Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di Enti locali
Sentenza compensazione integrale spese – Mancato stanziamento somme – Liquidazione compensi professionali
Il mancato stanziamento, per qualsiasi motivo, nell'anno di riferimento (2013), delle somme da corrispondere ai dipendenti in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 9, comma 6, primo periodo, Dl 90/2014, non può giustificare il diniego del diritto alla corresponsione del compenso professionale in esame.
Il Collegio, fermo quanto evidenziato circa l’autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi da utilizzare in proposito, ha ritenuto di poter aderire alla prospettazione riferita dal Comune richiedente, concernente la possibilità di valorizzare, nel caso in cui non sia stato effettuato alcuno stanziamento in relazione a tale fattispecie nell’anno 2013, il criterio delle somme che avrebbero dovuto essere stanziate in relazione ai ricorsi pendenti nell’anno 2013 e al grado di probabilità dell’esito della vertenza. Trattandosi di esercizio finanziario per il quale è disponibile il consuntivo delle spese sostenute, si potrebbe, alternativamente, far riferimento ai compensi effettivamente corrisposti nel 2013, anche su capitoli di spesa non specificamente dedicati a tale fattispecie, in relazione a pronunce nelle quali sia stata disposta la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 9, comma 6, Dl 90/2014.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Contr. Piemonte, 20/2018/SRCPIE/PAR
Corte dei conti, Sez. Contr. Sardegna, 118/2016/PAR
Corte dei conti, Sez. Contr. Liguria, 82/2015/PAR
Corte dei conti, Sez. Contr. Puglia, 49/2014/PAR
Riferimenti normativi
Art. 9, commi 6 e 8, Dl 90/2014, convertito in Legge 114/2014
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 131/2021/PAR del 24.05.2021
Revisione straordinaria partecipazioni – Obbligo dismissione – Deroga temporanea
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui, nel caso di assenza dei requisiti per il mantenimento, ove non si riesca a cedere sul mercato la partecipazione o la stessa non venga acquisita dagli altri soci e la società non abbia le risorse per procedere al riacquisto delle azioni, residua l'obbligo di deliberare lo scioglimento della società, avviandone la liquidazione.
La cogenza di tale percorso è rafforzata dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 723, della Legge n. 145/2018, che ha aggiunto all'art. 24 , Dlgs 175/2016 il comma 5-bis, a norma del quale è prevista una deroga temporanea, a condizione che la società sia stata in utile nel triennio precedente alla ricognizione, che consente all'Amministrazione di non procedere all'alienazione, senza incorrere nelle conseguenze previste dal quinto comma del citato art. 24.
Tuttavia, allo scadere del termine del 31 dicembre 2021, torneranno ad applicarsi i commi 4 e 5 dell'art. 24 , Dlgs 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non potrà esercitare i diritti sociali e la partecipazione verrà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all' articolo 2437-quater del Codice civile.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, 179/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Valle d'Aosta, 7/2019/PAR
Riferimenti normativi
Art. 1, comma 723, Legge 145/2018
Art. 24, commi 4, 5 e 5-bis, Dlgs 175/2016
Artt. 2437-ter e 2437-quater, Cc
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 94/2021/PAR del 24.05.2021
Spesa personale – Incremento annuale – Personale cessato – Turn over
La Sezione ha ricordato che, fermi restando i limiti generali dati dalla verifica della sostenibilità finanziaria della spesa (e dunque il rispetto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, Dm, dalla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e dall'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, nel periodo 2020-2024, ogni incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018 dovrà necessariamente tener conto e assorbire l'aumento derivante dalla percentuale eventualmente già "utilizzata" nelle annualità precedenti.
Inoltre, ha evidenziato come le nuove regole introdotte dal Dl 34/2019 e dal Dm attuativo, nel superare la c.d. logica del turn over, si basino sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia su un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile e dinamico, rappresentato dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti; di modo che "ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l'utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l'ente dovrà astenersi dall'effettuare le assunzioni programmate".
