - quanto piuttosto in considerazione dell’assunto che nel giudizio contabile il fine perseguito è il ripristino del danno sofferto dalla Pubblica amministrazione nei limiti imputabili all’autore dell’illecito. Da cui l’assoluta autonomia delle azioni penale riparatoria e contabile risarcitoria, e la non sovrapponibilità delle stesse, neanche in termini di importi sanzionati, anche, e non soltanto, in considerazione che nel giudizio contabile in esame viene in rilevo il più complesso profilo del danno all’immagine che travalica gli stretti termini del c.d. prezzo del reato.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione, Sez. III n. 7014/2020
Cassazione, Sez. Lav., n. 5897/2020
Cassazione, Sez. VI, n. 16098/2020 e n. 12541/2019
Corte dei conti, Sez. I Centrale Appello, n. 52/2018
Tribunale Catania n. 851/2018
Cassazione n. 30328/2017 e n. 9358/2005
Corte dei conti, Sez. II Centrale Appello, n. 662/2011
Cassazione, Sez. V, n. 16262/2008

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 62, legge n. 190/2012
Art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994
Art. 1226 c.c.
Art. 51, comma 7, c.g.c.
Artt. 81 e 322-quater c.p.
Artt. 129 e 444 c.p.p.
Art. 97 Costituzione

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Appello Regione Sicilia, sentenza n. 139/A/2021 del 25.08.2021

Azione per responsabilità erariale – Irrinunziabilità – Arricchimento eredi

La rinuncia all’azione, concettualmente distinta dalla mera rinunzia agli atti, ex art.110 c.g.c., implica la disponibilità del diritto azionato; pertanto, l’azione per responsabilità erariale, afferendo a diritto indisponibile, non è rinunziabile. L’arricchimento del dante causa può, di per sé, fondare la presunzione di arricchimento degli eredi, quanto meno per le minori passività potenziali, solo in mancanza di ulteriori circostanze di segno contrario che inducano a ritenere la mancanza di arricchimento; diversamente, un quadro probatorio che non risulti “grave, preciso e concordante”, ostacola il formarsi della presunzione.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. II Centrale, n. 274/2020

Riferimenti normativi
Artt. 31, 95 (comma 1), e 110 c.g.c.
Art. 2929 c.c.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Calabria, sentenza n. 208/2021 del 05.07.2021

Gestione economale – Inerenza delle spese

Poiché le gestioni economali hanno ad oggetto spese di modesta entità, richieste all’economo per esigenze indifferibili ed urgenti di funzionamento degli uffici, l’economo stesso, prima di emettere ciascun buono economale ed avviare così la procedura di spesa, deve valutare se la richiesta ricevuta sia adeguatamente e dettagliatamente circostanziata, nonché se rientri nel novero delle spese effettuabili nell’ambito della propria gestione; in caso contrario, non potrà costituire valida esimente la successiva approvazione delle spese da parte dell’amministrazione. Ai fini dell’addebito delle spese irregolari all’economo, occorre verificare, di volta in volta, se siano o meno ascrivibili ai fini istituzionali dell’Ente. L’inerenza delle spese obbligatorie ai fini istituzionali dell’Ente è in re ipsa; nel caso di spese di carattere discrezionale, invece, la riconducibilità ai fini istituzionali deve essere oggetto di specifica valutazione da parte dell’organo che aveva disposto l’effettuazione della spesa. Dev’essere dichiarata l’irregolarità della gestione contabile, senza addebito, quando le spese in contestazione, seppur effettuate secondo una procedura irregolare, rientrano tutte nei fini istituzionali dell’Ente.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, n. 236/2017, n. 63/2017, n. 189/2016 e n. 51/2015
Corte dei conti, Sez. I Centrale d'Appello, n. 489/2013

Riferimenti normativi
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Calabria, sentenza n. 192/2021 del 11.06.2021

Natura pubblicistica del patrimonio danneggiato – Sussiste – Natura giuridica del soggetto responsabile – Non dirimente

Al fine del radicamento della giurisdizione contabile, assume funzione dirimente non già la natura giuridica del soggetto responsabile del detrimento, ma la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite e, conseguentemente, ove un privato incida negativamente sul modo d’essere del programma affidato dalla P.A. e l’influenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l’Ente pubblico. Sussiste un rapporto di servizio tra il privato e l’Amministrazione, tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell’interesse della P.A., un’attività o un servizio pubblico; nell’ambito di questa relazione rientrano anche i fatti commessi da amministratori (anche in via di fatto) o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei contributi pubblici, considerato che anche nei loro confronti si instaura una relazione funzionale tale da collocare il soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’Ente pubblico. L’azione di risarcimento dei danni erariali e le ordinarie iniziative recuperatorie eventualmente compiute dall’amministrazione rimangono – anche quando investano i medesimi fatti materiali - reciprocamente indipendenti. L'attività investigativa esperita dalle forze di Polizia, di norma compendiata in atti pubblici, così come la documentazione amministrativa acquisita, ben possono costituire corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processual-civilistici, ex artt. 94 ss. c.g.c., indipendentemente dal valore probatorio ad essi riconoscibile in sede penale, sulla scorta della diversa e peculiare disciplina processual-penalistica. Nell’ipotesi di compiuta realizzazione dell’opera finanziata, il danno all’erario non può ritenersi equivalente all’importo complessivo del finanziamento assentito, quasi che l’opus non fosse stata neppure parzialmente realizzata. Nell’ipotesi indebita percezione di contributi pubblici da parte di una società, il socio, contitolare al 50% del capitale sociale e titolare di poteri (ma non di doveri) gestori, non è tenuto al risarcimento del danno erariale se dagli atti non è riscontrabile un suo concreto contributo agevolativo all’illecito plurisoggettivo doloso contestato dalla Procura regionale.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. III Appello, n. 101/2020
Corte dei conti, Sez. II Appello, n. 161/2020 e n. 670/2018
Corte dei conti, Sez. I Appello, n. 265/2019, n. 441/2018, n. 527/2017 e n. 18/2012
Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, n. 37/2018
Corte dei conti, Sez. Giur. Campania, n. 637/2016, n. 635/2016, n. 544/2016, n. 417/2016 e n. 362/2016
Corte dei conti, SS.RR., n. 1/2017 e n. 28/2015
Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 296/2017
Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, n. 520/2011
Cassazione n. 7377/2013, n. 20434/2009 e n. 4511/2006
Cassazione, SS.UU., n. 12086/2016, n. 295/2013, n. 27092/2209, n. 10667/2009 e n. 2549/2009

Riferimenti normativi
Art. 378 D.lgs. n. 14/2019
Artt. 31 e 80 D.lgs. n. 174/2016
Art. 1, commi 1-bis e 1-quinquies, legge n. 20/1994
Artt. 1282 (comma 1), 1363 e 2476 c.c.
Art. 686 c.p.c.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regione Calabria, sentenza n. 105/2021 del 05.07.2021