Personale

Nessun compenso ad personam per i vicesegretari comunali

É esclusa la possibilità di erogare compensi non previsti dalla contrattazione nazionale

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È esclusa, data la mancanza di espressa previsione contrattuale e legislativa, la possibilità di riconoscere compensi ad personam al funzionario chiamato a svolgere compiti di vicesegretario comunale in applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legge 162/2019 (Milleproroghe). Questi i chiarimenti forniti dal Viminale con la circolare protocollo n. 5946/2021. La precedente circolare n. 4545/2020 (si veda Enti locali & Edilizia del 14 aprile 2020) aveva fornito agli enti locali utili indicazioni operative su come applicare la nuova disciplina, ma non si era preoccupata di definire le modalità di erogazione di eventuali compensi. Ciò ha alimentato negli enti incertezze e dubbi applicativi, con conseguente difformità nei modi di operare.
Sulla questione del trattamento economico spettante ai vicesegretari è stata investita anche la magistratura contabile, la quale ha affermato che l'argomento esula dal perimetro della funzione consultiva della magistratura contabile, trattandosi di disposizioni regolate dalla contrattazione nazionale (si veda in tal senso la deliberazione della Corte dei conti per il Piemonte n. 43/2021).

I contenuti della circolare
La circolare confezionata dal Viminale si modella ai pareri resi dai tecnici di Via del Corso (protocollo n. 4974/202) e di palazzo Vidoni (protocollo n. 15772/2021) sulla questione.
Sia l'Aran sia il Dipartimento della funzione pubblica hanno chiarito che in alcun modo può essere applicata ai vicesegretari comunali la disciplina del contratto nazionale dei segretari.
Partendo da questo assunto dunque, l'ente locale può valorizzare, sotto il profilo economico, l'incarico di vicesegretario solo in sede di articolazione e graduazione dell'incarico di posizione organizzativa sia nel caso in cui questa venga conferita esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario, sia qualora questi compiti vengono cumulati ad altro incarico.
Altra soluzione, per altro suggerita dall'Aran, nei casi in cui l'incarico di vicesegretario dovesse essere affidato solo temporaneamente a un soggetto già titolare di una posizione organizzativa, possono essere valorizzati i risultati conseguiti mediante una rimodulazione dell'ammontare della retribuzione di risultato connessa alla posizione organizzativa in questione, nell'ambito delle regole in materia, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del contratto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 ed utilizzando le risorse destinate a questa specifica finalità.
Come rileva il Dipartimento della funzione pubblica, la valorizzazione della retribuzione sotto il profilo economico non potrà che essere operata attraverso gli istituti contrattuali già disponibili a questo scopo.
Dunque, alla luce delle predette indicazioni, la circolare del Viminale conclude affermando che è esclusa la possibilità di erogare compensi ad personam non previsti dalla contrattazione nazionale a favore dei vicesegretari comunali, anche se finalizzato a remunerare la maggior gravosità dell'ulteriore incarico derivante dall'applicazione dal decreto legge 162/2019.

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