I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di edilizia

di Esper Tedeschi

Condono – Vincolo idrogeologico – Discrezionalità – Motivazione
Dalla complessiva statuizione dell'art. 32, l. n. 47 del 1985, come modificato dall'art. 32, co. 43, della l. n. 326 del 2003, consegue che le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il predetto vincolo, anche se questo sia stato apposto successivamente alla presentazione dell'istanza di condono, senza che residui alcun diaframma di discrezionalità in capo all'amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive.
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza dell'1 settembre 2021, n. 6140

Ordine di demolizione – Sanzioni edilizie – Termine – Abuso – Decorso del tempo – Motivazione – Comunicazione avvio procedimento
Le sanzioni edilizie non risentono del tempo trascorso dalla commissione dell'abuso. L'ordinanza di demolizione non deve infatti essere accompagnata dalla motivazione circa l'interesse pubblico, in quanto il lasso di tempo intercorso fra il momento della realizzazione dell'abuso e la sua adozione non è idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento in capo al privato interessato, né impone all'Amministrazione uno specifico onere di esplicitazione delle ragioni dell'atto. Il decorso del tempo, infatti, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento, anche perché non ci si può fondatamente dolere del ritardo con cui l'Amministrazione ripristina la legalità. Infatti, l'ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell'abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l'Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della sua natura vincolata, non è pertanto neppure necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento.
Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza del 01.09.2021, n. 6181

Diritto accesso – Vicinato – Abuso edilizio
Il rapporto di vicinato costituisce di per sé un legittimo interesse concreto e attuale, tale da giustificare l'accesso agli atti amministrativi del proprietario adiacente/viciniore, poiché sussiste una stabile situazione di collegamento giuridico con l'immobile in cui l'attività commerciale viene esercitata e, pertanto, il vicino ha un interesse legittimo a tutelare le proprie situazioni giuridiche ed economiche, dai rischi e dai pregiudizi derivanti dalle condotte poste in essere nelle adiacenze del suo immobile dal controinteressato o anche a far rispettare le leggi in materia edilizia e di salubrità degli ambienti.
Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, sentenza 01.09.2021, n. 9463

Notifica – Atti sanzionatori – Comproprietari – Legittimità – Efficacia – Termine di decadenza per impugnare
L'omessa notifica degli atti sanzionatori in materia edilizia a tutti i comproprietari, non costituisce un vizio di legittimità, ma determina solo l'inefficacia del provvedimento limitatamente ai soggetti, in ipotesi, comproprietari per i quali è mancata la notifica, i quali potranno impugnare il provvedimento sanzionatorio, facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'ingiunzione.
Tar Puglia, Lecce, Sezione I, 27.09.2021, 06.09.2021, n. 1330

Lottizzazione – Convenzione – Piani attuativi – Affidamento – Onere motivazionale – Atti generali
Per potersi configurare valide aspettative qualificate in merito ai piani attuativi che accompagnano le convenzioni è necessario che gli accordi urbanistici siano vigenti, al momento dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico, non essendo configurabile alcuna posizione di legittimo affidamento, a fronte di convenzioni urbanistiche scadute, per di più, se non hanno avuto esecuzione, non producendo effetti e non abilitando la trasformazione urbanistica del territorio ma soprattutto, non variando le aree di proprietà. In mancanza di esse non è ipotizzabile alcuna aspettativa “qualificata” ad una destinazione edificatoria non peggiorativa di quella pregressa, ma solo un'aspettativa “generica”, analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri ad un'utilizzazione più proficua dell'immobile. Sicché, ove detta convenzione non venga rinnovata, l'ambito già assoggettato a piano attuativo può essere oggetto di nuove scelte pianificatorie alla stregua di qualunque altra parte del territorio comunale, con il solo limite motivazionale previsto per gli atti di natura generale.
Consiglio di Stato, Sezione II, 08.09.2021, n. 6234
Ordine di demolizione – Ordine di acquisizione – Motivazione – Identificazione abuso
In assenza del requisito dell'identità o della esatta corrispondenza tra il contenuto dell'ordinanza di demolizione e quello dell'atto di acquisizione ex art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380 del 2001, quest'ultimo, per essere legittimo, deve autonomamente motivare le ragioni dell'acquisizione al patrimonio comunale dei beni ivi indicati, non potendosi produrre - in assenza di detta identità - l'effetto di (automatico) trasferimento del diritto sul bene e sulle aree indicate dall'art. 31, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001.
Tar Sicilia, Palermo, Sezione II, 09.09.2021, n. 2546

Indennizzo – Risarcimento – Occupazione illegittima – Acquisizione sanante – Trascrizione registri immobiliari
Le somme che la pubblica amministrazione è tenuta a liquidare e a pagare (o, in mancanza di accettazione, a depositare), per pervenire alla acquisizione del bene ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 al proprio patrimonio indisponibile, hanno natura indennitaria e non risarcitoria. Tale somma deve tenere in considerazione del periodo temporale intercorrente dalla data di occupazione illegittima alla data di trascrizione del provvedimento acquisito nei registri immobiliari con conseguente formalizzazione del passaggio di proprietà delle aree in questione in favore del patrimonio comunale.
Consiglio di Stato, Sezione IV, 13.09.2021, n. 6255

Permesso di costruire – Demolizione – Edilizia libera – Canna fumaria
La canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si tratti di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire.
Tar Basilicata, Sezione I, 15.09.2021, n. 589

Ordine di demolizione – Aree ludiche – Arredo – Edilizia libera – CILA
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” costituiscono opere realizzabili secondo il regime dell'attività edilizia libera e non richiedono dunque alcun titolo abilitativo; rientrano, tra dette opere, esemplificativamente, piccole strutture come altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cuccia del cane, casetta gioco bimbi, barbecue rimovibili, vasi e fioriere mobili, e simili, ovvero tutti manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici. Peraltro le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate (quali fioriere, fontane ornamentali, forni esterni in muratura o prefabbricati, gazebo), ove non riconducibili all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, ma in passato ricomprese comunque nel medesimo art. 6, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 380 del 2001, devono ritenersi ora assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori (e, prima, a DIA o SCIA), e, come tali, non sono in ogni caso sanzionabili con la demolizione che si commina solo, e tuttora, per gli interventi assoggettati a permesso di costruire.
Tar Campania, Salerno, sez. II, 20.09.2021, n. 1964
Ordine di demolizione – Tettoia – Pertinenza – Interventi di manutenzione straordinaria
Quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto. Perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice DIA. In ogni caso, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione o della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente. Sicché, ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi.
Tar Campania, Napoli, Sezione III, 26.08.2021, n. 5628

Ordinanza di acquisizione – Ordine di demolizione – Aree di pertinenza – Aree ulteriori acquisite – Obbligo di motivazione
L'ordinanza di acquisizione ex art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001 è illegittima se è omessa la specificazione dell'area oggetto di acquisizione anche con riferimento all'area di pertinenza, in quanto non consente di distinguere le opere abusive da quelle legittimamente edificate. In particolare, la dettagliata descrizione e precisa individuazione della superficie oggetto di acquisizione è richiesta laddove il Comune intenda acquisire non solo la res abusiva e la relativa area di sedime, ma anche la superficie ulteriore, non superiore al decuplo di quella occupata con l'immobile abusivo, necessaria a realizzare opere analoghe a quella abusivamente realizzata. È imposto, infatti, all'Amministrazione Comunale di assolvere all'obbligo motivazionale in ordine alle modalità del calcolo (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con cui perviene all'individuazione di tale “area ulteriore”.
Tar Campania, Napoli, Sezione II, 27.09.2021, n. 6015