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Programmazione dell’attività del revisore, le novità del 2024

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di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

La programmazione e la pianificazione annuale del lavoro dell’organo di revisione giocano un ruolo cruciale nel garantire il corretto funzionamento del sistema di controllo.

L’esigenza è richiamata dalla Rgs che nel vademecum del 2017 indicava come «lo svolgimento dell’attività del revisore sia preceduta da una fase propedeutica di pianificazione, finalizzata a renderla più efficace, mediante la predisposizione di un «programma di lavoro adeguato alla realtà oggetto di verifica». Nondimeno il Cndcec nel “Principio di vigilanza e controllo dell’organo di revisione n. 1” ritiene «utile al diligente svolgimento della revisione un’adeguata programmazione e pianificazione delle attività e delle fasi della revisione. Rimarcando che occorre pianificare bene la propria attività procedendo ad “esaminare l’ente e la sua struttura organizzativa, compreso il controllo interno, il contesto in cui opera, al fine di individuare eventuali criticità e rischi significativi».

Quindi pianificazione, programmazione e valutazione dei rischi sono tre elementi imprescindibili dell’attività di revisione.

Nella pianificazione si effettua un’analisi dell’ente e della sua organizzazione, vengono definite le linee generali dell’intero processo di revisione, si valuta il sistema di controllo interno. La fase della programmazione da concretezza alla precedente: vengono calendarizzate le verifiche periodiche e individuati gli adempimenti per i quali sarà necessario effettuare i controlli relativi alla vigilanza o che richiedono specifici pareri, certificazioni e/o attestazioni.

La valutazione dei rischi si concentra nella prima fase nella quale, tra l’altro, sarà necessario comporre il “fascicolo della revisione” con l’inserimento di una serie di documenti necessari allo svolgimento dell’attività: Statuto, regolamento di contabilità, relazioni dei precedenti revisori, questionari trasmessi alla Corte dei conti, situazione del personale sono soltanto alcuni dei documenti da prendere in considerazione.

La programmazione annuale dell’attività dell’organo di revisione richiede un aggiornamento costante sia dell’attività pianificata che della propria formazione professionale. Potremmo suddividere il lavoro per aree di intervento, strutturate in trimestri, all’interno di quali inserire i vari adempimenti e le verifiche necessarie. Ciò consente di individuare criticità, avere una traccia logica dei controlli e garantire una visione completa delle attività poiché la valutazione degli adempimenti obbligatori e delle verifiche nelle singole aree è cruciale.

La programmazione trimestrale

Da un punto di vista operativo l’organo di revisione, in una delle prime riunioni dell’anno, dovrà procedere all’aggiornamento delle «mappature delle aree e dei fattori di rischio», programmare le verifiche, l’ampiezza delle attività da svolgere, le tempistiche per realizzarle e, nel caso di un organo collegiale, la suddivisione dei compiti.

A tal proposito, può essere utile lo “Scadenzario 2024” predisposto dal gruppo di lavoro di Ancrel: uno strumento essenziale per la pianificazione e programmazione del lavoro di revisione. Un promemoria di base che l’organo di revisione dovrà integrare e personalizzare sulla base dell’analisi dei rischi che ricordiamo è obbligatoria anche per la revisione delle P.A.

Le novità del 2024

Fondamentale è l’individuazione delle novità sia legislative che procedimentali che ogni anno determinano un aggiornamento dell’agenda delle scadenze e dei compiti. Ciò presuppone un costante aggiornamento formativo dei componenti gli organi di revisione. In questo contributo proviamo ad elencarne alcune nuove attività che riteniamo siano di maggior importanza.

