Appalti

Ppp, il contratto-tipo «distingue» canone di disponibilità da contributo pubblico all'investimento

Approvato il modello-standard che aiuta gli enti appaltanti a gestire le operazioni di project financing

di Alberto Barbiero

Le pubbliche amministrazioni che vogliono sviluppare un percorso per l'affidamento della realizzazione e della gestione di un'opera con il partenariato pubblico-privato hanno a disposizione uno contratto standard, con un'articolata definizione delle clausole e degli elementi specificativi del rischio operativo (si veda anche Enti locali & edilizia di ieri).

Il ministero dell'Economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) ha approvato insieme all'Autorità nazionale anticorruzione la nuova versione dello schema di convenzione prodotto nel 2018 da un gruppo di lavoro interistituzionale, dopo un'ampia istruttoria, per mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche uno strumento in grado di consentire alle stesse la gestione di molte tipologie di interventi di Ppp, al fine di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica.

Lo schema di contratto, infatti, è stato elaborato con riferimento alla realizzazione e gestione di opere "fredde" per le quali i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono in maniera sostanziale da un canone di disponibilità riconosciuto dall'ente concedente, che può comprendere anche una componente legata alla domanda, e non da tariffe corrisposte dagli utenti finali.

Il particolare strumento pattizio, tuttavia, può essere utilizzato come riferimento ottimale anche per iniziative relative alla realizzazione e gestione di opere "calde", in particolare in base a concessioni.

Il nuovo schema messo a disposizione dal Mef è strutturato in particolare con riferimento a una operazione di partenariato pubblico-privato aggiudicata sulla base di un progetto definitivo, nella quale a fronte delle prestazioni rese dal concessionario (realizzazione investimento e gestione di servizi volti a consentire la disponibilità e il pieno funzionamento dello stesso), l'Amministrazione concedente paga un canone per la disponibilità dell'opera nonché, dove previsto dal bando, un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati.

Proprio in relazione alle componenti economiche, le clausole del contratto standard specificano la differente definizione del canone di disponibilità (focalizzato come corrispettivo per la gestione dei servizi e la disponibilità dell'opera) e il contributo pubblico a sostegno dell'investimento (e, correlativamente, dell'equilibrio economico-finanziario), in termini di massima coerenza con indicazioni di recente espresse da alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La distinzione di tali macro-elementi nel complessivo sistema di remunerazione delle attività costruttive e gestionali dell'opera costituisce anche elemento di garanzia per la definizione complessiva dell'intervento come iniziativa non incidente pienamente sul bilancio pubblico, quindi tale da non comportare formazione di debito in capo all'amministrazione e da risultare pertanto coerente con le regole contabili in materia stabilite dall'Ue.

In questa prospettiva, rileva la specificazione del meccanismo automatico di decurtazione del canone di disponibilità in caso di mancata disponibilità dell'opera e dei relativi servizi.

Lo schema di contratto standard riporta con elevato livello di dettaglio la definizione di un'ampia serie di clausole specificative dell'allocazione delle diverse tipologie di rischi, al fine di chiarire l'assunzione del rischio operativo da parte dell'operatore economico, in quanto condizione essenziale per la corretta formazione di un rapporto di partenariato pubblico-privato.

Nella revisione dello schema originario, una particolare attenzione è stata posta nella definizione delle clausole relative alla sospensione dei lavori e dei servizi, con un'articolata specificazione delle cause di forma maggiore e una ancor più dettagliata codificazione (rispetto allo schema del 2018) delle modalità di gestione delle conseguenze della sospensione sui profili economici del rapporto, anche al fine di poter far fronte a situazioni gravi.

In via parallela è stato ulteriormente rafforzato il quadro di previsioni contrattuali volte a regolamentare la revisione del Pef, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario: in base a tali clausole spetta all'operatore economico attivare il processo di adeguamento, con la presentazione di un'ampia documentazione istruttoria.

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