I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di Fondo dei crediti di dubbia esigibilità

di Carmelo Battaglia

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Adempimenti quantificazione – Corretta determinazione entrate di difficile esazione – Rischio gestione in disavanzo

La Sezione ha evidenziato l’importanza di effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell’art. 167 TUEL e del principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, concernente la contabilità finanziaria, ricordando che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. Pertanto, la determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento cruciale ai fini della corretta quantificazione del FCDE e le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate. La “svalutazione” deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili e, quindi, finanziando il bilancio di previsione e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 14/2017/INPR, n. 9/SEZAUT/2016/INPR e n. 4/2015/INPR
Corte Costituzionale n. 250/2013

Riferimenti normativi
Es. n. 5, Appendice tecnica Punto 3.3, Allegato n. 4/2, D.lgs. n. 118/2011
Art. 167, D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 121 del 22/07/2022

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Sottostima – Alterazione risultato amministrazione – Rischio disavanzo e squilibri di competenza e cassa

Il Collegio ha ricordato che dalla mancata corretta determinazione del FCDE discende che il risultato di amministrazione disponibile risulta alterato e diverso da quello che deriverebbe da una più congrua determinazione del fondo stesso. Ciò, infatti, comporta una maggiore, ma solo apparente, capacità di spesa, poiché la sottostima del FCDE non farebbe emergere il disavanzo che sarebbe stato, invece, evidenziato dalla determinazione del FCDE secondo i principi contabili indicati nella normativa vigente. Dunque, soltanto la determinazione del FCDE in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) può garantire la veridicità del risultato di amministrazione e preservare l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Riferimenti normativi
Es. n. 5, Appendice tecnica Punto 3.3, Allegato n. 4/2, D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 94 del 27/05/2022

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Determinazione RA – Aggregati rilevanti – Maggior disavanzo – Finalità FCDE

La Corte ha ricordato che gli aggregati maggiormente rilevanti ai fini della effettiva determinazione del risultato di amministrazione, riqualificato in base al principio della competenza finanziaria potenziata e ricalcolato alla stregua del principio di prudenza, sono rappresentati dal FAL e dal FCDE. È l’impatto di questi istituti, essenzialmente, a determinare il c.d. “maggior disavanzo”, ossia un extra deficit che diventa un elemento strutturale del saldo che definisce i risultati dell’amministrazione a consuntivo. Infatti, “laddove prima della riforma contabile si distingueva tra risultato contabile di amministrazione e disavanzo effettivo, integrato proprio dall’insufficienza del risultato a coprire le quote vincolate, ora si parla tout court di disavanzo e del conseguente obbligo di rientro, art. 42, comma 12, d.lgs. n. 118/2011 e 188 TUEL” (Corte Conti, Sez. Autonomie, n. 9/2016). La traduzione del vecchio risultato di amministrazione nella nuova grandezza rideterminata in base al principio della competenza finanziaria potenziata presuppone, a monte, una completa rivisitazione della gestione complessiva dei residui ed una coerente implementazione dei presidi a tale scopo individuati dal legislatore. In tal senso, il meccanismo contabile del fondo crediti di dubbia esigibilità, introdotto dal legislatore, ha una duplice funzione: a) indurre l’ente ad un risparmio forzoso tale da compensare il rischio di mancato incasso delle risorse; b) fornire un’adeguata informazione sul grado di inefficienza del sistema di riscossione dei residui.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR

Riferimenti normativi
Es. n. 5, Appendice tecnica Punto 3.3, Allegato n. 4/2 e artt. 46 e 42, comma 12, D.lgs. n. 118/2011
Art. 188, D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, Deliberazione n. 26 del 12/05/2022

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Quantificazione – Metodo semplificato – Riscossioni in conto residui – Divieto detrazione

La Sezione ha affermato che, in caso di quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità attraverso l’adozione del metodo semplificato, previsto al punto 3.3 del principio contabile - che prevede la “facoltà” di determinare il fondo nel risultato di amministrazione per un importo non inferiore alla somma tra la quota del FCDE accantonata nel rendiconto dell’esercizio precedente e gli accantonamenti definiti con il bilancio di previsione, detratti gli utilizzi effettuati per la cancellazione o stralcio dei crediti -, l’Ente, nel definire il FCDE da accantonare nel R.A., non può portare in detrazione anche le riscossioni avvenute in conto residui, poiché questa possibilità non prevista dal principio contabile.

Riferimenti normativi
Punto 3.3, Allegato n. 4/2, D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, Deliberazione n. 60 del 11/04/2022

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Determinazione accantonamento – Individuazione categorie entrate – Andamento storico riscossioni – Calcolo percentuale non riscossione

La Corte ha rammentato che, in applicazione dei principi contabili di cui all’Allegato 4/2, D.lgs. n. 118/2011, ai fini della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, l’ente locale è tenuto ad «individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione» (esempio n. 5 dell’allegato), quale operazione propedeutica al calcolo della percentuale da applicare, poi, alle entrate così individuate ai fini della determinazione dell’entità dell’accantonamento. Pertanto, l’individuazione delle categorie di entrate alle quali applicare la percentuale di riscossione attesa, ai fini della determinazione del fondo in questione, non è scelta libera dell’ente, ma dipende dall’andamento storico delle riscossioni. Ciò coerentemente con la finalità dell’istituto, che è quella di portare a compensazione del totale dei crediti iscritti una percentuale presumibile di non riscossione degli stessi.

Riferimenti normativi
Es. n. 5, Appendice tecnica Punto 3.3, Allegato n. 4/2, D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, Deliberazione n. 25 del 4/03/2022