I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna energia e ambiente

di Matteo Piacentini

 

Energia – Proprietario – Fondo – Servitù – Elettrodotto – Condutture – Appoggi – Spostamento – Rete elettrica – Infrastrutture di trasporto – Rete di trasmissione nazionale – Giurisdizione amministrativa.

Il diritto del proprietario di un fondo, gravato da servitù di elettrodotto, di ottenere ai sensi dell'art. 122 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 la rimozione da parte dell'esercente dell'elettrodotto ovvero che il medesimo collochi "diversamente le condutture e gli appoggi", può essere fatto valere avanti all'A.G.O. solo se il preteso spostamento non comporti di necessità l'adozione di provvedimenti di diversa modulazione della rete elettrica, quando cioè la domanda non presuppone che il contraddittore evocato in giudizio abbia assunto provvedimenti o si sia mosso nel procedimentalizzato esercizio del potere di realizzare infrastrutture di trasporto comprese nella rete di trasmissione nazionale, in quest'ultimo caso la controversia essendo invero devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, comma 1 lett. o), d.lgs. n. 104 del 2010.
Energia – Servitù – Elettrodotto – Disciplina generale – Servitù coattive – Art. 1032 c.c. – Condizione necessaria ma non sufficiente – Contratto – Atto autorità amministrativa.

La costituzione della servitù di elettrodotto è soggetta alla disciplina generale, valevole per le servitù coattive, prevista dall’art. 1032 c.c.: pertanto, il verificarsi dei presupposti di fatto che rendono ex lege necessaria la costituzione di una servitù coattiva, non è di per sé sufficiente affinché la servitù venga concretamente in essere, essendo sempre necessario un contratto (che deve rivestire la forma scritta ex art. 1350 c.c.), una sentenza o un atto dell'autorità
amministrativa destinati a regolare le modalità concrete dell'esercizio del diritto.

T.A.R. Roma, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 6423

 

Energia- Impianti fotovoltaici – Incentivi – Convenzioni – Durata – GSE – Posizione giuridica acquisita – Modifica degli importi – Modalità di erogazione – Diritto di proprietà.

Il diritto fatto valere dai gestori di impianti fotovoltaici di beneficiare degli incentivi in modo immutato per l’intera durata delle convenzioni da essi concluse con il GSE non costituisce una posizione giuridica acquisita e non rientra nella tutela prevista all’articolo 17 della Carta, ragion per cui la modifica degli importi di tali incentivi o delle modalità della loro erogazione, effettuata da una disposizione nazionale quale l’articolo 26 del decreto-legge n. 91/2014, non può essere assimilata a un pregiudizio del diritto di proprietà come riconosciuto al suddetto articolo 17.

T.A.R. Roma, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 6409

 

Energia – GSE – Onere probatorio – Impianto fotovoltaico – Onere interessato – Elementi idonei – Condizioni ammissione – Benefici – Carenze – Perfezionamento fattispecie.

Sul GSE non ricade alcun onere probatorio circa la dedotta assenza di un componente dell’impianto, essendo piuttosto onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dare prova delle condizioni per l’ammissione ai benefici, quali ad esempio il caricamento di un dossier fotografico quanto più accurato possibile, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie.

Energia – Esclusione – Impianto – Beneficio tariffario – Conto Energia – Ammissione – Rideterminazione tariffa – Regime tariffario diverso – Natura composita – Secondo Conto Energia – Provvedimento di decadenza.

L’esclusione di un impianto dal beneficio tariffario di un Conto Energia e la contestuale ammissione a quello successivo non costituiscono una mera rideterminazione della tariffa – pur essendo questo il naturale effetto che ne consegue in concreto – bensì la decadenza da un regime tariffario e l’ammissione ad uno diverso. Al provvedimento di esclusione va attribuita natura composita, in parte di decadenza quando dispone la perdita del beneficio concesso a suo tempo in base al Secondo Conto Energia, e in parte di accoglimento nella misura in cui ammette la società al beneficio previsto dalla successiva disciplina. Ne deriva pertanto che per la parte avente natura sfavorevole il provvedimento deve ritenersi dunque soggetto al regime di legge previsto per i provvedimenti di decadenza»

T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 18 maggio 2022, n. 6397

 

Energia – Acque – Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Tspa – Giurisdizione – Uso delle acque pubbliche – Struttura e consistenza beni demaniali.

La giurisdizione del Tsap va riconosciuta non solo quando l’atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l’atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l’incidere immediatamente – e non soltanto in via occasionale – sull’uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali.

Energia – Giurisdizione – Acque – Acque pubbliche – Opera idraulica – Modalità di utilizzazione – Assetto – Struttura – Demanio idrico.

E’ necessario, per fondare la specializzata giurisdizione delle acque, che i provvedimenti impugnati, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione od eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrano, in concreto, a disciplinare direttamente le modalità di utilizzazione di quell’acqua o l’assetto e la struttura dei beni del demanio idrico, non essendo sufficiente che sui relativi regimi quelli incidano solo in via indiretta, riflessa, mediata od occasionale.

T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, 25 marzo 2022, n. 3399