Niente Imu sulle scuole della Provincia anche se la didattica non è tra i compiti istituzionali
Gli immobili di proprietà della Provincia sono esenti dall’Imu sempre e comunque. La corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso che ha impugnato l’avviso di accertamento del Comune per omesso versamento (anno 2018). I giudici (presidente Mara Reggioni e relatore Giacomo Lorenzo Botteri), nella sentenza n. 3772/2024, depositata il 30 settembre 2024, hanno liquidato la faccenda in poco più di tre righe: “Gli immobili oggetto di accertamento rientrano nei benefici di cui all'articolo 9, comma 8 Dlgs n. 23 del 14/3/2011 che prevede l'esenzione per gli immobili utilizzati per "compiti istituzionali". E nel caso in esame è del tutto evidente detto utilizzo ai fini dell'istruzione, trattandosi di edifici destinati a scuole”. Forse, una elencazione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è fondata nonché un’esposizione più dettagliata dei criteri di valutazione adottati avrebbero senz’altro aiutato a comprendere il senso di una decisione che può apparire apodittica.
D’altra parte, come dare loro torto.
Se la Giunta comunale avesse autorizzato il dirigente a costituirsi in giudizio, le controdeduzioni dell’ente impositore avrebbero consentito ai giudici di indicare le ragioni per le quali non avrebbero ritenuto attendibili le argomentazioni della controparte? La citazione dell’orientamento contrario, ormai consolidato, della Corte di Cassazione e di quello più recente di merito, espresso dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli e di secondo grado delle Marche (2023), in una vicenda analoga, avrebbe potuto cambiare l’esito del contenzioso? A questo punto, il rispetto dei principi fondamentali sottesi al sistema garantista del nostro ordinamento giudiziario, imporrebbe all’amministrazione comunale di autorizzare il dirigente ad impugnare la sentenza in appello, tenuto conto della condanna al pagamento delle spese? Andiamo con ordine e ricostruiamo la vicenda.
La ricorrente sostiene che i fabbricati destinati ad ospitare le scuole secondarie sono esenti dall’Imu in quanto le attività di manutenzione degli edifici sono compiti istituzionali afferenti alla didattica, articolo 9 comma 8, primo periodo, del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione risulterebbero rilevanti e dirimenti i compiti istituzionali del proprietario del bene e non la natura delle attività svolte. Inoltre, il diritto all’esenzione spetterebbe anche perché i suddetti immobili sono destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche (articolo 7 lettera i) del Dlgs 504/92). In altre parole, sebbene l’attività didattica in senso stretto sia affidata al Ministero, l’obbligo per la Provincia di messa a disposizione e di gestione gratuita degli immobili scolastici sarebbe funzionale e strumentale allo svolgimento della stessa e, pertanto, non potrebbe esistere senza l’altra.
Il Comune avrebbe replicato (se si fosse costituito, sic!) precisando che la tesi che porta all’emissione dell’avviso di accertamento si rinviene dalla semplice interpretazione letterale del testo di legge. Come ben rappresentato dalla giurisprudenza di legittimità, l’esenzione di cui al comma 8 dell’articolo 9 del Dlgs 14 marzo 2023 n. 211 nonché quella indicata nella lettera a) comma 1 dell’articolo 7 del Dlgs n. 504/1992, si applicano solamente nel caso in cui “l’immobile sia adibito a compito istituzionale dello stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e, in quanto tale, è soggetto passivo d’imposta) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizioni di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte”. Non è consentita una diversa applicazione della richiamata disposizione, atteso che, trattandosi di esenzione, ovvero di azione derogatoria della norma generale, non è suscettibile di interpretazione analogica e non può essere estesa al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, come più volte ribadito dal diritto vivente.
Priva di pregio appare l’assimilazione della Provincia agli enti non commerciali, posto che ai sensi dell’articolo 74 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), essa non è soggetto passivo Ires.
La stessa suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 16797/2017, ha sconfessato l’interpretazione del dipartimento delle finanze (circolare n. 2 del 26/01/2009), ribadendo che l’invocata esenzione di cui alla lettera i) dell’articolo 7 del Dlgs 504/1992, è riservata ai soggetti passivi Ires ben individuati dall’articolo 73 dello stesso Tuir. In piena coerenza con tale assunto, non risulta che la Provincia abbia mai soddisfatto l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu prevista, in modalità telematica, per tale tipologia di enti (a partire dal 1° gennaio 2020, con cadenza annuale).
In altri termini, il Comune avrebbe ribadito come il legislatore, avvalendosi dell’ampia discrezionalità di cui gode e senza violare alcun precetto costituzionale, abbia compiuto una valutazione ben precisa nel sottoporre a imposizione tutti i fabbricati di proprietà degli enti pubblici a eccezione di quelli che sono utilizzati per compiti istituzionali. Saremmo in presenza di una scelta ideologica e non di una lacuna “tecnica” che l’interprete sarebbe legittimato a colmare.
Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni, al pari di quelle impositive, recano indicazioni per loro natura complete su fatti che rientrano nel rispettivo campo di applicazione. In assenza di tali raffinate e argomentate considerazioni, il giudice di prime cure riteniamo abbia sposato appieno la tesi della ricorrente e, senza riconoscere contrastanti pronunciamenti in materia né la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nelle quali l’ente impositore è stata chiamato ad operare, ha disposto la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Come già auspicato su queste pagine, un intervento chiarificatore del legislatore potrebbe risolvere la vexata quaestio ed evitare, oltre al proseguimento della citata lite nei successivi gradi di giudizio anche l’instaurarsi di contenziosi analoghi.
(*) Componente del consiglio generale di Anutel
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