Organo di revisione degli enti locali e verifiche sulla trasparenza amministrativa
Il focus di questo articolo non è quello di allargare il perimetro dell’azione di controllo dell’organo di revisione, già di gran lunga esorbitante, bensì di individuare l’esistenza di una relazione tra gli obiettivi della trasparenza amministrativa di cui al Dlgs 33/2013, tra cui troviamo il «concorrere all’attuazione del principio dell’efficacia ed efficienza sull’utilizzo delle risorse pubbliche» e l’azione propulsiva che l’articolo 239, comma 1, lettera d) del Tuel assegna agli organi di revisione nel formulare «proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione».
Un richiamo a tale dovere di controllo lo troviamo anche nei Principi di vigilanza dell’Organo di revisione del Cndcec relativamente alle verifiche sui controlli successivi al bilancio di previsione, alla contrattazione decentrata e agli organismi partecipati.
Nel primo caso al punto 3.5 si invita l’organo di revisione ad effettuale la verifica del «rispetto degli obblighi di pubblicazione del bilancio di previsione e del PEG sul sito internet dell’ente, nella sezione dedicata ai bilanci dell’amministrazione trasparente» mentre nell’ambito della contrattazione decentrata il punto 6.6 prescrive che il revisore «può verificare il corretto adempimento degli obblighi strumentali in relazione alla contrattazione decentrata, avuto riguardo alla trasmissione dell’accordo definitivo all’ARAN ed al CNEL, alla trasmissione delle informazioni sui costi della contrattazione decentrata al MEF ed alla pubblicazione delle informazioni sul sito dell’Amministrazione Trasparente».
Al tema degli organismi partecipati i Principi di vilanza dedicano l’intero capitolo 10.10 “controllo in materia di trasparenza e anticorruzione” mettendo in file una serie di verifiche sugli adempimenti comunicativi e sui rapporti con l’Oiv.
Nel corso degli anni, gli obblighi di pubblicazione che scaturiscono dal Dlgs 33/2013 (250 sezioni che alimentano il così detto “albero della trasparenza” per un totale di circa 10.000 documenti da pubblicare nell’ arco temporale di 5 anni) sono stati più volte oggetto di rivisitazione e semplificazione da parte dell’Anac (in ultimo, l’allegato 3 al Pna 2024 che rivede integralmente gli obblighi di pubblicazione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti sostituendo l’allegato 1 alla determinazione Anac n. 1310/2016).
Nell’alveo di quelle che sono le azioni di monitoraggio e controllo propedeutiche dell’attività svolta dall’organo di revisione abbiamo pertanto individuato alcune “sezioni di primo livello” presenti nell’albero della trasparenza che, sia direttamente che indirettamente, incidono sul perimetro di controllo dell’organo di revisione ovvero:
• Consulenti e collaboratori (articolo 15, Dlgs 33/2013);
• Società, organismi pubblici vigilati, enti pubblici vigilati (articolo 22, Dlgs 33/2013);
• Bilanci, Piano degli indicatori, risultati attesi di bilancio, beni immobili e gestione del patrimonio (articoli 29 e 30, Dlgs 33/2013);
• Pagamenti dell’amministrazione con riferimento al dato complessivo e alla Tempestività dei pagamenti (articoli 4-bis e 32 del Dlgs 33/2013), tema di particolare attenzione per l’organo di revisione anche alla luce delle indicazioni contenute nelle recenti circolari della RgS;
• Spesa di personale e collaboratori (articolo 4-bis del Dlgs 33/2013);
• Controlli e rilievi sull’amministrazione (articolo 31, Dlgs 33/2013).
Premesso che il rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013 concorre alla conclusione dei procedimenti amministrati e quindi all’efficacia dell’azione amministrativa, con riferimento alle sezioni di primo livello richiamate è opportuno che il revisore verifichi non solo il rispetto dell’obbligo di pubblicazione ma anche la qualità dei dati pubblicati con riferimento a:
• Completezza: un dato è da ritenersi pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici, ivi compresi le eventuali strutture interne (es. corpi e istituti) e gli uffici periferici;
• Aggiornamento: è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.;
• Formato e tipologia del dato: la legge 190/2012, al comma 35, stabilisce che «per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità»
Considerando che il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e il rispetto della qualità dei dati pubblicati rientra tra le competenze del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct) e dell’Organismo di Valutazione (Oiv o altro organismo comunque denominato), l’organo di revisione è tenuto a una azione di confronto con Rpct e Oiv relativamente all’attività di verifica e monitoraggio posta in essere e declinata nella sezione 2.3 del Piao ovvero le “Misure di prevenzione della corruzione e trasparenza”.
In particolare, è opportuno che l’organo di revisore predisponga un apposito verbale in cui, con riferimento alle sezioni di primo livello menzionate, richiami eventuali verifiche già fatte dall’Oiv, se presenti. In assenza di tali richiami, il verbale dovrà comunque attenersi alle disposizioni di cui alla delibera Anac n. 213/2024, facendo riferimento alla dichiarazione del Rpct, evidenziando eventuali carenze di dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Con riferimento al verbale si rimanda al documento elaborato da Ancrel e messo a disposizione sul sito istituzionale nell’area riservata ai nostri iscritti e avente a oggetto: Attività di vigilanza e controllo in merito agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 in materia di “amministrazione trasparente”. Inoltre, nel sito Ancrel è pubblicata una check list nella quale sono indicati i principali adempimenti oggetto di tali verifiche.
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3° LEZIONE lunedì 31/03/2025 ore 14:00/18:00 Dott. Alfonso Mario Massaro eDott. Giacomo Cacchione
4° LEZIONE mercoledì 02/04/2025 ore 14:00/18:00 Dott. Antonio Meola
5° LEZIONE lunedì 07/04/2025 ore 14:00/18:00 Dott.ssa Antonella la Porta
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Ancrel Sezione Abruzzo in collaborazione con Fondazione Antonino Borghi Odcec di Pescara e Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico organizza un ciclo di seminari su IL REVISORE DELL’ ENTE LOCALE nei giorni 28 marzo 2025 e 4 aprile 2025. Scarica QUI tutte le info sugli eventi e le modalità di iscrizione
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