Progressioni verticali, contributi figurativi, titoli di studio e sospensione cautelare
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Graduatorie delle procedure di progressione verticale e nuovo concorso
Il Tar Campania-Napoli, sezione IX, nella sentenza 21 novembre 2024, n. 6396 ha ribadito che le graduatorie formate in esito alle procedure di progressione tra le aree previste dall’articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017 non godono della preferenza di scorrimento rispetto all’indizione di nuova procedura concorsuale pubblica.
Nella sentenza è stato infatti ricordato che la giurisprudenza ha chiarito che il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie in vigore vale per le graduatorie che costituiscono l’esito di un concorso pubblico, non per le graduatorie che scaturiscono da procedure selettive interne e riservate, data la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) che comporterebbe l’elusione della regola costituzionale dell’accesso dall’esterno. A nulla rileva lo svolgimento delle prove concorsuali secondo il principio del concorso pubblico e su tematiche omogenee ai due concorsi, in quanto, stante la diversa finalità sottesa alla procedura concorsuale per progressioni interne rispetto a quella relativa al pubblico concorso (aperto a soggetti esterni all’amministrazione), così dovendosi ritenere che applicare il principio dello scorrimento anche alle graduatorie delle progressioni verticali si porrebbe come un’eccessiva ed ingiustificata estensione della deroga del principio del concorso pubblico.
Accredito contributi figurativi in favore dei lavoratori socialmente utili
L’Inps ha diffuso il messaggio n. 3959 del 26 novembre 2024, con oggetto «Nuovo servizio “Domanda di accredito contributi figurativi LSU finanziati da Enti utilizzatori” per la presentazione delle domande di accredito dei contributi figurativi utili ai soli fini del diritto a pensione, in favore dei lavoratori socialmente utili avviati alle attività progettuali ai sensi dell’articolo 11, commi 4 e 6, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, finanziate con oneri a totale carico delle Regioni/Enti utilizzatori».
Titoli di studio per l’accesso alla qualifica dirigenziale
Nei pubblici concorsi per l’accesso alla qualifica dirigenziale i candidati “esterni” (alla pubblica amministrazione) devono possedere il diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale, mentre per i candidati “interni” (già nei ruoli della pubblica amministrazione) è sufficiente la laurea triennale accompagnata dall’anzianità di servizio.
In questo senso deve essere interpretato l’articolo 7 (Reclutamento dei dirigenti), comma 1, del Dpr 70/2013, laddove ha previsto che i candidati siano «muniti di laurea» oltre ad aver «compiuto almeno cinque anni di servizio …».
Diversamente, sarebbe irragionevole richiedere a tutti i candidati il possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, imponendo, poi, per i soli candidati “interni” l’ulteriore requisito dell’esperienza di servizio presso le pubbliche amministrazioni.
È quanto affermato dal TAR Toscana, sezione I, nella sentenza 25 novembre 2024, n. 1343.
Sospensione cautelare dal servizio e procedimento disciplinare
L’istituto della sospensione cautelare dal servizio non trova disciplina nell’articolo 55-ter del Dlgs 165/2001 che, invece, regolamenta i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, considerato che con l’ultima proposizione (comma 1) aggiunge che «Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente».
La norma non pone una specifica regolamentazione dei provvedimenti cautelari, quanto agli aspetti soggettivi, oggettivi ed agli effetti; pertanto, occorre rinvenirne aliunde i presupposti applicativi.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 19 novembre 2024, n. 29760 nella quale è stato precisato che il legislatore, essendosi astenuto dal dettare ulteriori disposizioni, abbia voluto, da un lato, richiamare implicitamente le norme speciali, contenute in altri testi normativi, che prevedono ipotesi di sospensione obbligatoria, dall’altro autorizzare le parti collettive a disciplinare l’istituto della sospensione cautelare facoltativa, che quindi, nella specie, trova la sua specifica regolamentazione nell’articolo 61, comma 2, del Ccnl comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018. In cui sono delineati i presupposti applicativi, prevedendo che il dipendente può essere sospeso con privazione della retribuzione nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente disponga, ai sensi dell’articolo 55-ter del Dlgs 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.