I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Obbligo dichiarativo limitato per le aree pertinenziali ai fini Ici-Imu

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

L'area edificabile pertinenziale di un fabbricato può considerarsi, ai fini Ici-IMU, parte integrante dello stesso, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi nonostante l'edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica, se l'ente impositore ha avuto contezza del vincolo di pertinenzialità, anche in assenza di specifica dichiarazione del contribuente. Questo è il principio di diritto sancito dalla ordinanza della Corte di cassazione n. 12226/2023.

La questione riguardava l'obbligo di corrispondere l'Ici e l'Imu su di un'area fabbricabile pertinenziale ad un fabbricato. Fino al 2019, per individuare l'area pertinenziale da considerarsi ai fini del tributo parte integrante del fabbricato e, quindi autonomamente esclusa dall'imposta, occorreva far riferimento alla definizione civilistica di pertinenza, in mancanza di una specifica previsione tributaria. In particolare, la Corte di cassazione in numerose sentenze aveva evidenziato come a tal fine fosse necessaria la sussistenza del presupposto soggettivo, ossia della volontà del proprietario del bene principale e della pertinenza di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole e sia di quello oggettivo, la destinazione effettiva e concreta della cosa a servizio o ornamento di un'altra. Si tratta di un criterio "fattuale", che prescinde dall'accatastamento autonomo o meno dell'area pertinenziale rispetto al fabbricato, e che comporta un apprezzamento dei dati probatori acquisiti. L'area edificabile è pertinenziale solo quando viene fatta una destinazione oggettiva e funzionale di servizio, non revocabile a piacimento del proprietario, ma tale da determinare una modifica permanente dello stato dei luoghi capace di impedire una diversa destinazione senza una radicale trasformazione del bene pertinenziale. L'onere probatorio grava sul contribuente e la prova dallo stesso fornita deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti privatistici. Ciò in quanto la scelta di destinazione pertinenziale deve essere giustificata da reali esigenze; non potrebbe avere valenza tributaria la decisione fondata solo sulla volontà di attenuare il precetto fiscale (Cassazione, nn. 6281-6284-6285/2023).

In particolare, la giurisprudenza della Cassazione aveva ribadito l'obbligo per il contribuente di evidenziare l'esistenza della pertinenza nella dichiarazione del tributo (Cassazione nn. 13017/2012-6139/2016-2901-2017-6267-2023).

Tuttavia, l'ordinanza n. 12226/2023 sottolinea come il principio dell'imprescindibilità della dichiarazione tributaria Ici/Imu per beneficiare di esenzioni e riduzioni secondo le rispettive discipline tributarie, è stato ridimensionato e attenuato in relazioni a fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare del trattamento agevolato era preventivamente venuto a conoscenza dell'ente impositore, anche in relazione a finalità diverse dall'accertamento e dalla riscossione dell'imposta. Ciò in applicazione del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente in base allo Statuto del contribuente. Quanto sopra è avvenuto, ad esempio, nel caso della riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili, qualora lo stato di inagibilità sia perfettamente noto al comune o nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali chiedono adempimenti dichiarativi per fruire di aliquote agevolate, allorquando l'ente stesso disponga già delle necessarie informazioni (Cassazione nn. 12304/2017-18446/2021-8627/2019-19316/2019 eccetera). Compreso quando l'ente dispone delle informazioni dai dati allo stesso trasmessi dall'Agenzia delle entrate (contratti di locazione, utenze, eccetera).

La Corte evidenzia la forte riduzione dei casi dell'obbligo dichiarativo, introdotta già nell'Ici dal Dl 223/2006 e nell'Imu con le disposizioni del comma 12-ter dell'articolo 13 del Dl 201/2011, per effetto della quale il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione solo nel caso di variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione del tributo già dichiarate e comportanti riduzioni di imposta, non conoscibili o conosciute dal Comune. Solo in questi casi, l'ente impositore è esonerato dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente al quale, in assenza di denuncia non surrogabile da altre forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio.

