I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce sui reati edilizi

a cura della Redazione Smart 24 PA

Urbanistica ed Edilizia - Reati edilizi - Opere abusive - Demolizione obbligatoria - Sospensione - Istanza di condono o sanatoria - Accertamento sussistenza presupposti - Accoglibilità e durata
In tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’articolo 31 del Dpr n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della Autorità Amministrativa competente del provvedimento di accoglimento. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.

Cassazione, sezione III penale, sentenza 29 maggio 2020, n. 16483

Urbanistica ed Edilizia - Piani Paesaggistici - Aree Protette - Piani urbanistici - «Piano Casa» - Deroga disciplina urbanistica - Gerarchia delle fonti
I piani paesaggistici e quelli ad essi assimilabili secondo la previsione di cui all’articolo 135, comma 1, del Dlgs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), non possono subire deroghe da parte della normativa premiale ed eccezionale prevista dalla Legge regionale sul cd «Piano-Casa», che regolamenta gli interventi assentiti in via eccezionale, e può consentire la deroga alla sola disciplina urbanistica. Sussiste, infatti, una gerarchia fra pianificazione paesaggistica e pianificazione urbanistica, che non può essere mutata attraverso l’intervento del piano-casa, il quale può, in generale, ma limitatamente incidere sul solo profilo urbanistico e non anche su quello paesaggistico.

Cassazione, sezione III penale, 11 maggio 2020, n. 14242

Urbanistica ed Edilizia - Pianificazione Regionale - Cessione di cubatura - Accorpamento fondi rustici - Condizioni - Omogeneità e contiguità - Principi giurisprudenziali - Principio di legalità - Reato edilizio
In tema di successione di norme tra la Legge della Regione Puglia n. 56 del 1980 e l’approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) con Delibera della Giunta regionale Puglia 15 dicembre 2000, n. 1748, con riguardo ai presupposti per la “cessione di cubatura” o l’accorpamento di fondi omogenei e contigui, quale istituto di fonte negoziale, trovano tuttora applicazione i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa che richiedono la ricorrenza di due condizioni: l’omogeneità dell’area territoriale entro la quale si trovano i due terreni e la “contiguità” dei due fondi intesa non tanto come una condizione fisica. ossia contiguità territoriale, ma come vicinanza nel senso che, anche qualora non si riscontri la continuità fisica tra area cedente ed area ricevente, sussista pur sempre, comunque, una effettiva e significativa vicinanza tra i fondi con la precisazione che tale continuità viene, comunque a mancare quando tra i fondi sussistano una o più aree aventi destinazioni urbanistiche incompatibili con l’edificazione.
Nel caso di specie, si tratta di principi di interpretazione giurisprudenziale, ma come frutto di una interpretazione sistematica di norme positive, pertanto senza alcuna violazione del principio di legalità di cui all’articolo 25 della Costituzione, in quanto, nei paesi di “civil law”, qual è l’ordinamento italiano, i giudici ricavano la norma da una interpretazione sistematica delle norme positive. Tale operazione ermeneutica, proprio perché fondata su norme positive, non comporta alcuna violazione del principio di legalità, poiché non crea la norma, ma la individua in via di interpretazione delle norme vigenti. 

Cassazione, sezione III penale, sentenza 5 giugno 2020, n. 17178

Urbanistica ed Edilizia - Reati edilizi - Demolizione opere abusive - Istanza di condono o sanatoria - Sospensione - Vincoli paesaggistici e idrogeologici - Pareri obbligatori - Verifica presupposti
In materia di reati edilizi, a fronte della presentazione di istanza di condono o sanatoria, l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, come nel caso dei necessari pareri delle competenti Autorità di vigilanza rispetto ai vincoli paesaggistici e idrogeologici apposti sull’area dove si colloca l’immobile abusivo.

 Cassazione, sezione III penale, 27 maggio 2020, n. 15978

Urbanistica ed Edilizia - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Prescrizione - Confisca obbligatoria - Sindacato penale - Provvedimento amministrativo - Licenza Edilizia - Annullamento - Giudicato amministrativo
In materia di reati edilizi, come nel reato di lottizzazione abusiva, dove emerga una difformità tra la normativa urbanistica ed edilizia e l’intervento realizzato, al Giudice penale spetta accertare, in via incidentale, la legittimità dell’opera edificata e la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, prescindendo da qualunque giudizio sull’atto amministrativo rilasciato e senza che ciò comporti la sua eventuale “disapplicazione”. Pertanto, il sindacato incidentale del Giudice penale sulla legittimità dell’atto amministrativo non è escluso dalla mera formale esistenza di un titolo abilitativo, dovendo invece analiticamente e dettagliatamente verificare se il predetto titolo, con le relative prescrizioni, sia stato adottato in presenza delle condizioni di legge.
Tuttavia, tale ampio potere valutativo del Giudice penale trova un limite nell’intervenuta formazione di un giudicato amministrativo che affermi la legittimità o l’illegittimità di un determinato provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione, essendo preclusa al Giudice penale la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del Giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal Giudice amministrativo.

Cassazione, sezione III penale, sentenza 27 maggio 2020, n. 15949