I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di Imu

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

IMU – Nozione di abitazione principale – Esenzione – Dimora abituale e residenza anagrafica

La Corte ha ricordato che, in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, del Decreto-legge n. 201/2011 (così come novellato dall'art. 4, comma 5, del D.L. n. 16/2012) richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. Tale orientamento è stato confermato, recentemente, con l'Ordinanza n. 17408/2021, della medesima Corte, la quale, interpretando tale disposizione, ha evidenziato come la stessa abbia disciplinato l'ipotesi in cui "..i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale..", prevedendo che "..le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile", ma non abbia previsto il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili non solo diversi, ma anche situati in differenti comuni. Nel sottolineare che, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico ed unica resta anche l'abitazione principale ad esso riferibile, il precedente di legittimità richiamato ha concluso che "La nozione di abitazione principale postula, pertanto, l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi". Pertanto, l'abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe) e la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno).

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, Sez. 6-5, Ordinanze n. 17408/2021, n. 21873/2020, n. 4166/2020 e n. 15444/2017

Riferimenti normativi
Art. 4, comma 5, DL n. 16/2012
Art. 13, comma 2, DL n. 201/2011

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 1199 del 17/01/2022

IMU – Aliquota – Limiti – Deroghe

La Corte ha evidenziato che le delibere in materia di IMU sono annuali e, pertanto, la mancata impugnazione di quella di un anno non impedisce di impugnare quella dell'anno successivo; inoltre, ha sottolineato che la regola recata dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui le aliquote di un anno non modificate si applicano all'anno successivo, si riferisce alle sole aliquote fissate in misura inferiore o pari all'aliquota massima, mentre nel caso di aliquota in deroga ai limiti massimi, essa non può mai ritenersi prorogata automaticamente all'anno successivo.
Altresì, con riferimento alla possibilità di deroga dei limiti massimi delle aliquote prevista dall'art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019, il Collegio ha sottolineato la differenza con l'art. 243-bis, comma 8, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in quanto tale ultima previsione, nel ricorrere dei relativi presupposti, consente di fissare le aliquote nella misura massima consentita, ma non anche di derogare ai limiti massimi consentiti.

Riferimenti giurisprudenziali
TAR Sicilia, Sezione Terza Catania, n. 3144/2021

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 755, Legge n. 160/2019
Art. 1, comma 28, Legge n. 208/2015
Art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006
Art. 243-bis, comma 8, lett. a), D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, Sezione Giurisdizionale, Sentenza n. 37 del 13/01/2022

IMU – Locazione finanziaria – Risoluzione del contratto – Materiale disponibilità dell'immobile – Soggetto passivo dell'imposta

Con riferimento all'art. 9 del D.lgs. n. 23/2011, la Corte ha evidenziato che si è, recentemente, venuto a consolidare un indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo il quale tale disposizione "..individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore". A diversa conclusione non può pervenirsi attraverso l'applicazione analogica della disciplina in materia di TASI - ovvero dell'art. 1, comma 672, della Legge n. 147/2013 - a tenore della quale la Tasi è dovuta fino "...alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna", in primo luogo perché la stessa legge, al comma 703, precisa che l'istituzione dell'IUC (della quale la TASI è una componente) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; in secondo luogo per l'eterogeneità dei presupposti applicativi delle imposte in esame. L'IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo, ad una nozione di "possesso" civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il citato articolo 9 del D.lgs. n. 23/2011 stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni "non costruiti" o "in corso di costruzione" che, come tali, non possono essere detenuti; in tale ipotesi, la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. La TASI è, invece, un'imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell'immobile.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 29973/2019, n. 25249/2019 e n. 13793 del 2019

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 672, Legge n. 147/2013
Art. 9, D.lgs. n. 23/2011

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 40617 del 17/12/2021

IMU – Aliquote – Non applicazione quota dello Stato – Versamento quota parte al comune

Con riferimento alla rinuncia da parte dello Stato dell'autonoma imposta erariale Imu (con l'art. 13, commi 10 e 11, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011), il Collegio ha evidenziato che tale rinuncia non impedisce che la quota parte dello Stato rifluisca nelle casse del comune.
Sulla questione, infatti, la medesima Corte si è già espressa, ritenendo che "l'unico effetto della modifica legislativa, ricavabile dalla piana lettura delle disposizioni legislative succedutesi nel tempo, è costituito dalla riduzione della quota dell'imposta municipale destinata allo Stato, nella cui base di calcolo non devono essere comprese le imposte pagate (a titolo di I.M.U.) sugli immobili di edilizia residenziale pubblica". Altresì, il Collegio ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte, n. 20135/2019, secondo la quale, con un ragionamento del tutto condivisibile, "il legislatore si è limitato a prevedere la non applicazione della quota di imposta riservata a favore dello Stato senza disporre che essa non sia dovuta (come invece il legislatore ha fatto in altri casi: cfr. l'art. 13, cit., che al comma 11 ha disposto che non è dovuta la quota di imposta dovuta allo Stato per gli immobili dei Comuni nei propri territori, ovvero laddove ha espressamente ridotto "aliquota base, come nel caso dell'abitazione principale e per i fabbricati rurali ad uso strumentale in agricoltura)".

Riferimenti giurisprudenziali
Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3680/2020 e n. 3679/2020
Corte Suprema di Cassazione, Sezione V, n. 20135/2019

Riferimenti normativi
Art. 13, commi 10 e 11, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza n. 8268 del 13/12/2021

IMU – Nozione di abitazione principale – Residenza anagrafica dei coniugi in comuni diversi – Esclusione dell'agevolazione

La Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto-legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), in riferimento alla stessa unità immobiliare, vi è la necessità che tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. D'altronde, quella in esame è norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione, come costantemente affermato sia dalla Cassazione, che dalla Corte costituzionale. Per lo stesso principio interpretativo, non è consentito estendere detta agevolazione alle ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in due distinti comuni, perché quello che consente di usufruire del predetto beneficio fiscale è la sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare nell'immobile per il quale si richiede l'agevolazione, derogabile solo nel caso di immobili insistenti nel medesimo territorio comunale. 

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, Sezione 5, n. 23833/2017
Corte Suprema di Cassazione, Sezione 6-5, n. 3011/2017
Corte Costituzionale n. 242/2017

Riferimenti normativi
Art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2021

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 38672 del 06/12/2021