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Motivazione degli avvisi di accertamento e obbligo di allegazione degli atti richiamati

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di Domenico Occagna (*) - Rubrica a cura di Anutel

Non è illegittimo, anche in difetto di allegazione degli atti richiamati, l'avviso di accertamento Ici relativo a un'area fabbricabile che, in relazione al valore di quest'ultima, faccia mero rinvio alla deliberazione di determinazione dei valori medi in comune commercio delle aree e a una relazione tecnica ricognitiva della detta deliberazione.
Anche a fronte dell'inosservanza del termine di costituzione previsto dall'articolo 23 del Dlgs 546/1992, permane il diritto della parte resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti.
A ribadirlo è la sezione tributaria della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 27795/2020.

La vicenda
Nel 2005, il commissario straordinario di un Comune, sulla base di un dettagliato studio del territorio e all'articolo 59, comma 1, lettera g), del Dlgs 446/1997, ha determinato i valori venali medi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Ici. Una società ha ritenuto di non conformarsi ai valori scaturenti dalla suddetta deliberazione e di versare l'imposta sulla base di un valore inferiore. Il Comune ha accertato, per diverse annualità, una maggiore imposta dovuta, determinando il valore dell'area per relationem alla detta determinazione «come si evince dalla relazione tecnica parte integrante del presente avviso». Né la determinazione commissariale né la relazione tecnica erano allegate all'avviso.
La Commissione Regionale, in accoglimento dell'appello della contribuente, ha reputato gli avvisi insufficientemente motivati in quanto avrebbero dovuto, quanto meno, riportare i contenuti essenziali della determinazione commissariale e della relazione tecnica richiamate. A fronte della tardiva costituzione in giudizio, inoltre, tutta la documentazione prodotta dal Comune in primo grado doveva essere reputata inammissibile.
In accoglimento del ricorso proposto dal Comune, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.

La decisione
La Suprema Corte ha riaffermato dei principi che potevano considerarsi espressione di una giurisprudenza già consolidata all'epoca in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
In relazione all'obbligo di allegazione degli atti richiamati, la Corte ha ripetutamente escluso che in questo obbligo ricadano anche gli atti a contenuto normativo, giuridicamente noti per effetto della loro pubblicazione. A essi, la Corte ha equiparato le deliberazioni di determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili (Corte di cassazione 2809/20; 16620/17; 12273/17; 1944/12; 23506/11; 12270/10; 9216/07; 21511/06; 5755/05).
Con l'ordinanza 27795/20, la Corte, dopo aver precisato che: «che le determinazioni assunte dal commissario straordinario sono assolutamente equiparabili alle delibere comunali in materia», ha ribadito che queste ultime «quali atti amministrativi a contenuto generale, non sono soggette all'obbligo di allegazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 212/2000, al fine di assicurare il soddisfacimento del requisito motivazionale dell'atto (…), ne consegue che la Ctr ha errato in parte qua nel ritenere che la determina commissariale, sulla cui base era stato emesso l'atto impugnato, avesse natura di atto non conoscibile dal destinatario contribuente». In ordine alla mancata allegazione della relazione tecnica richiamata negli avvisi, la Corte ha affermato che: «trattandosi di atto meramente riproduttivo della suddetta Determina, risultava irrilevante, ai fini della tutela del contribuente, la sua mancata allegazione o riproduzione nell'atto impositivo».
In ordine alle conseguenze della intempestiva costituzione in giudizio del resistente, la Corte ha ripetutamente chiarito che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti (Corte di cassazione 14638/19; 2585/19; 947/19; 6734/15; 28908/08; 18962/05; 21212/04; 7329/03).
Questi principi sono stati ribaditi dall'ordinanza n. 27795/20: «come già affermato da questa Corte (…), nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'articolo 23 del Dlgs 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli articoli 24 e 32 del detto decreto».

(*) Avvocato, docente Anutel

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