I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di false attestazioni presenza in servizio

di Carmelo Battaglia

False attestazioni presenza in servizio – Danno all'immagine della PA – Risarcibilità – Quantificazione danno – Configurabilità danno

La Sezione ha evidenziato che nella fattispecie di false attestazioni dei dipendenti pubblici è stato lo stesso legislatore ad aver tipizzato la risarcibilità del danno all'immagine: ai sensi dell'art. 55-quinquies, comma 2, Dlgs 165/2001, infatti, il dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio è obbligato a risarcire tanto il danno patrimoniale, quanto il danno d'immagine, di cui all'art. 55-quater, comma 3-quater del citato Decreto. Tuttavia, essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima quest'ultima disposizione, il danno conseguente a false attestazioni è stato attratto nell'alveo della disciplina generale del pregiudizio all'immagine della PA, pur mantenendo il carattere speciale e, pertanto, sganciato dal previo giudicato penale di condanna.
Dunque, in punto di quantificazione del danno, non può non trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 1-sexies, Legge 20/1994 e, quindi, la presunzione legale che, salvo prova contraria, delimita il danno al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In punto di configurabilità del danno, se è condivisibile che la diffusione mediatica dei fatti non è un elemento indefettibile della fattispecie dannosa, atteso "che il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione" (SS.RR., n. 10/2003), è altrettanto vero che è, comunque, necessario dare conto nello specifico degli "indicatori di lesività" di natura oggettiva, soggettiva e sociale elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia.

Riferimenti giurisprudenziali

Corte costituzionale n. 61/2020 e n. 191/2019
Corte dei conti, Sez. Controllo Calabria, n. 265/2020
Corte dei conti, Sez. III Giur. Centrale di Appello, n. 161/2018
Corte dei conti, Sez. II Giur. Centrale di Appello, n. 647/2017
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 10/2003

Riferimenti normativi
Artt. 55-quater, comma 3-quater, e 55-quinquies, comma 2, Dlgs 165/2001 (TUPI)
Art. 1, comma 1-sexies, Legge 20/1994

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Liguria, Sentenza n. 45 del 09/05/2022

False attestazioni presenza in servizio – Procure della Corte dei conti – Risarcimento del danno all'immagine – Responsabilità per danno erariale – Autonomia azione risarcitoria

La Sezione ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 55-quinquies, Dlgs 165/2001, si deve prescindere dai requisiti di cui all'art. 17, comma 30-ter, Dl 78/2009 (convertito con Legge 102/2009), atteso che la norma non richiede, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine. E in tal senso depone anche un argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma dell'art. 55-quinquies contiene l'inciso secondo cui restano "ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni", in tal modo prevedendo la non necessità del preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato.

Riferimenti normativi
Art. 55-quinquies, Dlgs 165/2001 (TUPI)
Art. 17, comma 30-ter, Dl 78/2009, convertito con Legge 102/2009

Corte dei conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello, Sentenza n. 127 del 31/03/2022

False attestazioni presenza in servizio – Integrazione danno erariale da assenteismo – Atteggiamento fraudolento – Omissione timbratura d'uscita

La Sezione ha ricordato che la giurisprudenza contabile ha sempre ritenuto sufficiente, per integrare l'illecito amministrativo del danno erariale da assenteismo, anche il semplice allontanamento dall'ufficio o dalla sede di lavoro senza alcuna giustificazione, omettendo la timbratura dell'uscita, non essendo richiesta in tal caso l'alterazione o la manomissione del sistema di rilevazione delle presenze. Ciò in quanto il comportamento di omessa timbratura del cartellino, inducendo in errore la propria Amministrazione, costituisce atteggiamento fraudolento tale da integrare l'elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità erariale.
Emblematico è l'inciso di cui all'art. 55-quater, comma 1-bis (introdotto dall'art. 1, Dlgs 116/2016), secondo cui "Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso.".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Giur. Umbria, n. 66/2019

Riferimenti normativi
Art. 1, Dlgs 116/2016
Art. 55-quater, comma 1-bis, Dlgs 165/2001 (TUPI)

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Emilia-Romagna, Sentenza n. 56 del 29/03/2022

False attestazioni presenza in servizio – Danno all'immagine – Risarcibilità

La Sezione ha affermato che la disposizione dell'art. 55-quinquies va riguardata quale norma speciale rispetto all'art. 17, comma 30-ter, Dl 78/2009, convertito con Legge 102/2009; sicché, alla stregua del principio che regola la successione delle leggi nel tempo - lex posterior derogat legi priori, poiché il conflitto non raggiunge il grado dell'incompatibilità (art. 15 disp. prel. Cc) -, la risarcibilità del danno all'immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente posta dalla norma in questione.

Riferimenti normativi
Art. 55-quinquies, Dlgs 165/2001 (TUPI)
Art. 17, comma 30-ter, Dl 78/2009, convertito con Legge 102/2009

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Umbria, Sentenza n. 8 del 24/02/2022

False attestazioni presenza in servizio – Danno immagine – Disciplina derogatoria – Ipotesi perseguibilità – Autonomia azione contabile

Con riguardo al detrimento derivante da assenteismo fraudolento di dipendenti pubblici, la Sezione ha evidenziato che il legislatore ha voluto disegnare, fin dal 2009, una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella comune, prevedendo un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, testualmente svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione. Quest'opzione interpretativa è stata sostenuta dall'univoca giurisprudenza contabile, secondo cui la perseguibilità del danno all'immagine "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 quinquies, 2° comma, Dlgs 165/2001, come introdotto dall'articolo 69, Dlgs 150/2009 ... non richiede l'accertamento con sentenza definitiva di determinate specie delittuose".

Riferimenti giurisprudenzial
Corte dei conti, Sezioni II Giurisdizionale Centrale di Appello, n. 140/2020 e n. 662/2017
Corte dei conti, Sezioni I Giurisdizionale Centrale di Appello, n. 391/2018

Riferimenti normativi
Dlgs 75/2017
Dlgs 116/2016
Art. 55-quinquies, Dlgs 165/2001 (TUPI)

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Toscana, Sentenza n. 7 del 24/01/2022