Suddetti principi, a parere della Corte, devono applicarsi anche alle aree fabbricabili pertinenziali. Quindi, anche qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione Imu contenente le stesse, è possibile considerare, ai fini tributari, l'area parte integrante del fabbricato, se il Comune ha avuto contezza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità.

Si tratta di una pronuncia che in qualche modo spezza il rigore, fino a oggi riscontrabile nelle pronunce della Cassazione, relativo all'indispensabilità della dichiarazione tributaria nel caso di aree edificabili pertinenziali.

È il caso di evidenziare che dal 2020 la nuova definizione di pertinenza delle aree fabbricabili (articolo 1, comma 741, lettera a, legge 160/2019) include solo le pertinenze urbanistiche (e non più quelle civilistiche in genere) e le aree accatastate unitariamente al fabbricato (nella medesima particella anche a mezzo graffatura).

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

INZIATIVE IN PRESENZA

- Marsala (Tp), 26/05/2023: Codice dei contratti pubblici, pnrr, anticorruzione (9,00-17,30)

- Cefalù (Pa), 30/05/2023: Imu-Tasi e nuova Imu: l'abitazione principale e le assimilazioni (9,00-14,00)

- Giarre (Ct), 31/05/2023: Aspetti di rilievo nella gestione Tari dell'anno 2023 (9,00-14,00)

- San Marco Evangelista (Ce), 5/06/2023: Tributi comunali: il recupero del credito nelle fasi dell'accertamento e della riscossione coattiva (9,00-14,00)

- Sede Nazionale ANUTEL, 9/06/2023: Finanza locale 2023: il punto (9,00-13,30)

- Sesto al Reghena (Pn), 12/6/2023: Le principali innovazioni introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 36/2023 nella gestione della procedura di gara (9,00-16,30)

- Chiavari (Ge), 14/6/2023: Le novità normative in materia di finanza locale, in vista della verifica degli equilibri e dell'assestamento del bilancio 2023/2025 (9,00-16,30)

SUMMER SCHOOL ANUTEL
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- MASTER BREVE IN MATERIA DI SOCIETÁ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI dal 26 al 29 giugno 2023

- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ED OPERATORI DEL SERVIZIO FINANZIARIO dal 3 al 7 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 10 al 14 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 24 al 28 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 31 luglio al 4 agosto 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 7 al 11 agosto 2023

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 29/05 – 5/06-12/06/2023: Le esenzioni nell'Imu (15,00-17,00)

- 31/05/2023: La concessione - contratto in materia di canone unico patrimoniale ai sensi dell'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 160/2019 (10,00-12,00)

-6/6/2023: Imposta di soggiorno: dall'attività di verifica e controllo delle dichiarazioni e delle strutture all'emissione degli accertamenti esecutivi finalizzati al recupero dei mancati riversamenti (10,00-12,00)

- 8/06/2023: Imu/nuova Imu e fallimento (10,00-12,00)

- 14-15/06/2023: Corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione

- 20/06/2023: Imu ed aree edificabili approfondimenti su edificabilità e vincoli (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 7/06/2023: Le ritenute fiscali sulle varie forme di incarichi a terzi e sui contributi alle imprese (9,00-11,00)

- 12/06/2023: Le novità della dichiarazione Irap 2023 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

- 19/06/2023: La gestione dei flussi finanziari del Pnrr (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

29/05/2023: La riforma Cartabia e la rinnovata gestione del contenzioso della pubblica amministrazione (10,00-12,00)

29/05/2023: Focus sulla sentenza della Corte di giustizia europea del 20 aprile 2023 per le concessioni demaniali marittime (10,00-12,00)

30/05/2023: Il Piao 2023/2025 negli enti locali (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
Corso FAD 2023: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
- IL CORSO si terrà a LUGLIO 2023 (30/1 – 3-5-7-10-12-14-17-19-21/7) dalle ore 13 alle ore 16). http://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadLug2023.pdf