I temi di NT+L'ufficio del personale

Progressioni verticali, commissioni di concorso, accesso agli atti e graduatorie

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Progressioni verticali in deroga negli enti dissestati o in esercizio provvisorio

È particolarmente interessante la Deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale Sicilia n. 134/2024/PAR del 28 maggio 2024 con la quale è stato affrontata la possibilità o meno per gli enti in dissesto o che non abbiano approvato il bilancio di previsione di procedere alle progressioni verticali straordinarie in deroga, ovvero quelle previste dall’articolo 13 del Ccnl 16 novembre 2022. I punti salienti del documento si possono così sintetizzare:
- la progressione verticale prevista dall’articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001 (norma richiamata dal comma 6 dell’articolo 13 del Ccnl del comparto funzioni locali 2019 – 2021) rappresenta un’ipotesi di assunzione;
- per quanto concerne gli enti operanti in regime di esercizio provvisorio, l’articolo 21-bis, del Dl 104/2023 (convertito in legge 136/2023) è intervenuto a stabilire che «All’articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell’articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico»;
- Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce, inoltre, con specifico riferimento agli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario che «Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all’articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio»;
- in caso, invece, di gestione provvisoria (situazione che si configura nei casi previsti dall’articolo 163 del Tuel e dal paragrafo 8 dell’Allegato 4/2 al Dlgs118/2001) vale il divieto di assumere a qualsiasi titolo dettato dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016, come novellato dall’articolo 3-ter del Dl 80/2021.

Componenti della commissioni di concorso

È legittima la nomina della commissione giudicatrice di concorso da parte del segretario comunale quando il competente dirigente sia assente (ferie) e il sindaco abbia attribuito (con apposito decreto) le funzioni sostitutive al segretario, nell’ambito della fattispecie prevista dall’articolo 97, comma 4, lettera d), del Tuel («esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia»).
È quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 29 maggio 2024, n. 4824, nella quale è stato altresì stabilito che non vi è incompatibilità, per grave inimicizia, in capo al componente della commissione di concorso quando un candidato abbia unilateralmente (nessuna denuncia sporta dal commissario di concorso) presentato diverse denunce nei suoi confronti e significativamente risalenti nel tempo.

Accesso agli atti di un concorso

Il candidato di una procedura concorsuale o paraconcorsuale è titolare del diritto di accesso ai relativi atti, quale portatore di un interesse sicuramente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una posizione giuridicamente rilevante. La possibilità di accesso, in particolare, è riconosciuta rispetto agli elaborati delle prove, ai titoli esibiti dagli altri candidati, alle schede di valutazione e ai verbali della commissione, al fine di poter verificare, anche in sede giurisdizionale, la loro regolarità.
Lo ha affermato il Tar Abruzzo l’Aquila, nella sentenza 23 maggio 2024, n. 264.

Validità biennale delle graduatorie

Anche il Tar Campania-Salerno, sezione III, con la sentenza 5 giugno 2024, n. 1206, si è pronunciato per la validità biennale (e non triennale) delle graduatorie concorsuali approvate a far data dall’anno 2020.
L’orientamento è ormai consolidato.