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Le verifiche dell’organo di revisione in sede di salvaguardia e assestamento

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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Come noto, l’articolo 193 del Tuel prevede che almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità’ accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Inoltre l’articolo 175 dispone che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L’organo di revisione dovrà avere nella “cassetta degli attrezzi” almeno la seguente documentazione:

• la stampa del conto del bilancio 2024 alla data di riferimento per l’istruttoria

• la relazione dei responsabili di settore sull’andamento delle entrate;

• la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull’andamento della gestione e su possibili squilibri economici;

• la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;

• la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto;

• la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

• la dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione;

• l’adeguamento del fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc) per gli enti che hanno dovuto istituire nel bilancio di previsione 2024-26 tale fondo in quanto ricadenti nelle fattispecie di cui alla legge 145/2018 (comma 859 e successivi);

• il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal Dlgs 118/2011;

• il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;

• il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del …;

• la nota informativa sulla modifica dei tempi previsti per la realizzazione e finanziamento lavori pubblici.

• le attestazioni sui tempi di pagamento (indicatore di ritardo e di tempestività) nonché dello stock di debiti commerciali del primo e secondo trimestre del 2024.

Particolare attenzione deve essere posta sulla congruità dei diversi fondi e sulla dinamica della cassa che molto spesso risente di previsioni non del tutto attendibili e che ultimamente risente negativamente della dinamica dei flussi relativi ai Sal del Pnrr/Pnc e di altri lavori finanziati da contributi a rendicontazione. Sul tema si rinvia alle considerazioni contenute nella circolare n. 17/2024 di Rgs.

Per gli enti in disavanzo e/o in piano di riequilibrio i revisori dovranno verificare lo stato di avanzamento del recupero del disavanzo. Si ricorda che il principio 4/2 al punto 9.2.25 prevede che la relazione del primo semestre ex art. 188 del Tuel possa essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine del 31 luglio consentendo di fatto all’Organo di revisione di esprimersi con un unico parere.

Nell’area riservata agli associati del sito www.ancrel.it è disponibile lo schema di parere su salvaguardia ed assestamento corredato di carte e file di lavoro.

(*) Presidente Ancrel

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