Appalti

Niente bollo sulla domanda di partecipazione alla procedura negoziata

L'imposta va applicata invece ai documenti che fanno parte integrante del contratto

di Alberto Barbiero

Le domande di partecipazione a una procedura negoziata non devono essere assoggettate all'imposta di bollo che deve essere applicata invece ai documenti che fanno parte integrante del contratto.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021 ha chiarito le modalità applicative dell'imposta alle procedure negoziate, sia con riferimento ai percorsi selettivi veri e propri sia alle indagini di mercato.

Il presupposto normativo di riferimento, dato dalle disposizioni del Dpr 642/1972 che regolano nell'allegato della tariffa le fattispecie assoggettate, comporta infatti l'assolvimento dell'imposta di bollo su tutte le istanze, comprese quelle di partecipazione alle procedure di gara aperte e ristrette.

L'Agenzia chiarisce che nelle procedure di gara negoziate la domanda di partecipazione alle stesse non rientra tra i documenti previsti dall'articolo 3 della tariffa, in quanto l'adesione a una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, il documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.

In merito alle manifestazioni di interesse a essere invitati a una procedurapresentate da operatori economici a seguito della pubblicazione di avvisi sollecitatori in questo senso da parte delle stazioni appaltanti, l'Agenzia delle entrate precisa che se la stessa è finalizzata a individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) a una procedura negoziata, nonché sia esplicitata come procedura non impegnativa per l'amministrazione né comportante una proposta contrattuale, anche in questo caso non sussistono i presupposti per l'assoggettamento all'imposta di bollo.

In merito ai contratti derivanti dalle procedure semplificate, la risposta a interpello conferma due precedenti interpretazioni.

In primo luogo, in caso di un'offerta presentata da un operatore economico al quale non segua accettazione da parte della stazione appaltante, alla stessa non si deve applicare l'imposta di bollo.

Per quanto riguarda invece i capitolati speciali e i computi metrici estimativi, l'Agenzia ribadisce che, in forza dell'articolo 32, comma 14-bis del codice dei contratti pubblici, sono documenti parti integranti del contratto di appalto e poiché disciplinano particolari aspetti del contratto stesso, sono riconducibili alle tipologie dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, che prevede l'imposta di bollo nella misura di sedici euro per ogni foglio (il quale è costituito da quattro facciate, per complessive 100 righe).

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