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Contr. Veneto, n. 15/2021/PAR
Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia, 109/2020/PAR, n. 98/2020/PAR, 93/2020/PAR e 74/2020/PAR
Riferimenti normativi
Artt. 4 e 5, Dm 17 marzo 2020
Art. 33, comma 2, Dl 34/2019
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 85/2021/PAR del 20.05.2021
Dissesto – Commissione straordinaria di liquidazione – Residui passivi fondi vincolati – Esclusione procedura semplificata quota ente
La Sezione ha chiarito che, nella gestione del dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata è gestita separatamente dall'Organo Straordinario della Liquidazione, restando ferma la sua facoltà di definire in via transattiva le partite debitorie, concordi i creditori, anche per la quota di finanziamento a carico del bilancio dell'Ente, ma è esclusa la possibilità di ricorrere, anche per tale quota così come per quelle a carico di altri soggetti pubblici, alla procedura semplificata ex art. 258 Tuel, eventualmente scelta dall'Ente per la generalità dei residui oggetto di liquidazione straordinaria.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Contr. Lazio, 101/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 12/SEZAUT/2020/QMIG, 3/SEZAUT/2017/QMIG e 31/SEZAUT/2015/INPR
Corte costituzionale 279/2016 e 269/1998
Consiglio di Stato, Sezione V, 3131/2014
Riferimenti normativi
Art. 36, comma 2, Dl 50/2017, convertito in Legge 96/2017
Art. 1, comma 457, Legge n. 232/2016
Art. 2-bis Dl 113/2016, convertito in Legge 160/2016
Art. 81, comma 4, Dlgs 77/1995
Artt. 195 (comma 3), 244 (comma 2), 248, 252, 254 (commi 3, 4 e 7), 255 (comma 10) e 258 Tuel
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, Deliberazione n. 36/2021/PAR del 18.05.2021
Assunzione impegni e effettuazione spese – Contratto prestazione d'opera professionale – Forma scritta – Attestazione copertura finanziaria
La Sezione, riscontrando un quesito teso a sapere se l'art.191, comma 4, Tuel (rapporto obbligatorio intercorrente, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura) sia applicabile anche agli incarichi di patrocinio in giudizio, in cui non sia predeterminabile a priori il compenso, ha ritenuto che la disposizione trovi applicazione anche agli incarichi in esame, atteso che anche le spese relative a incarichi di patrocinio in giudizio sono assoggettate ai principi generali espressi nel primo comma del citato art. 191. Ad esse si estende, altresì, l'onere di comunicare le informazioni relative all'impegno e, nel caso del suo mancato assolvimento, la facoltà del terzo interessato di non eseguire la prestazione sino al momento della comunicazione dei dati.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Contr. Trentino-Alto Adige, 35/2018/PAR
Corte dei conti, Sez. Contr. Emilia-Romagna, 256/2013
Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia, 441/2012 e 19/2009
Cassazione, Sez. civile I, 385/2021, 10738/2020, 7113/2020, 80/2017,
6555/2014, 24679/2013, 7966/2008 e 6675/1998
Cassazione, Sez. II, 27309/2020, 22652/2020 e 21007/2019, Cassazione, Sez. III, 9412/2011, Sez. V, 510/2021, Sez. VI, 10675/2020, Sez. Unite, 13831/2005
Corte costituzionale 431/2007, 401/2007, 26/2001, 295/1997 e 446/1995
Consiglio di Stato 1954/2014
Tar Napoli 138/2021
Tar Campania, Salerno, 1197/2015
Riferimenti normativi
Art. 1, commi 141 e 150, Legge 124/2017
Artt. 4 e 32, comma 14, Dlgs 50/2016
Art. 1, comma 1, lett. aa), Dlgs 126/2014
Art. 13, comma 2, Legge 247/2012
Art. 9, commi 1, 2 e 4, Dl 1/2012, convertito in Legge 27/2012
Art. 41 Dm 140/2012
Paragrafo 16 Allegato 1 e Paragrafi 5.1 e 5.2, lett. g), Allegato 4/2, Dlgs 118/2011
Art. 6 Legge 127/1997
Art. 5 Dlgs 342/1997
Art. 35, comma 4, Dlgs 77/1995
Art. 55, comma 5, Legge 142/1990
Art. 23, comma 4, DL n. 66/1989, convertito in Legge 144/1989
Art. 16 e 17 Rd 2440/1923
Artt. 50 (co. 2), 147-bis (co. 1), 153 (co. 5), 183 (co. 7 e 9), 191 (co. 1 e 4),
e 194 (co. 1, lett. e), 2 e 3) Tuel
Artt. 1325, 1350, co. 1, 13, 2042 e 2229 Cc.
Art. 83 Cpc
Art. 81 e 97 Cost.
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, Deliberazione n. 35/2021/PAR del 18.05.2021