Fisco e contabilità

Pnrr e preventivi, necessaria un'organizzazione della gestione della liquidità degli enti locali

La prima criticità è collegata alla capacità dell'ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Nel processo integrato di predisposizione del nuovo bilancio di previsione 2022/2024 entrano in gioco le componenti collegate alla programmazione delle attività del Pnrr che, oltre a incidere sugli stanziamenti di competenza e sulla redazione della parte operativa del Dup (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 13 ottobre) riguardano anche gli aspetti collegati alla liquidità.

Gli enti locali, infatti, sono abbastanza preoccupati rispetto al mantenimento degli equilibri di cassa, soprattutto quando si tratta di gestire finanziamenti esterni di elevata entità e con un notevole impatto sul bilancio. Più è cospicua la cifra assegnata e più nascono preoccupazioni legate sia alla capacità di garantire i pagamenti entro il termine dei 30 giorni dalla presentazione della fattura, che di riuscire a recuperare quanto anticipato.

Le problematiche che si presentano, quindi, sono principalmente due:
1) la prima è collegata alla capacità dell'ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti relativi alle spese finanziate con il Pnrr. Su questo tema, potrebbe rappresentare una soluzione la previsione contenuta nell'articolo 9, commi 6 e 7, del Dl 152/2021, che consente al ministero di anticipare a favore degli enti locali risorse a valere sul fondo rotativo per l'attuazione del Pnrr, istituito dall'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020. Con Dm 11 ottobre 2021 sono state disciplinate le modalità di accesso e di utilizzo al fondo, prevedendo un anticipo di risorse fino ad un massimo del 10% e successive erogazioni «fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178». La richiesta di erogazione dei fondi consentirà ai soggetti attuatori di ricevere le risorse necessarie a disporre i pagamenti in favore dei destinatari finali, contabilizzandole in termini di competenza come trasferimenti. Sarà fondamentale, a tale proposito, porre la massima attenzione sul rispetto degli obblighi di monitoraggio e di tracciabilità dei movimenti finanziari. In ogni caso, tali risorse verranno gestite in deroga alla ben nota limitazione di utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione agli enti che abbiano chiuso in disavanzo il proprio rendiconto (introdotta dall'articolo 1, commi 897-898, della legge 145/2018). Gli enti locali, quindi, dovranno essere in grado di analizzare la sostenibilità dei propri cronoprogrammi e di renderli sostenibili dal punto di vista finanziario, valutando la necessità di richiedere l'erogazione di anticipazioni di cassa, secondo le disposizioni previste dal citato decreto;
2) la seconda situazione è invece riconducibile al rischio che la spesa sostenuta dagli enti locali non sia perfettamente aderente ai traguardi e agli obiettivi del Pnrr, con la conseguenza di dover restituire le somme ricevute o di dover individuare forme alternative di finanziamento per le obbligazioni giuridiche regolarmente assunte. A tale scopo sarà fondamentale introdurre un efficace controllo sulla realizzazione dei cronoprogrammi e delle attività previste dai progetti, anticipando di fatto le successive attività di Audit.

In generale, comunque, queste riflessioni sulla gestione del Pnrr offrono lo spunto per ripensare alle modalità e ai tempi di erogazione dei finanziamenti agli enti pubblici di minori dimensioni, tenuto conto che troppo spesso gli stessi si vedono assegnare risorse negli ultimi giorni dell'anno, senza avere la possibilità di programmare la spesa, evitando che le somme confluiscano nell'avanzo di amministrazione o anche si trovano costretti ad anticipare somme notevoli in attesa di essere rimborsate. La partita delle anticipazioni è ancora aperta e di certo dovrà essere trattata con attenzione all'interno del nuovo cammino contabile che il Pnrr ha previsto. Il principio contabile all. 4/2, infatti, non sembra essere rispondente ai reali comportamenti amministrativi tenuti dall'ente pubblico finanziatore e finanziato, sia con riferimento alla gestione di cassa, ma anche di competenza, incidendo così negativamente sulla parificazione dei debiti/crediti reciproci. Non da ultimo, occorrerà una forte sinergia tra amministratori, uffici tecnici e servizio finanziario nonché tra i diversi livelli di governo che saranno chiamati ad erogare e a ricevere i fondi, per condividere le informazioni e le regole di utilizzo delle risorse al fine di evitare spiacevoli sorprese.

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