I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Pef rifiuti da pubblicare su amministrazione trasparente

immagine non disponibile

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La delibera di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e il relativo allegato devono essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dei Comuni. Ciò è quanto ha sancito l'Anac, con la deliberazione n. 719/2021.

L'Autorità anticorruzione, nel rispondere in merito a un quesito riguardante l'obbligo di pubblicazione del Pef da parte dei Comuni nella sezione amministrazione trasparente, ha fornito un'interessante analisi delle diverse normative che impongono gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei documenti degli enti locali, in materia tributaria e ambientale, al fine di valutare se possa ritenersi sussistente un siffatto obbligo.

L'Anac ha evidenziato che, in materia di trasparenza, l'Arera ha emanato un apposito provvedimento, la deliberazione n. 444/2019, in base alla quale i gestori del servizio dei rifiuti e in particolare il Comune, di norma gestore della tariffa e dei rapporti con l'utenza, è obbligato a pubblicare nel sito internet tutta una serie di informazioni riguardanti il servizio, tra cui gli estremi della deliberazione della tariffa (tariffe Tari o della tariffa corrispettiva). Tuttavia, rammentando che il Pef non è approvato dal Comune, il quale di norma si limita a prendere atto delle risultanze del Pef validato dall'Egato ovvero a validare esso stesso il piano, laddove operi come ente territorialmente competente, la delibera di "presa d'atto" del Pef e quest'ultimo non rientrano tra i documenti soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall'Arera.

Neppure le normative specifiche in materia di pubblicazione degli atti tributari configurano l'obbligo di pubblicazione, nel sito internet dell'ente o di quello del ministero dell'Economia e della Finanze, della deliberazione di approvazione del Pef e di quest'ultimo. L'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Dl 201/2011 ha imposto l'obbligo di invio e successiva pubblicazione nel sito del ministero dell'Economia e delle Finanze, delle deliberazioni relative all'approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi, tra cui quelle della Tari. Obbligo che tuttavia, come ben chiarito dallo stesso ministero con il comunicato del 21 marzo 2021, non riguarda le deliberazioni della tariffa corrispettiva, in quanto entrata non tributaria e neppure il Pef. Solo nel caso in cui l'ente decida comunque di inviare al ministero anche la delibera di approvazione del Pef e il relativo documento, pubblicherà nel proprio sito, con mera finalità informativa, anche questi documenti. Ma in ogni caso non si configura per il Pef un obbligo di pubblicazione.

Tuttavia, secondo l'Anac, l'obbligo di pubblicazione del Pef nella sezione "amministrazione trasparente" scaturisce dalla previsione del Dlgs 33/2013, e in particolare non tanto da quelle dell'articolo 23, riguardanti solo gli atti di scelta del contraente nel caso di affidamento di appalti pubblici e di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 11 (accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) e dell'articolo 15 (accordi tra Pa) della Legge 241/1990. Piuttosto, l'obbligo nasce dalle previsioni dell'articolo 40 del Dlgs 33/2013, riferito alle informazioni ambientali. Tra di esse, in base all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 195/2005, sono comprese anche quelle relative ai rifiuti (punto 2) e quelle relative alla analisi di costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle attività di cui al punto 3 (punto 5), punto n. 3 che include «le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi».

L'Anac ha evidenzito, infatti, come il contenuto del Pef, come specificato dalla delibera Arera n. 443/2019, ricalchi proprio quanto previsto dalla norma appena sopra citata, trattandosi di un piano che riporta la determinazione di costi, delle entrate tariffarie massime ed altre valutazioni di ordine economico-finanziario.

Pertanto, anche la deliberazione relativa al Pef e il relativo documento devono essere pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente" "informazioni ambientali", in ossequio alle norme del Dlgs 33/2013 e del principio generale di trasparenza affermato dall'articolo 1 del medesimo decreto. Pertanto, il Pef risulterà soggetto ai seguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione:

- invio all'Arera del piano, insieme ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (tariffe Tari), da parte dell'Egato, entro il termine di 30 giorni dall'adozione ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari anno 2022 (articolo 7 deliberazione Arera n. 363/2021);

- trasmissione da parte del Comune della deliberazione di approvazione delle tariffe della Tari e di quella relativa al Pef (facoltativa), al ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il portale per il federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione da parte del ministero dei documenti nell'apposito sito internet (articolo 13, commi 15 e 15-ter, Dl 201/2011). La trasmissione deve avvenire entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento;

- pubblicazione del Pef e della relativa delibera nella sezione "amministrazione trasparente", "informazioni ambientali", del sito internet dell'ente, entro il termine previsto dalla legge o dal piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, approvato dall'Ente (articolo 40, Dlgs 33/2013).

In materia restano ovviamente fermi tutti gli obblighi informativi che ha previsto l'Arera con la deliberazione n. 444/2019.

(*) Vice-presidente Anutel

-----------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO
- 17/11/2021: corso per nuovi operatori tari - II modulo (15,00-17,00)
- 19/11/2021: imu – norme e risoluzioni ministeriali, tra novità e regole emergenziali (10,00-12,00)
- 24/11/2021: corso per nuovi operatori tari - III modulo (15,00-17,00)
- 25/11/2021: imu ed aree edificabili – prepariamoci alla scadenza, flash su normativa e giurisprudenza attuali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO
- Corso di contabilità finanziaria: l'impatto dell'armonizzazione contabile sui diversi settori
Il corso si svolgerà in 4 giornate (26/10/2021-2/11/2021-9/11/2021-16/11/2021 dalle ore 10,00 alle ore 12,00)
- MASTER IN CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - I LIVELLO
Il corso si svolgerà in 9 giornate (27/10/2021-3/11/2021-10/11/2021-17/11/2021-24/11/2021-1/12/2021-15/12/2021-12/01/2022-19/01/2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00)
- MASTER IN CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - II LIVELLO
Il corso si svolgerà in 10 giornate (28/10/2021-4/11/2021-11/11/2021-18/11/2021-25/11/2021-2/12/2021-16/12/2021-13/01/2022-20/01/2022-27/01/2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI
- 22/11/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – III modulo (15,00-17,00)
- 24/11/2021: fondo innovazione pagopa – cosa fare per richiedere il riconoscimento dell'80% del contributo (11,30-13,00)
- 29/11/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – IV modulo (15,00-17,00)
- 7/12/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – V modulo (15,00-17,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (O IV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
- Dal 17/01/2022 al 14/02/2022 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (17/01-21/01-24/01-28/01-31/01-04/02-07/02-11/02-14/02)
Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito Anutel.