I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Obblighi di pubblicazione di debiti e imprese creditrici delle Pa: il monito dell’Anac

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di Andrea Bufarale - Rubrica a cura di Anutel

Come ormai siamo abituati a conoscere da oltre un decennio, il Dlgs 33/2013 (come modificato successivamente dal Dlgs 97/2016 conosciuto meglio come “Freedom of information act - Foia” in stile italiano) ha radicalmente modificato le modalità di conoscibilità da parte della collettività dei dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione.

Il decreto “trasparenza”, infatti, non dimentichiamo, è una delle principali innovazioni introdotte a seguito della legge Severino (legge 190/2012) in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Nella sua formulazione attuale, il diritto alla trasparenza è un vero e proprio bene della vita meritevole di tutela nella forma più ampia della sua accezione e con lo scopo di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

A tale fine, le pubbliche amministrazioni, devono promuovere forme di accessibilità totale ai dati e documenti in loro possesso, superando quella limitata facoltà all’accesso introdotta agli albori degli anni 90 con la legge quadro in materia di procedimento amministrativo (articolo 22 della legge 241/1990) e riconducibile esclusivamente a coloro che dimostrino un interesse certo, concreto ed attuale all’ostensione di determinati documenti da parte degli uffici pubblici.

Il Dlgs 33/2013, oltre che prevedere la facoltà di accesso civico generalizzato, ovvero l’accessibilità totale che abbiamo testé affrontato ha postulato inoltre una serie di obblighi di pubblicazione a carico delle pubbliche amministrazioni da effettuarsi ad intervalli predefiniti (di norma possono essere tempestivamente, trimestralmente o annualmente) per il tramite delle apposite pagine “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali che ormai da tempo abbiamo imparato a conoscere.

Ricordiamo inoltre che la verifica circa il rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche, è posta annualmente a carico degli organismi Indipendenti di valutazione - Oiv o organismi analoghi come i diffusissimi nuclei di valutazione.

Per ciò che riguarda la nostra analisi, a carico degli uffici finanziari degli enti locali, sono posti una serie di obblighi di pubblicazione come il bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (articolo 29 Dlgs 33/2013), i dati sui pagamenti (articolo 4-bis), le coordinate iban e le informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici (articolo 36) e gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione (articolo 33).

Proprio quest’ultima categoria, che tra l’altro, è stata selezionata tra quelle oggetto di controllo della verifica annuale degli obblighi di trasparenza al 31 maggio 2024 (Delibera 213 del 23 aprile 2024), è stata attenzionata dal presidente dell’Anac con proprio atto del 18 settembre 2024 fascicolo 3873/2024.

A seguito della specifica richiesta da parte di un’amministrazione pubblica in merito al contorno applicativo di questo obbligo di pubblicazione, che come detto, è contenuto nell’articolo 33 del citato Dlgs 33/2013, l’Anac ha ricordato come questa disposizione richiede la pubblicazione, con cadenza annuale, dell’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici.

L’Anac ha inoltre sottolineato che l’obbligo di pubblicazione stabilito anche per questi dati “complessivi”, evidenzia la particolare attenzione che il legislatore presta al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di questa criticità.

Il tema dei ritardi dei pagamenti è quanto mai attuale nel corso dell’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in quanto riforma fondamentale (riforma n.1.11) prevista nello stesso piano e implementata ulteriormente nella legislazione domestica a seguito dell’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni» e successive circolari esplicative (si ricordano in particolare le circolari Mef del 03.01.2024 del 05 e 09/04/2024 e del 15/05/2024).

Tanto detto, ai fini della nostra analisi, ricordiamo come per garantire un’interpretazione coerente delle disposizioni dell’articolo 33, è necessario richiamare il Dpcm 22 settembre 2014 e la Circolare n. 3 Mef - Rgs - Prot. 2565 del 14/01/2015, con la quale sono state fornite specifiche indicazioni operative per il calcolo dei suddetti indicatori di tempestività dei pagamenti e dell’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione nonché il numero delle imprese creditrici.

Sul merito, l’Anac ha ricordato, che è stato chiarito che la disciplina si applica ai contratti stipulati da pubbliche amministrazioni con soggetti che svolgono attività d’impresa e la stessa circolare Mef n. 3/2015 precisa poi che sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina in esame, ad esempio, i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore e i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Vanno ricompresi, pertanto, tra i soggetti creditori, esclusivamente gli operatori che esercitano un’attività d’impresa (a norma Dlgs 231/2002 che definisce l’imprenditore come «ogni soggetto esercente un 'attività economica organizzata una libera professione») e l’esistenza di un credito.

Sulla scorta di queste considerazioni, gli uffici finanziari sono tenuti a compiere le operazioni necessarie al fine di verificare se i software in dotazione consentono il calcolo e l’esplicitazione corretta di tali indicatori, eventualmente compiendo le dovute operazioni manuali di correzione.

Affidarsi completamente alla verifica automatica da parte del software, potrebbe pertanto comportare una distorsione dei dati esplicitati da questi indicatori inficiando uno dei fini stessi dell’adempimento, ovvero la confrontabilità dei dati tra amministrazioni pubbliche.

L’Anac ha in fine chiarito che nella sotto-sezione «Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti» occorre pertanto indicare l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione, comprensivo di tutti i tipi di debito fatte salve le due fattispecie specificamente escluse nella circolare sopra richiamata, nonché il numero delle imprese creditrici, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa e che vantano crediti nei confronti delle Pa/enti

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