I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Obbligo dichiarativo per le aree pertinenziali

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Le aree pertinenziali di fabbricati, per potere beneficiare dell'esclusione dall'Imu, soggiacciono all'obbligo dichiarativo. Questo è il consolidato principio ribadito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 6281/2023.

La disciplina dell'Imu, vigente fino al 2019 e contenuta nell'articolo 13 del Dl 201/2011, richiamava la definizione di fabbricato contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 504/1992, in base alla quale il fabbricato ingloba oltre che l'area di sedime anche quella che ne costituisce pertinenza.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha evidenziato che la sussistenza del vincolo di pertinenzialità richiede la presenza di un elemento oggettivo, ossia la destinazione durevole del bene pertinenziale a servizio o ornamento di quello principale e di un elemento soggettivo, vale a dire la scelta del proprietario o di altro titolare di diritto reale sull'immobile e sulla pertinenza di porre in essere tale destinazione. In particolare, la Corte ha altresì sottolineato l'obbligo della dichiarazione da parte del contribuente, a pena di decadenza, non potendosi poi contestare solo nel giudizio la sussistenza di un vincolo di pertinenzialità non esplicitato nella stessa (Cassazione nn. 27573/2018, 13017/2012). Ciò in quanto, pur essendo stato eliminato nell'Imu in molti casi l'obbligo dichiarativo, permangono sempre gli adempimenti previsti in materia di riduzione del tributo. Obbligo che è stato bene evidenziato anche dal Dm di approvazione della dichiarazione Imu del 2012.

Non incide su quanto sopra la facoltà che il legislatore assegna ai contribuenti di correggere o integrare la dichiarazione, codificata anche a livello normativo dagli articoli 2 e 8 del Dpr 322/1998 (pur se in un contesto diverso da quello dei tributi locali), poiché, a detta della Corte, il vincolo pertinenziale è collegato ad una scelta del contribuente (l'elemento soggettivo), scelta che deve essere esplicitata per poter assumere rilievo. In tema di aree pertinenziali, la dichiarazione Imu assume non il solito valore di "dichiarazione di scienza", ma anche di volontà.

Va ricordato che, a decorrere dal 2020, è cambiata la definizione di area pertinenziale, oggi contenuta nell'articolo 1, comma 741, della legge 160/2019. In base a quest'ultima, è tale quell'area che sia pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici e che sia accatastata unitariamente al fabbricato. Viene quindi superata la definizione civilistica di pertinenza, a cui si riferiva in passato la giurisprudenza, per cedere il posto alla definizione urbanistica della stessa. Pur non essendovi una precisa definizione di pertinenza urbanistica, si potrebbe far riferimento al concetto di residuo edificatorio di un'area, tale da non avere un autonomo valore di mercato in quanto non sfruttabile se non in relazione all'immobile edificato. Inoltre, l'area deve essere accatastata unitariamente al fabbricato, ossia deve insistere sulla medesima particella catastale del fabbricato, anche mediante la tecnica della "graffatura" (circolare Mef n. 1/Df 2020). La nuova definizione stravolge e limita il concetto di area fabbricabile pertinenziale, richiedendo entrambi i presupposti (pertinenzialità urbanistica e accatastamento unitario), non essendo sufficiente, quindi, per poter qualificare come pertinenziale, un'area il suo l'accatastamento unitamente al fabbricato, dovendosi indagare anche sull'effettiva natura di pertinenza urbanistica della stessa.

(*) Vice presidente Anutel

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