I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce su nomina e revoca di Sindaci, Assessori e Consiglieri

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di Esper Tedeschi

Nomina assessore – Parità di genere – Giunta comunale – L. n. 56 del 2014 – Obbligo istruttoria in caso di mancato rispetto
La giurisprudenza ha a più riprese affermato che l'art. 1, co. 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 può essere derogato nel caso in cui sussista un'effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge; è stato tuttavia precisato che tale impossibilità “deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un'accurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare” (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406). Sicché deve considerarsi illegittimo l'operato di un Sindaco che abbia proceduto alla nomina di un solo rappresentante di genere femminile nell'ambito dei quattro assessori nominati in violazione dei principi della c.d. parità di genere e, in particolare, della previsione dell'art. 1, co. 137, l. 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce che nei Comuni con più di 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in Giunta in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
T.A.R. Campania, sede di Salerno, sez. I, 12 gennaio 2023, n. 66

Insediamento Sindaco – Nomina assessore – Sindaco uscente – Proclamazione contenuta nel verbale elettorale – Esercizio del munus
Sebbene il TUEL non contenga un'espressa previsione in ordine al momento in cui entrano in carica il Sindaco ed il Presidente della Provincia, entrambi gli organi monocratici si insedino immediatamente, per effetto della proclamazione dell'avvenuta elezione consacrata nell'apposito verbale dell'Ufficio elettorale centrale, alla stessa stregua di quanto accade per tutti gli altri consiglieri (in tal senso dispone eloquentemente l'art. 38, comma 4, che recita: «I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione [...]») e che, nel medesimo istante, cessi il mandato dei loro predecessori. Pertanto il Sindaco uscente non può legittimamente procedere alla nomina di un nuovo assessore, dopo il risultato elettorale. Inoltre, l'art. 50, co. 11, del TUEL si riferisce unicamente alla seduta d'insediamento del Consiglio e non all'investitura del Sindaco e del Presidente della Provincia in capo ai quali, già nel pieno delle loro funzioni in occasione della prima adunanza consiliare, grava soltanto l'obbligo di prestare il giuramento di osservare lealmente la Costituzione, parametro fondamentale di ogni azione di governo: in altre parole, è inevitabile che tra l'entrata in carica del singolo consigliere e l'insediamento del consiglio d'appartenenza vi sia una cesura temporale, atteso che un consigliere da solo, quantunque già investito del munus, non può esercitare alcuna funzione poiché il suo mandato è destinato a svolgersi nell'ambito dell'organo collegiale cui appartiene e del quale, pertanto, deve essere intervenuto il regolare insediamento (oltre alla rituale costituzione). Il medesimo ragionamento non si attaglia, per contro, alla diversa fattispecie dell'insediamento del Sindaco e del Presidente della Provincia i quali, in quanto organi monocratici di vertice dell'ente, scelti direttamente dalla collettività di riferimento, entrano immediatamente in carica non appena eletti.
T.A.R. Puglia, sede di Bari, sez. II, 27 gennaio 2023, n. 181

Atto di sfiducia – Consigliere comunale – Ordine del giorno
Sono illegittime le deliberazioni del Consiglio comunale assunte senza previo inserimento o al di là delle previsioni dell'ordine del giorno (tra le tante, si vedano: T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 ottobre 2022, n. 2818; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2022, n. 696; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 19 aprile 2021, n. 796; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 5 dicembre 2018, n. 1546). Pertanto deve essere considerata illegittima e annullabile la deliberazione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consigliere comunale adottata senza che la stessa fosse stata preannunciata nell'ordine del giorno secondo il regolamento comunale.
T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 16 febbraio 2023, n. 162

Nomina e revoca assessori – Art. 46, d.lgs. n. 267 del 2000 – Atto di alta amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Motivazione – Manifesta illogicità
Nonostante l'art. 46 d.lgs. n. 267 del 2000 non preveda limiti al potere di revoca degli Assessori, esso (così come quello di nomina) - pur nel rinnovato quadro delle autonomie territoriali tracciato dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalla l. cost. n. 3 del 2001 – va qualificato alla stregua di atto di “alta amministrazione” anziché “politico”, considerato che lo stesso non “costituisce espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti” (Cons. Stato, V, 23 giugno 2014, n. 3144), né risulta comunque connotato da libertà nei fini, risultando piuttosto ben “sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti” (Cons. Stato, I, 20 maggio 2021, n. 936). Pertanto, come tutti gli atti di alta amministrazione che rientrano nel più ampio genus degli atti amministrativi, soggiacciono al sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali. La stessa motivazione assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo.
Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2071

Scioglimento Consiglio comunale – Art. 143, d.lgs. n. 267 del 2000 – Natura della misura – Influenza criminalità organizzata – Funzione preventiva – Sindacato del giudice amministrativo
Il provvedimento di scioglimento è una misura straordinaria, di carattere non sanzionatorio bensì preventivo, per affrontare una situazione emergenziale (cfr. Corte Cost., 19 marzo 1993 n. 103) e finalizzata alla salvaguardia dell'amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all'influenza della criminalità organizzata (v. Cons. Stato, sez. III, 15 dicembre 2021, n. 8362). L'interesse curato dall'amministrazione statale è di rango talmente elevato che il potere nell'apprezzamento degli elementi fattuali posti a base della decisione di scioglimento di un ente locale democraticamente eletto è particolarmente ampio, andando anche oltre le responsabilità personali dei singoli amministratori (v. Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2793): ciò si traduce, indi, in una valutazione complessiva dello stato dell'apparato burocratico mediante un giudizio globale e sintetico che deve però evidenziare degli elementi «concreti, univoci e rilevanti» di collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso, non potendosi ricorrere al commissariamento nei casi di gestione meramente inefficiente o inefficace (recentemente, Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2022, n. 5460). Infine, quanto al sindacato del giudice amministrativo, stante l'ampiezza della discrezionalità amministrativa, risulta essere limitato ai casi macroscopici di eccesso di potere, quali il travisamento di fatto, il difetto dei presupposti ovvero la patente illogicità (cfr. Tar Lazio, sez. I, 5 gennaio 2022, n. 66).
T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I, 14 marzo 2023, n. 4464