Revisori dei conti alle prese con il Piao
Salvo proroghe, anche quest’anno, entro il 31 gennaio 2025, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono chiamate ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 6 del Dl 80/2021 convertito dalla legge 131/2021.
Con il Piao il legislatore ha inteso riordinare il complesso sistema programmatorio delle amministrazioni pubbliche, formato da una molteplicità di strumenti di programmazione spesso non dialoganti e forse per alcuni aspetti sovrapposti tra loro, inducendo ogni amministrazione pubblica a sviluppare una logica pianificatoria e un’organicità strategica finalizzate a intersecare le diverse componenti dell’azione amministrativa rappresentate finora dai singoli documenti di programmazione, ciascuno con un proprio contenuto specifico. Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha, dunque, l’obiettivo di assorbire e razionalizzare la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, di molti dei documenti di pianificazione e programmazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.
I revisori dei conti degli enti locali non sono alieni alla scadenza del 31 gennaio, pur essendo dibattuto se l’organo di controllo debba esprimere, o meno un parere, cosa che, a parere di chi scrive, non pare sussistere, poiché il piano non presenta contenuti nuovi, e diversi, di carattere finanziario, se non quelli ripresi dal Dup.
Nel Piao, la sottosezione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ripropone i contenuti della programmazione operativa approvati con il Dup. La giunta definisce soltanto la strategia di copertura del fabbisogno. Se venisse a mancare il presupposto dei contenuti obbligatori del Dup e le previsioni di spesa in bilancio, nel Piao non potranno essere programmate nuove acquisizioni di risorse umane.
Il revisore esprimerà un parere non sul Piao nel suo complesso, ma solo sulla sottosezione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale, in continuità con il vecchio Ptfp, per l’accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l’asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.
In disparte ciò, occorre rammentare che in base al Dm 17 marzo 2020 recante Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, in ambito di fabbisogno del personale, a decorrere dal 2025, viene meno il doppio limite di controllo per la verifica della sostenibilità finanziaria delle capacità assunzionali, stabilito dallo stesso decreto, ma basterà verificare il rispetto dei valori soglia determinati per classe demografica, semplificando così i criteri di monitoraggio.
Bisogna, altresì, fare attenzione alla definizione di spesa di personale fornita dal Dm citato (spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’Irap, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato), perché spesso potremmo essere in presenza di processi di eventuale reinternalizzazione nei ruoli comunali di personale, medio tempore, transitato in istituzioni o organismi partecipati.
La giurisprudenza contabile di controllo è ferma nel ribadire che un detto processo sia ammissibile, ma sempre nei limiti della capacità assunzionale dell’ente locale (Corte dei conti Sicilia, Sez. contr., Delibera, 9/08/2022 n. 142).
Un ulteriore aspetto su cui bisogna vigilare riguarda anche i contratti, a tempo determinato, di somministrazione, legati all’attuazione del Pnrr, i quali sono esentati dalle limitazioni, del 23 e del 30 per cento, previste dal Dlgs 81/2015. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti potranno ricorrere a tali tipologie per continuare il percorso attuativo del Piano.
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