Nomina del rappresentante per la sicurezza, ferie d'ufficio e questioni sindacali
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa
La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Come procedere a nominare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls)
Con il parere CQRS148 del 04 agosto 2020, l'Aran ha ricordato che, per l'individuazione del Rls, occorre fare riferimento al Ccnq del 10 luglio 1996, il quale, al punto V, lettera b) ha precisato che gli Rls devono essere designati dai componenti della Rsu al loro interno e questa designazione dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nel caso di mancata ratifica da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione, sempre all'interno della Rsu. Pertanto, i dipendenti che scelgano di candidarsi alla carica di componente della Rsu dovrebbero essere messi a conoscenza del fatto che, qualora eletti, potrebbero essere chiamati a ricoprire anche la carica di Rls.
Assegnazione ferie «d'ufficio»
Con il parere CFL72 del 28 settembre 2020, l'Aran ha spiegato le modalità di fruizione delle ferie da parte del personale dipendente con la normativa specificamente scandita nell'articolo 28 del Ccnl del 21 maggio 2018.
In particolare, viene configurato, come primo passo del percorso regolativo, la pianificazione delle ferie dei dipendenti da parte dell'ente al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
L'eventuale impossibilità di provvedere a una pianificazione preventiva di carattere generale, se dovuta a situazioni contingenti e particolari, non può comunque inficiare il diritto del dipendente di fruire delle ferie e il potere del datore di concederle.
Poi, nell'ambito della cornice della pianificazione, ove esistente, il comma 9 ha statuito che le ferie devono essere fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste dei dipendenti.
Il comma 9 ha disposto, che il potere datoriale di indicare i periodi di fruizione delle ferie sia esercitato sulla base della valutazione delle esigenze di servizio tenendo conto per quanto possibile anche delle preferenze rappresentate dai dipendenti, fermo restando che, ovviamente, queste ultime risultano oggettivamente recessive rispetto alle prime.
Al riguardo, l'Aran ha precisato che la locuzione «tenuto conto», di cui al citato comma 9, stante il suo carattere di clausola di tutela della facoltà di richiesta del dipendente, deve essere correttamente intesa nel senso che, laddove questi rappresenti le proprie preferenze in ordine ai periodi di fruizione delle ferie e le medesime non possano essere accolte per motivi di servizio, delle ragioni del diniego gli si debba dare, sia pur sinteticamente, esauriente notizia esplicativa.
Infine, il comma 12 stabilisce che, sempre compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi e che esse debbono essere fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno – 30 settembre.
Ciò posto, la valutazione delle esigenze di servizio e di quelle dei dipendenti ai fini delle conseguenti determinazioni gestionali sulla fruizione delle ferie, costituisce una questione definita dalle concrete situazioni organizzative e gestionali e la relativa decisione, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, è prerogativa esclusiva dell'ente.
Quali organizzazioni possono richiedere i diritti sindacali?
È stato chiesto all'Aran se un'organizzazione sindacale - che pur non essendo rappresentativa, ha nell'ente molti iscritti – possa chiedere il riconoscimento di diritti sindacali come informazione, accesso ai luoghi di lavoro per lo svolgimento di attività sindacale, uso locali e bacheca sindacale, fondando le proprie richieste sugli articoli 3 e 39 della Costituzione, sull'articolo 14 dello statuto dei lavoratori e sull'articolo 43, comma 12, del Dlgs 165/2001.
Con il parere CQRS149 del 04 agosto 2020, l'agenzia ha precisato che:
• le garanzie costituzionali citate nel quesito sono state trasfuse a livello di legislazione nazionale nella legge 300/1970 che - pur garantendo con l'articolo 14 a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale - nel titolo III (dedicato ai diritti e alle prerogative sindacali) ne individua i titolari nelle Rsa di cui all'articolo 19 della legge citata;
• pertanto, anche nello statuto dei lavoratori, i diritti sindacali come la bacheca (articolo 25) e i locali (articolo 27) non sono attribuiti a qualunque organizzazione sindacale, ma esclusivamente a quelle a cui è consentito costituire le Rsa;
• nel settore pubblico, come noto, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dal Dlgs 165/2001, il quale all'articolo 42 afferma che nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 300/1970, e successive modificazioni ed integrazioni;
• dunque, fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino queste disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 421/1992, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
Per cui, un sindacato non rappresentativo nel comparto di riferimento non ha diritto ad alcun diritto e prerogativa sindacale.
I componenti delle delegazioni sindacali
Può un dipendente in quiescenza essere accreditato come dirigente sindacale ai fini della contrattazione integrativa presso l'ente?
Con il parere CQRS150 del 04 agosto 2020, l'Aran ha osservato che la delegazione di parte sindacale di norma si compone della Rsu e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del contratto.
Questa ultima carica non dipende dall'essere o meno dipendenti dell'amministrazione presso cui si svolge la contrattazione integrativa, né di qualsiasi altra amministrazione pubblica.
Sarà l'organizzazione sindacale avente titolo che, nell'esercizio dell'ampia autonomia organizzativa garantitagli dalla Costituzione, individuerà/eleggerà i propri dirigenti sindacali, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano lavoratori dipendenti, pensionati o altro.