I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di enti locali

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di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Rideterminazione compensi organo di revisione – assenza limiti minimi garantiti – congruità e adeguatezza
L'ente locale non può, di regola, procedere a rideterminare i compensi dei componenti dell'organo di revisione stabiliti nella delibera di nomina intervenuta successivamente all'entrata in vigore del Dm 21 dicembre 2018, a condizione che–mancando la previsione normativa di limiti minimi garantiti–i relativi importi risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nn. 70/2019/QMIG e 124/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 14/SEZAUT/2019/QMIG
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2017/QMIG

Riferimenti normativi
Dlgs 267/2000, art. 241, comma 7
Dm 21 dicembre 2018

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, Deliberazione del 25/09/2020, n. 75/2020/PAR

Funzione rogatoria Segretario – limite del quinto dello stipendio annuo – titolarità, reggenza, scavalco – Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale

-       In caso di cumulo di emolumenti percepiti in comuni diversi, i diritti di rogito sono attribuibili, da parte del singolo comune, con l’unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del Segretario nell’anno di competenza. Il tetto posto dall'art.10, comma 2-bis, Dl 90/2014 è unico e, pertanto, al Segretario spettano i diritti per gli atti rogitati in tutti gli enti locali in cui ha prestato servizio.
-       I diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali di fascia C, nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali.
-       I diritti di rogito sono integralmente acquisiti al bilancio comunale, previo versamento da parte dei terzi obbligati, e sono attribuiti al Segretario rogante, essendo esclusa la possibilità per l'Ente di deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti introitati da corrispondere a quest'ultimo (al netto dell'eventuale scorporo dei c.d. oneri riflessi - oneri previdenziali ed Irap - la cui valutazione è sottratta al potere consultivo della magistratura contabile).

 Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 74/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, n. 113/2018/PAR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 21/SEZAUT/2015/QMIG
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 171/2015/PAR

Riferimenti normativi
Dl 90/2014, art. 10, comma 2-bis, convertito con modificazioni nella legge 114/2014
Ccnl 16 maggio 2001, art. 45

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, Deliberazione del 25/09/2020, n. 74/2020/PAR

Rimborso spese legali dipendenti – inammissibilità oggettiva – ingerenza decisioni gestionali – interferenza giurisdizione altre magistrature
Non rientrano nell'ampia accezione di "contabilità pubblica" i quesiti afferenti alla rimborsabilità delle spese legali in favore di soggetti inseriti nell’apparato istituzionale dell’ente. Il mero ed eventuale riflesso finanziario di un atto (ad esempio di rimborso) sul bilancio non può essere sufficiente a legittimare l’esercizio dell’attività consultiva. La nozione di contabilità pubblica "strumentale" all’esercizio della funzione consultiva deve essere circoscritta alle attività contabili in senso stretto, non potendo le Sezioni regionali di controllo diventare organi di consulenza generale delle autonomie locali. Una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può integrare quella della "contabilità pubblica" solo per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, n. 104/2020/PAR
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, n. 5/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, nn. 34, 79, 90 e 163/2018/PAR, n. 57/2017/PAR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nn. 3 e 10/SEZAUT/2014/QMIG e 5/SEZAUT/2006/QMIG
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 54/CONTR/2010
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, n. 15/2013/PAR

Riferimenti normativi
Dl 90/2014 (art. 10, comma 2-bis), convertito con modificazioni nella legge 114/2014
Ccnl 16 maggio 2001, art. 45

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, Deliberazione del 25/09/2020, n. 115/2020/PAR  

Compensi lavoro straordinario – Fondo risorse decentrate – risorse stabili e variabili – mancata sottoscrizione contratto – confluenza risorse residuate quota vincolata risultato amministrazione
Il Fondo per le risorse decentrate consta di due tipologie di risorse: quelle stabili e quelle variabili. Le prime sono caratterizzate da certezza, continuità e stabilità, le seconde sono determinate con valenza annuale e finanziate, di anno in anno, dall'Ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio. Le risorse variabili, avendo carattere occasionale ed essendo soggette a variazioni anno per anno, possono trovare applicazione solo nell'anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni indicate nei Ccnl di riferimento. Per i compensi per il lavoro straordinario, la distinzione rilevante verte tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del Fondo (previsti dal comma 2, lett. g), art. 67 Ccnl 2018) e quelli che rientrano nella componente variabile (di cui al successivo comma 3, lett. e)): in caso di mancata sottoscrizione del contratto nell'anno di riferimento, solo le voci stabili finiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 386/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 201/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nn. 2 e 19/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 27/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 5/SEZAUT/2019/QMIG

Riferimenti normativi
Dlgs 118/2011, Allegato 4/2, principio 5.2
Dlgs 165/2001
Ccnl 21 maggio 2018, art. 67, comma 1, comma 2 lett. g) e comma 3 lett. e)

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione del 24/09/2020, n. 123/2020/PAR

Remunerazione avvocati ente – eccedenza stanziamento annualità – divieto erogabilità differita
La quota di compensi degli avvocati dipendenti eccedente lo stanziamento previsto nei limiti del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 non può essere erogata né nell'annualità di riferimento, né nelle successive seppur capienti. Non sussiste, dunque, la possibilità per l'ente di rinviare agli anni successivi il pagamento delle somme non erogabili nell'anno in cui i diritti al compenso sono sorti, perché gli importi eccedenti il "tetto" annuo di stanziamento non possono essere impegnati ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 255/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 197/2019/PAR
Corte costituzionale n. 236/2017
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 56/CONTR/2011

Riferimenti normativi
Dl 90/2014 (art. 9, comma 6), convertito con modificazioni nella legge 114/2014
Dlgs 118/2011, Allegato 4/2, principio contabile 5.2 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, Deliberazione del 22/09/2020, n. 71/2020/PAR