I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in tema di tassazione sui rifiuti

di Mauro Calabrese

Rifiuti - Tassazione - Presupposti impositivi - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) - Area produttrice di rifiuti - Disponibilità - Presunzione - Sequestro penale

Il presupposto impositivo ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) da parte dei Comuni è la mera disponibilità di un’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, sussistendo una presunzione iuris tantum di produttività dei medesimi.
Pertanto, anche a fronte del sequestro preventivo dell’area interessata, ai sensi dell’articolo 321 del Codice di Procedura Penale, avente quale unica finalità quella di limitare la libera disponibilità del bene per evitare l’aggravarsi o il protrarsi di reati già commessi o la commissioni di altri reati, che non incide direttamente sull’utilizzabilità materiale del bene, grava sempre sul contribuente detentore dell’area l’onere della prova della perdita di fatto della disponibilità del bene in conseguenza del provvedimento dell’autorità giudiziaria, delle concrete modalità di esecuzione dello stesso e della coincidenza tra le aree sottoposte a sequestro penale e quelle oggetto di imposizione tributaria.

Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 1° dicembre 2022, n. 35412

 

Rifiuti - Tassazione - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) - Omesso versamento - Accertamento - Iscrizione a ruolo - Sanzioni

In tema di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), il Dlgs n. 507 del 1003 attribuisce ai Comuni la facoltà, eccezionale, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza necessità di emanare un avviso di accertamento relativo al tributo, ma facendolo alle medesime condizioni, ovvero senza applicare le sanzioni esclusi dall’articolo 13, comma 3, del Dlgs. n. 471 del 1997.
Invero, prevedendo il terzo comma dell’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 l’applicazione delle sanzioni «fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo», la sanzione non va applicata ai casi di tributi iscritti a ruolo, non dovendo svolgere l’Amministrazione alcuna attività di accertamento, laddove l’accertamento e la relativa sanzione prevista possono essere emanati solo in presenza di una dichiarazione omessa o infedele e non anche solo in ipotesi di omesso versamento del tributo.

Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 1° dicembre 2022, n. 35410

 

Rifiuti - Tassazione - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) - Tariffe - Immobili - Civile abitazione - Locali alberghieri - Capacità produttiva

In tema di equiparazione tariffaria dei locali alberghieri non ristorativi alle case di civile abitazione, ai fini dell’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), è legittimità la delibera del Comune concernente l’approvazione del regolamento e delle relative tariffe relative agli esercizi alberghieri, come tali assoggettati a una tariffa notevolmente superiore a quella degli immobili abitativi, atteso l’elemento di notorietà e comune esperienza circa la ben maggiore produzione di rifiuti, nonché la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione, assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa stessa.

Cassazione, Sezione V, Ordinanza 30 novembre 2022, n. 35312

 

Rifiuti - Tassazione - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) - Tariffa di Igiene Ambientale (Tia) - Presupposti impositivi - Superfici tassabili - Attività d’impresa - Magazzini - Aree operative

Con principio in tema di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), ma valevole anche per la Tariffa di Igiene Ambientale (Tia) da parte dei Comuni, ai fini della determinazione delle superfici tassabili, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio di beni produttivi, non potendo considerarsi residui di un ciclo di lavorazione, concorrono all’esercizio dell’attività di impresa e vanno perciò qualificati come aree operative, al pari degli stabilimenti e dei locali destinati alla vendita ove si producono rifiuti solidi urbani, non rientrando la funzione - generica ed operativa - di magazzino nelle esenzioni previste dall’articolo 62 del D.lgs. n. 507 del 1993.

Cassazione, Sezione V Civile, Ordinanza 30 novembre 2022, n. 35266

 

Rifiuti - Tassazione - Tassa sui rifiuti (Tari) - Presupposti impositivi - Onere della prova - Rifiuti speciali - Smaltimento autonomo - Richiesta di esenzione

In materi ai Tassa sui Rifiuti (Tari), costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, per cui, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.
Pertanto, è onere del contribuente ripetere annualmente la richiesta di esenzione dal tributo dovuto sulla produzione di rifiuti speciali perché autonomamente smaltiti, dovendo il contribuente dimostrare ogni anno la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile o dell’esenzione, comportando la normativa, anche comunale, un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l’esenzione dalla Tari, ma anche della loro permanenza nel tempo.

Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 17 novembre 2022, n. 33863