I temi di NT+L'ufficio del personale

Modello 770, reclutamento nella Pa e concorsi

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Approvato il modello 770/2023
Con provvedimento n. 25954/2023 del 27 gennaio 2023, l'agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2023 (redditi 2022) con le relativi istruzioni per la compilazione. I documenti sono reperibili a questo link.

Schema di regolamento modificativo del Dpr 487/1994, il Consiglio di Stato sospende tutto
Il Consiglio di Stato, sezione consultiva sugli atti normativi, ha sospeso la pronuncia del proprio parere (per necessità di approfondimenti istruttori), con atto n. 137 del 30 gennaio 2023 sullo "Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", così rinviando il testo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la pubblica amministrazione. Diverse le criticità rilevate tra le quali alcune riguardi la digitalizzazione delle procedure, il reclutamento finalizzato al Pnrr, i titoli di riserva, la parità di genere.

Titoli nei concorsi, differenza tra corsi di perfezionamento e diplomi di specializzazione
Il «… corso di perfezionamento, …, non può essere parificato ad un Diploma di specializzazione, in quanto … il ‘diploma di specializzazione' e il ‘corso di perfezionamento' sono titoli differenti ai sensi del D.P.R. 162/1982. Il primo è rilasciato da ‘scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista', mentre i secondi sono emessi al termine di ‘corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente' (art. 1, D.P.R. n. 162/1982). Solo per conseguire i Diplomi di specializzazione, peraltro, è previsto il superamento di esami teorico-pratici intermedi e la discussione finale di una dissertazione scritta (cfr. art. 11, D.P.R. n. 162/1982)». C'è, dunque, una sostanziale differenza tra i due titoli che impedisce di attribuire punteggio ai corsi di perfezionamento quando il bando preveda la sola valorizzazione dei diplomi di specializzazione, considerato anche che l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento indefettibile della domanda di partecipazione, la cui carenza non può essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda. È quanto affermato nella sentenza del Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, 26 gennaio 2023 n. 111.

Segni di riconoscimento e principio dell'anonimato nei concorsi
Il Tar Sicilia-Catania, sezione II, nella sentenza 30 gennaio 2023 n. 283 ha stabilito che il candidato che appone sul proprio elaborato l'indicazione dell'orario di inizio e di fine della prova, così come comunicato dalla commissione, viola il principio dell'anonimato e, pertanto, deve essere legittimamente escluso dalla procedura. Questa anomalia, infatti – a prescindere dall'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile – è astrattamente idonea a configurare un segno/elemento di identificazione; circostanza che ricorre quando la particolarità riscontrata assume un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. In particolare, in passato, è stato affermato che sono due gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola dell'anonimato: l'idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale. Applicando i suddetti principi al caso esposto, può concludersi che – seppure non possa dirsi conseguita la prova certa relativa alla indiscutibile intenzione del candidato di rendere riconoscibile la prova (trattandosi, invero, di "probatio diabolica") – l'apposizione di una dicitura del tutto ultronea rispetto al contenuto dell'elaborato può ragionevolmente apprezzarsi quale adeguata dimostrazione della volontà di inserire nel testo – anzi al di fuori di esso – uno specifico segno di riconoscimento.