Le ultime pronunce in materia di accesso “difensivo”
Esigenze di difesa strumentali all'accesso
Accesso difensivo – Art. 24 l. n. 241/1990 – Esigenze di difesa – Tutela – Effettività necessità – Verifica
Il diritto di accesso in funzione difensiva è garantito dall'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, che, nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, prevede, con una formula di portata generale, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. È anche vero che la medesima norma - come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 l. n. 45/2001, art. 176, comma 1, d.lgs. n. 196/2003 e art. 16 l. n. 15/2005) - specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi.
T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, sentenza n. 5133 del 27.04.2022
Nesso di strumentalità e accesso difensivo in caso di procedura selettiva
Accesso difensivo – Art. 24 l. n. 241/1990 – Nesso di strumentalità – Procedura pubblica e selettiva – Ostensione della documentazione – È doverosa
Se è vero che l'Amministrazione e il giudice svolgono una effettiva verifica dell'esistenza del nesso di strumentalità tra l'accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici, primariamente attraverso il vaglio delle motivazioni poste alla base dell'istanza, è anche vero, tuttavia, che tale nesso di strumentalità è in sé evidente nel caso di richiesta di ostensione degli atti relativi ad una procedura pubblica e selettiva, il cui esito sfavorevole l'interessato che vi abbia preso parte ha certamente interesse a contestare in sede giurisdizionale (s'intende, sussistendone i presupposti, che però non possono essere vagliati dall'Amministrazione in sede di delibazione sull'ostensione e dal giudice dell'accesso).
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3230 del 26.04.2022
Tenore dell'istanza di accesso difensivo
Accesso difensivo – Art. 24 l. n. 241/1990 – Esigenze probatorie e difensive – Specificità – Ammissibilità – Valutazione ex ante della P.A. – È esclusa
In materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare. La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge n. 241 del 1990.
T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, sentenza n. 4792 del 21.04.2022
Presupposti dell'accesso difensivo
Accesso difensivo – Art. 24 l. n. 241/1990 – Nesso di necessaria strumentalità – Interesse legittimante – Immediato concreto e attuale – Verifica – Presupposti
L'accesso difensivo presuppone: a) la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l'accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici; b) la verifica della sussistenza di un interesse legittimante, dotato delle caratteristiche della immediatezza, della concretezza e dell'attualità. La sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità impone al richiedente di motivare la propria richiesta di accesso, rappresentando in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione elementi che consentano all'amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione “finale” controversa. Non è a tal fine sufficiente il generico riferimento a non meglio precisate “esigenze probatorie e difensive”, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando.
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 2655 del 11.04.2022
Vaglio della P.A. sul nesso di strumentalità ai fini dell'accesso.
Accesso difensivo – Art. 24 l. n. 241/1990 – Documentazione richiesta – Situazione da tutelare – Nesso di strumentalità – Vaglio della P.A.
In materia di accesso difensivo, occorre mettere in grado l'amministrazione destinataria della richiesta di accesso di vagliare il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1612 del 07.03.2022
Valutazione dell'esigenza difensiva per cui si chiedono i documenti
Accesso difensivo – Art. 24 l. n. 241/1990 – Ricorrenza dell'esigenza difensiva specifica – Azione giudiziaria – Verifica della proponibilità/ammissibilità – Valutazione della P.A. – Non è ammissibile
Nel caso di accesso difensivo, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e della pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell'ulteriore conclusione del giudizio. Ciò che compete all'Amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso. Ne consegue che l'Amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria. Ciò in quanto il giudice dell'accesso non è e non deve essere il giudice della “pretesa principale” azionata o da azionare. Respinge la pretesa se la stessa gli appaia platealmente infondata, temeraria, od emulativa e la accoglie negli altri casi, in quanto la trasparenza e l'ostensione degli atti è la regola, e la non ostensione è l'eccezione.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1450 del 01.03.2022
Obbligo in capo alla P.A. di ostendere i documenti richiesti
Accesso difensivo – Art. 24 l. n. 241/1990 – Ostensione dei documenti – Obbligo – Eventuale iniziativa giudiziaria – Fondatezza – Non è sindacabile dalla P.A.
A fronte della specifica individuazione e della presenza di un interesse difensivo in capo all'istante, l'amministrazione ha, senz'altro, l'obbligo di procedere all'ostensione dei documenti, non essendo sindacabile dalla P.A., e conseguentemente dal giudice dell'accesso, la fondatezza dell'eventuale futura iniziativa giudiziaria non può essere sindacata dalla pubblica amministrazione.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1342 del 25.02.2022
Declinazione dei principi dell'A.P. n. 4/2021 in materia di accesso difensivo
Accesso difensivo – Art. 24 l. n. 241/1990 – Adunanza plenaria n. 4/2021 – Principi – Esigenze probatorie e difensive – Nesso di strumentalità – Valutazione della P.A. – Parametri
In ossequio al disposto dell'A.P. n. 4/2021, in materia di accesso difensivo, deve escludersi che: (i) sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare; (ii) l'Amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. siano onerati dello svolgimento, ex ante, di alcuna (ultronea) valutazione in ordine all'ammissibilità, influenza e/o decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato (siffatto apprezzamento competendo, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo all'Amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive; e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge n. 241 del 1990).
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 931 del 09.02.2022