I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Mancato pagamento dei tributi: la carenza di liquidità non è sempre causa di forza maggiore

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La mancanza di liquidità non sempre costituisce una causa atta a giustificare l’omesso versamento del tributo. È quanto affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 7628 del 21 marzo 2024, in materia di tributi locali.

La Corte di cassazione ha esaminato un ricorso presentato da un contribuente che non aveva provveduto al pagamento dell’allora vigente imposta comunale sugli immobili, oggi sostituita dall’omologa imposta municipale propria, adducendo la carenza di liquidità dovuta al ritardo nei pagamenti relativi ai rimborsi delle prestazioni sanitarie erogate al pubblico da parte della pubblica amministrazione. Invocando, pertanto, la sussistenza di una causa di forza maggiore, richiamata dal comma 5 dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997 come causa esimente nell’applicazione delle sanzioni tributarie.

Quest’ultima norma ha stabilito infatti che non è punibile con le sanzioni tributarie chi ha commesso il fatto per cause di forza maggiore.

L’esimente delle cause di forza maggiore è stata analizzata in più occasioni dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le tante Cassazione, Sezione 5, 23 febbraio 2021, n. 4757; Cassazione, Sezione 5, 25 maggio 2022, n. 16947; Cassazione, Sezione 5, 2 novembre 2023, n. 30493), ritenendo che la stessa comporti la sussistenza di un elemento oggettivo, ossia che si tratti di circostanze anormali e estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In definitiva, deve trattarsi di circostanze imprevedibili le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte di giustizia europea causa C-208/01, sentenza del 17/10/2002). Con la forza maggiore il contribuente è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e irresistibile, non imputabile a esso.

Nello specifico, la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce di per sé una causa di forza maggiore, ma lo è solo se il contribuente dimostra che si tratta di circostanze del tutto estranee all’operatore e che lo stesso si sia premunito di tutte le cautele necessarie a evitare che l’evento si verificasse, senza incorrere però in sacrifici eccessivi. Anche secondo la giurisprudenza eurounitaria deve trattarsi di circostanze imprevedibili, le cui conseguenze non sono evitabili, nonostante tutte le cautele del caso (Corte di giustizia, 4 febbraio 2016, in cause C-659/13 e C34/14; sentenza Corte di giustizia del 18 maggio 2017, in causa C-154/16).

Affinché la situazione di illiquidità possa costituire una causa di forza maggiore occorre che la stessa, oltre ad avere una provenienza esterna e imprevedibile, come ad esempio l’effettiva impossibilità di incassare i crediti pubblici, il contribuente si sia adoperato per evitarne le conseguenze con l’esperimento di iniziative giudiziarie e extragiudiziarie per il recupero dei crediti, il tentativo di ricorrere al credito bancario per fronteggiarla, nonché l’adozione di misure atte a prevenire o comunque a bloccare lo stato di crisi di liquidità.

In ogni caso la circostanza esimente potrebbe dispiegare il suo effetto esclusivamente in materia sanzionatoria e non anche sulla debenza dell’imposta o dei relativi interessi, in quanto l’articolo 6 riguarda la materia sanzionatoria.

(*) Vice presidente Anutel

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SUMMER SCHOOL – 7-9/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): tributi locali: corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

SUMMER SCHOOL – 28-30/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

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10/5/2024: il procedimento cautelare e il nuovo giudizio d' appello davanti alle corti tributarie (10,00-12,00)

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22/4/2024: la disciplina fiscale delle somme erogate dagli enti locali alle associazioni (10,00-12,00)

24/4/2024: i debiti fuori bilancio: dal riconoscimento alla contabilizzazione (9,30-11,30)

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6/5/2024: amministrazione trasparente: quali documenti contabili vanno pubblicati, con quali modalità, tempi e procedure (10,00-12,00)

6/5/2024: agenti contabili e resa del conto (15,30-17,30)

9/5/2024: controllo contabile determinazioni dirigenziali (10,00-12,00)

10/5/2024: la dichiarazione irap 2024 degli enti locali (9,30-11,30)

22/5/2024: imposta di bollo 2024: stato dell’arte e analisi delle recenti novità (10,00-12,00)

31/5/2024: i vincoli di cassa alla luce della delibera Corte dei conti autonomie n. 17/sezaut/2023 (10,00-12,00)

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VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

22/4/2024-17/6/2024 (8 giornate): corso sul nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)

23/4/2024: il rup sotto il profilo pratico operativo dopo il nuovo codice dei contratti (decreto legislativo 36/2023) dai poteri istruttori ai poteri decisori (15,30-17,30)

3/5/2024: gli incarichi di collaborazione tra d.lgs. 36/2023 e d.lgs. 165/2001 (10,00-12,00)

17/5/2024: la programmazione dei fabbisogni di personale alla luce del dm 25 luglio 2023 e la capacità assunzionale (10,00-12,00)

23/5/2024: le assenze nel rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali 1° parte (10,00-12,00)

4/6/2024: le assenze nel rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali 2^ parte (10,00-12,00)

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Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

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