I temi di NT+L'ufficio del personale

Ricostruzione di carriera, progressioni verticali, mansioni superiori e accesso al concorso

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

La ricostruzione di carriera e i suoi effetti
La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 31 gennaio 2023 n. 1069 ha concluso che in caso di condanna della pubblica amministrazione alla revisione di una graduatoria di concorso/selezione interna, con aggiudicazione del posto (obbligo di assunzione da una determinata data) al ricorrente, deve essere operata la ricostruzione di carriera, da effettuare (da parte dell'amministrazione) «con riguardo agli effetti giuridici, non a quelli economici conseguenti, in quanto solo dalla data dell'atto di inquadramento l'interessato acquista la posizione funzionale cui il detto trattamento si ricollega; pertanto,l a restitutio in integrum agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente solo nel caso di riconoscimento dell'illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso e non anche nel caso in cui sia stata riconosciuta l'illegittimità del diniego di nomina al posto al quale l'interessato aspira. Gli effetti giuridici della ricostruzione devono riflettersi anche su quelli economici, ma dal momento dell'assunzione delle nuove funzioni, escluso quindi il diritto a percepire arretrati, non essendo stata resa … la prestazione lavorativa che costituisce la contropartita necessaria per la percezione della retribuzione».

Il termine per partecipare alle progressioni verticali
Nelle procedure di selezione per progressione verticale alla categoria D per posto dell'area di vigilanza l'amministrazione correttamente può richiedere agli interessati il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, anche dei requisiti di cui alla legge 65/1986 ovvero il godimento dei diritti civili e politici, il non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e il non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Inoltre, il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 17 gennaio 2023 n. 585 ha ricordato che in tema di termine per la presentazione delle domande, l'amministrazione non può prevederne uno più ristretto nell'avviso di selezione (ad esempio 10 giorni) in violazione delle previsioni regolamentati e/o di quelle adottate con atti di indirizzo (che ne prevedano 15). Tale illegittimità può essere rilevata, mediante impugnazione degli atti, anche da chi non ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura.

Compilazione della domanda di concorso mediante format online
La compilazione erronea della domanda di partecipazione al concorso mediante il format online messo a disposizione dall'amministrazione, imposta in via esclusiva dal bando, comporta la non considerazione di eventuali titoli indicati in modo errato anche da un punto di vista sostanziale ovvero impedendone la giusta identificazione da parte dell'amministrazione. Questo quando l'interessato non sia in grado di provare che la mancata osservanza delle modalità informatiche prescritte per la compilazione della domanda sia imputabile a circostanze imposte dal sistema informatico e non (almeno non esclusivamente) a lui imputabili. È quanto affermato dal Tar Campania-Napoli, sezione II, con la sentenza 2 febbraio 2023 n. 742.

Mansioni superiori e accesso al concorso
Il Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nella sentenza 20 gennaio 2023 n. 91 ha concluso che il requisito di anzianità in una determinata categoria professionale (eventualmente) richiesto per l'ammissione ad una procedura selettiva pubblica non può essere integrato dagli anni di servizio espletati nella stessa in virtù dell'attribuzione di mansioni superiori. Infatti, nel pubblico impiego contrattualizzato lo svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo il diritto alle differenze retributive; ciò in linea con la previsione di cui all'articolo 52 del Dlgs 165/2001 secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione (Corte di cassazione civile, sezione lavoro, 10 marzo 2020 n. 6756; Consiglio di Stato, sezione III, 31 maggio 2021 n. 4172).