Dalla lettura della deliberazione n. 3/SEZAUT/2024/INPR che la Corte dei conti Sezione autonomie ha pubblicato il 18 gennaio 2024 avente ad oggetto “Programma delle attività per l’anno 2024” individuiamo la necessità di porre maggior attenzione all’attività degli organismi partecipati, soprattutto nella verifica dei servizi pubblici a rilevanza economica disposta dal decreto legislativo 201/2022. Su tale atto riteniamo che l’organo di revisione non debba esprimere un parere ma dovrà effettuare le sue valutazioni nella fase della vigilanza. Anche il sistema dei controlli interni dovrà essere oggetto di monitoraggio e in tale ambito riteniamo che l’organo di revisione debba farsi promotore per l’attuazione di una sinergia tra i diversi soggetti che svolgono tale attività: responsabile del servizio finanziario, segretario comunale.

Ai controlli sul Pnrr la Corte dedica un ampio spazio. Nel 2024 «entreranno nel vivo la gran parte dei progetti previsti dal Recovery Plan e l’attività di verifica e monitoraggio del processo d’attuazione dovrà rappresentare un elemento comune alle diverse aree di controllo». Per tale motivo gli organi di revisione saranno chiamati a svolgere un ruolo determinante nella raccolta delle informazioni in merito allo stato di attuazione del PNRR. Sarà riproposta una «nuova versione della “Tabella PNRR” che sarà deliberata unitamente alle linee guida sui rendiconti 2023 al fine di monitorare l’avanzamento dei progetti alla data del 30 giugno 2024».

Nel corso dell’attività di vigilanza, nelle periodiche verifiche trimestrali di cassa, gli organi di revisione dovranno tener conto della presa di posizione della Sezione Autonomie (deliberazione n. 17/2023/QMIG) in merito ai “vincoli di cassa”.

Sul tema dei “tempi di pagamento”, le novità sono state dettate dalla circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 della Rgs – Funzione pubblica. In tale settore gli organi di revisione sono invitati «nell’ambito delle consuete attività di controllo, a svolgere, nel rispetto della normativa vigente, le opportune verifiche sul riconoscimento degli emolumenti in questione al personale dirigenziale interessato, le cui risultanze dovranno trovare puntuale descrizione nell’ambito della ordinaria verbalizzazione delle riunioni collegiali».

Anche nel processo di definizione dei conguagli Covid-19 l’organo di revisione dovrà attuare le dovute verifiche.

Nel caso in cui l’ente riscontri errori sui dati riportati dalle verifiche di Rgs sui ristori specifici di spesa, l’organo di revisione sarà chiamato ad attestare le rettifiche proposte dall’ente. Così come dovrà effettuare una puntuale verifica del prospetto della determinazione del risultato d’amministrazione 2023. In quest’ultimo caso gli enti dovranno adeguare gli avanzi vincolati: in caso di attribuzione di maggiori somme che non sono da restituire sarà possibile liberare risorse che andranno ad aumentare l’avanzo libero oppure ridurre il disavanzo negli enti in deficit. Mentre in caso di restituzione di somme maggiori sarà necessario procedere ad un aumento dei vincoli riducendo le somme disponibili.

Le modifiche apportate dalla riforma fiscale in relazione alle nuove scadenze di presentazione delle dichiarazioni spostano le verifiche sulla presentazione della dichiarazione Irap al 30 settembre.

La proroga del bilancio di previsione 2024/2026 al 15 marzo 2024 si porta con sé il trascinamento dell’approvazione del Piao che per i comuni che hanno usufruito di tale ulteriore termine che è fissato al 15 aprile 2024. Rammentiamo che su tale atto l’organo di revisione è tenuto ad esprimere limitatamente alla Sezione 3.3. Rimanendo in tema di bilancio preventivo l’agenda del revisore dovrà essere aggiornata nell’ultimo trimestre dell’anno 2024. In questo periodo gli organi di revisione saranno impegnati per dare attuazione al nuovo timing indicato dal Dm 25 luglio 2023.

Per quanto concerne l’aggiornamento delle attività rivolte al personale nonché agli investimenti pubblici rimandiamo agli ultimi due contributi pubblicati nelle scorse settimane su questa rubrica.

(*) Membro Comitato esecutivo Ancrel – Odcec Tivoli

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