Le ultime pronunce in materia di medici specializzandi
Medici specializzandi – Direttive medico tutore – Criteri valutazione responsabilità – Obbligo rifiuto compiti e colpa per assunzione
La Corte ha sottolineato che il medico specializzando è titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute nell’osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore, che deve verificarne i risultati. Tuttavia, la sua responsabilità deve, in concreto, essere valutata in rapporto anche allo stadio nel quale, al momento del fatto, si trovava l’iter formativo, con la precisazione che il medico specializzando deve rifiutare i compiti che non ritiene di essere in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 6215/2009
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Sentenza n. 38354 del 12/10/2022
Medici specializzandi – Obbligo adeguata remunerazione – Recepimento direttive comunitarie – Nuovo ordinamento scuole specializzazione – Mancanza vincoli con direttive comunitarie
Il Collegio ha osservato che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge n. 428/1990 e con il D.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad Euro 11.603,52 annui) e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.lgs. n. 368/1999. Pertanto, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia - introdotto con il citato D.lgs. n. 368/1999, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266/2005 - e il relativo meccanismo di retribuzione non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.
Riferimenti normativi
Legge n. 266/2005
D.lgs. n. 368/1999
D.lgs. n. 257/1991
Legge n. 428/1990
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 29903 del 12/10/2022
Medici specializzandi – Mancato recepimento direttive comunitarie – Aestimatio damni – Sostituzione obbligazione risarcitoria
La Sezione ha evidenziato che, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 della legge n. 370/1999, abbia proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11. A questi non può, invece, applicarsi l’art. 6 del D.lgs. n. 257/1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente. Quanto alle situazioni anteriori, con l'aestimatio del danno effettuata dal citato art. 11 della legge n. 370/1999, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, SS. UU., n. 30649/2018
Riferimenti normativi
Art. 11, Legge n. 370/1999
Art. 6, D.lgs. n. 257/1991
Direttive comunitarie n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 29477 del 10/10/2022
Medici specializzandi – Inquadramento attività svolta – Esclusione ambito lavoro subordinato e lavoro autonomo – Ipotesi di contratto formazione-lavoro – Remunerazione non costituente corrispettivo per prestazioni
La Corte ha ribadito che l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, costituendo una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante. Dalla inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione consegue la inapplicabilità dell’art. 36 Cost.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 15139/2022, n. 9103/2021, n. 19449/2017, n. 18670/2017,
n. 15362/2014, n. 5889/2012, n. 2632/2012, n. 20403/2009
Corte Suprema di Cassazione, SS. UU., n. 9147/2009
Riferimenti normativi
Art. 36 Costituzione
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 29311 del 07/10/2022
Medici specializzandi – Adeguata remunerazione – Direttive comunitarie – Trasposizione ordinamento interno – Efficacia temporale norma – Esclusione corsi specializzazione antecedenti anno accademico 1991-1992
Il Collegio ha evidenziato che gli specializzandi che avevano iniziato il corso di specializzazione in anni fino all’anno accademico 1990-1991 non potevano vedere la loro situazione disciplinata dal D.lgs. n. 257/1991, ancorché parte del corso fosse stato seguito sotto la sua vigenza, in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, di tale decreto, le disposizioni di cui all’art. 6 dello stesso si applicavano a decorrere dall’anno accademico 1991-1992, il che comportava che esse fossero applicabili soltanto agli specializzandi che avessero iniziato il corso di specializzazione a decorrere dall’anno accademico de quo e non anche a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima di quell’anno accademico e non l’avessero ancora terminata.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 13759/2018 e n. 17068/2013
Riferimenti normativi
Artt. 6 e 8, comma 2, D.lgs. n. 257/1991
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 29266 del 07/10/2022