I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Proposta l'assegnazione alle Sezioni unite sul principio di scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell'atto

di Fabio Borrello (*) - Rubrica a cura di Anutel

Proposta l'assegnazione alle Sezioni Unite sul principio di scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell'atto
Con l'ordinanza interlocutoria n. 15545/2020 la Corte di cassazione sezione tributaria, ha ritenuto in applicazione dell'articolo 374 codice di procedura civile. di devolvere il caso al primo presidente ritenendo sussistente una questione di diritto già decisa in senso difforme e che rappresenta anche un argomento di particolare importanza in ordine al principio di scissione sugli effetti tra notificante e destinatario dell'atto.
A fronte dei molteplici pronunciamenti sul tema, spesso in contraddizione tra loro, i giudici della Suprema Corte sezione semplice, hanno ritenuto non più rinviabile la risoluzione del contrasto giurisprudenziale afferente al principio di scissione degli effetti sulla notificazione.

Fattispecie
Due contribuenti hanno proposto ricorso avverso degli avvisi di liquidazione e irrogazione di sanzioni, alla Commissione tributaria provinciale prima e successivamente anche alla Commissione tributaria regionale, che respinse il ricorso confermando la statuizione del giudice di prime cure, ritenendo tempestiva la consegna al messo notificatore e quindi il perfezionamento della notifica da parte dell'ufficio.
La notifica eseguita ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile constatata la precaria assenza, si perfeziona per i destinatari con la ricezione dell'avviso, appartenendo agli atti recettizi come tutti gli atti impositivi, che considerano la notifica tempestiva solo se la ricezione giunge entro il termine di scadenza, a meno di non ricorrere al principio di scissione degli effetti per il notificante e il destinatario, così come sancito dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 447/2002.
Il messo ha provveduto ad inviare l'avviso ai contribuenti con raccomandata informandoli del deposito del plico presso la Casa Comunale, ex art. 140 c.p.c..
La Ctr facendo proprio il principio di scissione degli effetti per il notificante e il destinatario ha ritenuto tempestiva la notifica dell'ufficio, applicando la presunzione contenuta nell'articolo 140 del codice di procedura civile, indipendentemente dalla conoscenza effettiva dell'avviso, avvenuta solo in data successiva al termine di scadenza della decadenza.

Questione di diritto
La Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 12332/2017 in tema di notifica di sanzioni amministrative, ha statuito che questo principio opererebbe anche per la notifica degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell'attività di recupero fiscale.
Inoltre, con successive ordinanze, Cassazione n. 3091/2019, nonché con la Cassazione n. 3560/2019 che, sia pure in modo incidentale, la corte ha affermato la sussistenza di un principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, circa l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per effetto della mera consegna dell'atto impositivo all'ufficio postale.
Per di più, altre pronunce hanno fatto applicazione del detto principio anche alla materia della notifica degli atti impositivi tributari a mezzo del servizio postale, sulla base di un supposto principio generale evincibile dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002.
Tuttavia, secondo un altro insegnamento in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.
La natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento, secondo la Cassazione a sezioni unite n. 19845/2004 quale atto amministrativo autoritativo, con cui si enuncia le ragioni della pretesa tributaria, non osta all'applicazione degli istituti appartenenti al diritto processuale.
Di conseguenza ciò comporta per l'avviso di accertamento l'estensione delle norme sulle notificazioni nel processo civile e comporta l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto articolo 156 del codice di procedura civile.
Dunque, sostiene la Cassazione, occorre porre attenzione al rischio di una generale estensione del principio di scissione, mantenendo ferme le norme in tema di notifica degli atti tributari, previste nello statuto del contribuente che, all'articolo 6 comma 1, stabiliscono che l'amministrazione debba assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

I dubbi da sciogliere
Ferma l'indubbia natura recettizia – hanno sostenuto i giudici - degli avvisi di liquidazione impugnati dai contribuenti, resta da comprendere se sia sufficiente per l'amministrazione, onde evitare di incorrere nella decadenza, emettere l'atto e avviare la notifica al contribuente entro il termine di scadenza, oppure, se invece l'intrinseca efficacia dell'atto emanato e la richiesta di notifica da parte dell'ufficio integrino l'attività procedimentale, sufficiente ad evitare la decadenza.
Ebbene, è necessario, risolvere anche il dubbio sulla effettiva estensibilità del principio di scissione e capire, infine, qualora si propenda in senso estensivo, se il principio della scissione degli effetti sia applicabile quando esso non sia effettuato dall'ufficiale giudiziario, ma dal messo speciale autorizzato (articolo 60 comma1 lettera a) del Dpr 600/73), organo interno all'amministrazione.
Sulla scorta di queste considerazioni la Corte ha trasmesso gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.

(*) Avvocato tributarista