I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici in materia di sanità pubblica

di Carmelo Battaglia

Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale – Stabilizzazione personale precario – Assunzioni a tempo indeterminato – Ricognizione fabbisogni personale – Limite formale – Limite oggettivo – Limite temporale

In materia di stabilizzazione del personale sanitario precario, la Corte ha ricordato che deve ritenersi integrata la violazione dell’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione quando la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto, e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico, ovvero il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione. Altresì, ha evidenziato che, con l’art. 1, comma 268, lettera b), della Legge n. 234/2021, il legislatore statale ha introdotto dei limiti al fine di porre un argine al rischio di un’indiscriminata stabilizzazione di personale cosiddetto precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare l’indiscutibile necessità di «rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali» con l’esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale. Il punto di equilibrio fra queste opposte esigenze è stato individuato dal legislatore statale tramite la fissazione di quattro criteri: 1) la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale; 2) un limite formale (solo lavoratori precedentemente reclutati con contratti a tempo determinato); 3) un limite soggettivo (i ruoli sanitario e socio-sanitario); e 4) un limite temporale (quest’ultimo, peraltro, oggetto di successive modifiche).

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Costituzionale n. 76/2023, n. 195/2021 e n. 51/2012

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 268, lett. b), Legge n. 234/2021
Art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017
Art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione

Corte Costituzionale, Sentenza n. 99 del 18/05/2023

Sanità pubblica – Servizio sanitario militare – Deroga esercizio libera professione per i medici – Mancata estensione deroga agli psicologi – Violazione principio uguaglianza – Illegittimità costituzionale

In merito alla mancata estensione agli psicologi della deroga, di cui all’art. 210, comma 1, del D.lgs. n. 66/2010, che consente ai soli medici la facoltà di svolgere la libera professione, in deroga al generale regime di incompatibilità previsto per tutti i militari, la Corte ha ricordato che, a partire dalla Legge n. 3/2018, la professione di psicologo è stata espressamente ricompresa «tra le professioni sanitarie» di cui al D.lgs. C.p.S. n. 233/1946. In considerazione della rilevata identità sia della categoria professionale cui appartengono gli uni e gli altri, quella dei sanitari militari addetti al SSM, sia dell’attività da essi svolta, diretta pur sempre alla cura della salute del paziente, manca una giustificazione ragionevole e sufficiente a circoscrivere la deroga solamente ad una di essa, quella dei medici appunto, e deve ritenersi sussistente la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Il limite all’estensione dell’art. 210, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare che, pur costituendo una deroga a principi generali, è espressione di una ratio comune a medici e psicologi addetti al SSM, è, quindi, motivo di illegittimità costituzionale. Tra l’altro, l’estensione agli psicologi militari della facoltà di esercitare la libera professione viene a determinare una situazione parallela, limitatamente a questo specifico profilo, a quella prevista per gli psicologi “civili” nel SSN, ferma restando la piena autonomia dei due sistemi sanitari, quello militare e quello nazionale.

Riferimenti giurisprudenziali
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 4091/2021
Suprema Corte di Cassazione, n. 31277/2019
Corte Costituzionale n. 270/2022, n. 244/2022, n. 241/2019, n. 170/2019, n. 120/2018, n. 54/2015, n. 86/2008 e n. 181/2006

Riferimenti normativi
Legge n. 3/2018
Art. 18, Legge n. 183/2010
Artt. 208, 210 (comma 1), 893 (comma 1) e 894 (comma 1), D.lgs. n. 66/2010
Art. 53, D.lgs. n. 165/2001
Art. 3, D.P.C.M. 27 marzo 2000
Art. 88, D.lgs. n. 267/2000
Art. 72, comma 7, Legge n. 448/1998
Art. 58, D.lgs. n. 29/1993
Artt. 15-quater e 15-quinquies, D.lgs. n. 502/1992
Art. 1, Legge n. 56/1989
Art. 60, D.P.R. n. 3/1957
D.lgs. C.p.S. n. 233/1946
Artt. 3, 97 e 98, Costituzione

Corte Costituzionale, Sentenza n. 98 del 18/05/2023

Sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale – Art. 8, D.lgs. n. 230/1999 – Interpretazione – Trasferimento delle funzioni sanitarie ivi previste – Decorrenza

In tema di trasferimento di alcune competenze dall’amministrazione penitenziaria al servizio sanitario nazionale, La Sezione ha affermato il seguente principio: «L’art. 8 del d. lgs. n. 230/1999 va interpretato nel senso che il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell’assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti è avvenuto con decorrenza dal 1° gennaio 2000, nel rispetto dei principi di cui all’art. 7 comma 2 del d. lgs. n. 112/1998, a prescindere da eventuali ritardi nella sua materiale attuazione quanto a risorse umane e materiali.».

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 433/2000
Artt. 6 e 8 (comma 1), D.lgs. n. 230/1999
Art. 7, comma 2, D.lgs. n. 112/1998
Art. 7, Legge n. 59/1997

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 12725 del 10/05/2023

Sanità pubblica – Organizzazione territoriale – Passaggio da regime convenzionato esterno a quello di accreditamento – Natura del rapporto – Carattere concessorio – Conseguenze – Necessità provvedimento amministrativo e contratto in forma scritta

Il Collegio ha evidenziato che, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell’accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l’Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto accreditato, e al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali. In tale prospettiva, deve escludersi che, ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992, possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta “ad substantiam”.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 7019/2020, n. 16336/2019, n. 23657/2015, n. 17711/2014 e n. 1740/2011
Corte d’Appello dell’Aquila, n. 1635/2017
Tribunale di Avezzano, n. 591/2013

Riferimenti normativi
Art. 6, Legge n. 724/1994
Art. 6, Legge n. 537/1993
Artt. 8 e 8-quinquies, D.lgs. n. 501/1992
Artt. 16 e 17, R.D. n. 1440/1923

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza n. 10154 del 17/04/2023

Sanità pubblica – Prestazioni sanitarie – Remunerazione – Sconto tariffario art. 1, comma 796, Legge 296/2006 – Potestà tariffaria regionale – Modalità di applicazione

In tema di remunerazione di prestazioni sanitarie rese per conto del Servizio sanitario nazionale, la Sezione ha ribadito che anche le Regioni possono applicare, nell’esercizio della propria potestà tariffaria, lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, della Legge n. 296/2006, purché lo facciano nell’ambito delle tariffe massime fissate dall’Autorità ministeriale, quindi entro la soglia determinata con relativo decreto, rimanendo l’eventuale eccedenza a carico dei bilanci regionali.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 17014/2022, 39435/2021, 297/2021 e n. 25845/2017
Corte d’Appello di Napoli, n. 3025/2009

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006
Art. 1, comma 170, Legge n. 311/2004
Art. 8-sexies, D.lgs. n. 502/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza n. 8190 del 22/03/2023