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Mutamento condizioni “end of waste”

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di Francesca Allocco

Rifiuti – End of waste – art. 184-bis d.lgs. 152/2006 – caratteristiche intrinseche – condizioni esterne – mutamento.

Massime

1.       La qualificazione quale “end of waste” non dipende solamente dalle caratteristiche intrinseche del materiale, ma anche da condizioni esterne che possono sussistere e persistere oppure no.

2.      Non è detto che un materiale sia “end of waste” per sempre, potendo una condizione esterna venire meno nel corso del tempo, così come – al contrario – sopravvenire, modificando la qualificazione, puramente giuridica, del materiale da rifiuto a “end of waste”.

3.      Per la certezza dell’utilizzo del materiale costituente “end of waste” non è sufficiente allo scopo l’affermazione generica dell’esistenza di una domanda, occorrendo al riguardo la dimostrazione dell’impiego di quel materiale in uno specifico processo produttivo.

Tar Brescia, Sez. Prima, Sentenza. n. 780 del 5 agosto 2022

 

Commento

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, torna sull’argomento della corretta qualificazione del materiale come “end of waste” in rapporto alla sussistenza, o meglio, alla persistenza delle condizioni che lo estrinsecano, ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006.

La norma in commento infatti prevede che affinché un materiale possa essere qualificato come “end of waste”, anziché come rifiuto, è necessario che soddisfi contemporaneamente le seguenti condizioni:

a)     che esso sia destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

b)     che esista un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c)      che soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d)     che l’utilizzo di detto materiale non abbia impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Da ciò emerge con evidenza come la qualificazione quale “end of waste” non dipenda solamente dalle caratteristiche intrinseche del materiale, ma anche da condizioni esterne che possono sussistere e persistere oppure no.

Quindi, non è da escludersi che una condizione esterna possa venire meno nel corso del tempo, modificando dunque l’eventuale contemporaneità delle condizioni di cui all’art. 184-ter cit.

In assenza anche solo di una delle condizioni di cui all’art. 184-ter cit., in ragione altresì di circostanze esterne, non potrà più sussistere la qualificazione, puramente giuridica, del materiale quale “end of waste”, bensì lo stesso tornerà ad essere rifiuto e come tale dovrà essere gestito. 

Riferimenti normativi

D. lgs. n. 152/2006: art. 184-ter

 

Riferimenti giurisprudenziali

Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 2022 n. 6093;

Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 2022 n. 6092;

T.A.R. Toscana, sez. II, 28 giugno 2022 n. 861;

T.A.R. Brescia, sez. I, 12 maggio 2022 n. 471;

Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2021 n. 5535;

T.R.G.A. Trento, sez. unica, 20 novembre 2020 n. 197;

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 febbraio 2020 n. 136;

T.A.R. Veneto, sez. II, 04 febbraio 2020 n. 124;

Cons. Stato, sez. IV, 28 agosto 2019 n. 5920;

T.A.R. Brescia, sez. I, 21 marzo 2019 n. 265;

Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2018 n. 1229 (c.d. sentenza Contarina)