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Piano finanziario di riequilibrio pluriennale, la Consulta boccia l'articolo 243-bis, comma 5, del Tuel

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di Mario D'Urso (*) e Pino Terracciano (**) - Rubrica a cura di Anutel

Le sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, chiamate a decidere sul ricorso di un Comune che ha impugnato l'«inammissibilità» del piano finanziario di riequilibrio, all'udienza del 3 luglio 2019, accogliendo le specifiche eccezioni giuridiche sollevate dal legale dell'ente, con propria ordinanza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 243-quater, comma 7, del Dlgs 267/2000 (Tuel). La questione su cui la Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 34/2021, ha riguardato la parte dell'articolo 243-quater, comma 7, del Tuel in cui è previsto l'automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso di mancata adozione del piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, del Tuel senza consentire alle amministrazioni che iniziano il nuovo mandato in pendenza del predetto termine, di avvalersi della facoltà prevista dal su citato articolo 243-bis, comma 5, anche in assenza di una previa delibera di piano e comunque senza tener conto della reale situazione finanziaria dell'ente per effetto del prolungamento del procedimento di controllo oltre i termini ordinatori previsti dall'articolo 243-quater, commi 1 e 3 del Tuel.

La procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'articolo 243-bis del Tuel
L'articolo 243-bis del Dlgs 267/2000 prevede che i Comuni nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario dopo aver accertato che le misure adottabili in esecuzione degli articoli 193 e 194 del Tuel non consentono di superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione del consiglio comunale, alla procedura di riequilibrio con l'adozione di un piano di riequilibrio finanziario, la cui procedura è scandita dalla normativa di settore, la quale prevede una istruttoria complessa, con il ricorso del Comune, del ministero dell'Interno e della Corte dei conti, a conclusione della quale il consiglio comunale (articolo 243, comma 5 del Tuel) delibera il piano, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera con cui è stabilito di presentare il piano stesso. Qualora l'Ente non vi abbia provveduto - anche a seguito di fattore di ordine oggettivo estraneo alla volontà e/o alla efficienza operativa dell'ente - si avvia in automatico la procedura di dissesto.

Situazione di fatto giustificata da varie scriminanti
Nella fattispecie oggetto del ricorso era accaduto che la delibera di adozione del piano finanziario di riequilibrio era stata assunta dal commissario prefettizio prima delle elezioni amministrative e i nuovi amministratori per motivi oggettivi indipendenti dalla loro volontà, avevano adottato la delibera di qualche giorno oltre il termine di legge, invocando le scriminanti dell'«errore scusabile», del «principio di affidamento» e della «carenza della colpa grave», citando la giurisprudenza favorevole delle stesse sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione.
L'ente ha dimostrato, con la successiva esibizione di pertinente documentazione contabile, che la situazione frattanto era cambiata con l'eliminazione delle passività pregresse, dato che la nuova amministrazione, dopo il suo insediamento, nelle more che la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo si pronunciasse in merito, aveva eliminato del tutto, attraverso una meritoria opera di riduzione delle spese e di incremento delle entrate, la propria «deficitarietà finanziaria», come dimostrato del conto consuntivo 2018 approvato. Pertanto - in caso di diniego del presente ricorso - si sarebbe verificata l'anomala situazione di doversi applicare la "sanzione" del dissesto finanziario a un Comune che frattanto aveva eliminato del tutto il suo disequilibrio finanziario, situazione peraltro non consentita dal quadro normativo vigente e foriera essa stessa di danno erariale.

La scure della Corte Costituzionale
I giudici della Consulta, verificata la fondatezza delle eccezioni sollevate, hanno rilevato che nella fattispecie si era verificata la violazione del principio di ragionevolezza, e hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 243-bis, comma 5, del Dlgs 267/2000 (Tuel), nella parti in cui non ha previsto che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione prevista dall'articolo 4-bis, comma 2, del Dlgs 149/2011.

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