I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti

di Carmelo Battaglia

Tassa sui rifiuti – Uso promiscuo immobile – Doppia Imposizione – Accertamento tributario – Studi di settore – Riparto oneri probatori

La Corte ha evidenziato che, in tema di TARI, in caso di uso promiscuo dell’immobile, è legittima la doppia imposizione e, per quanto riguarda l’uso professionale, è corretto fare riferimento agli studi di settore. La determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore è, infatti, idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa. Ai fini del riparto degli oneri probatori, l’accertamento tributario mediante studi di settore implica che grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, mentre grava sull’ente impositore quello di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 40936/2021, n. 23252/2019, n. 12979/2019 e n. 22130/2017

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 26483 del 08/09/2022

Tassa sui rifiuti – TIA – Finalità – Quota fissa e quota variabile – Presupposti – Rifiuti speciali – Obbligatorietà versamento quota fissa

Il Collegio ha osservato che, a differenza della TARSU, la TIA ha la funzione di coprire l’intero costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti, non solo “interni”, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche “esterni”, quali i «rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico», ovvero afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. La tariffa è suddivisa in una parte fissa e in una parte variabile: la quota fissa è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.

Alla luce della suddetta normativa, per il Collegio è legittimo il regolamento comunale che prevede l’assoggettamento alla tariffa anche nel caso di produzioni di rifiuti non assimilabili a quelli urbani, seppure limitatamente alla sola quota fissa.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, 5360/2020, n. 14038/2019, n. 22127/2017 e n. 10787/2016
Corte costituzionale n. 238/2009

Riferimenti normativi
D.P.R. n. 158/1999
Art. 33, Legge n. 488/1999
Art. 1, comma 28, Legge n. 426/1998
Art. 49, D.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi)
Art. 67, comma 2, D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 25696 del 01/09/2022

Tassa sui rifiuti – Soggetti passivi imposta – Denuncia inizio occupazione/detenzione – Variazioni non denunciate – Parificazione omessa dichiarazione

La Sezione ha ricordato che i soggetti passivi dell’imposta devono presentare al Comune, “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione”, una denuncia unica dei locali e delle aree tassabili; tale denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, le variazioni relative ai locali e alle aree che comportino un maggior ammontare della tassa o, comunque, influiscano sull’applicazione e riscossione del tributo. Qualora, dunque, il contribuente effettui una iniziale denuncia infedele (o incompleta) e negli anni successivi resti inerte, in questi anni, non presentando la dichiarazione dovuta, si trova nella stessa condizione di chi abbia omesso di presentarla.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 22900/2020 e n. 25063/2019

Riferimenti normativi
Artt. 64 (comma 1), 70 (commi 1 e 2) e 76, D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 25695 del 01/09/2022

Tassa sui rifiuti – Privativa comunale – Rifiuti urbani e assimilati – Avviamento al recupero assimilati – Esonero privativa comunale – Riduzione tariffaria

La Corte ha affermato che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero (ai sensi, dell’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi), sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile - prevista dall’art. 62, comma 3, del D.lgs. n. 507/1993 per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati) -, bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero. Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale; presupposto dell’esonero, e della conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all’urbano.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 9731/2015

Riferimenti normativi
Art. 7, comma 2, D.P.R. n. 158/1999
Artt. 21 (comma 7) e 49 (comma 14), D.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi)
Artt. 62 (comma 3) e 67 (comma 2), D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 25694 del 01/09/2022

Tassa sui rifiuti – Rifiuti speciali non pericolosi – Assimilazione ai rifiuti urbani – Presupposti – Caratteristiche qualitative e quantitative – Delibera comunale – Riduzione tariffaria quota variabile – Onere prova

In tema di assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, il Collegio ha rilevato un ‘apparente’ contrasto nella giurisprudenza della Cassazione: secondo un precedente orientamento la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani presuppone, necessariamente, la concreta individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali; secondo un più recente orientamento sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale, anche nell’ipotesi in cui la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative. Ritenendo i due orientamenti passibili di una composizione, in base all’interpretazione letterale e sistematica del dato normativo, il Collegio ha riaffermato i seguenti principi di diritto: “a) in tema di TIA, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative; in tal caso spetterà al contribuente una riduzione tariffaria con riguardo alla quota variabile, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l’istante di avvalersene; b) la delibera comunale che disponga l’assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, deve essere disapplicata, per contrasto con l’art. 21, comma 2, lett. g, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22; ne consegue l’applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 (applicabile ratione temporis), che consente l’esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare, con la conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile.”

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 9214/2018, n. 18018/2013, n. 9361/2012 e n. 30719/2011

Riferimenti normativi
Artt. 7, 10 e 21 (comma 2, lett. g), D.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi)
Art. 62, comma 3, D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 21957 del 12/07/2022