I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Rischio inefficacia e danno erariale per agevolazioni fiscali e contributi dei Comuni alle imprese ai tempi del Covid-19

di Roberto Lenzu (*) - Rubrica a cura di Anutel

Va denunciato il rischio d'inefficacia degli atti adottati dai Comuni che prevedono aiuti, da porre a carico dei propri bilanci e concessi sotto forma di agevolazioni fiscali e/o di contributi economici, a favore degli operatori economici in crisi a causa del Covid-19. All'inefficacia degli atti ne consegue inevitabilmente il danno erariale. Per intendersi si fa riferimento, agli atti assunti dai Comuni che prevedono ad esempio: agevolazioni fiscali integrative rispetto a quelle previste dallo Stato per il settore turistico o dei pubblici esercizi in materia di Imu, Tari, Tosap, Cosap e/o Icp; Il differimento dei termini di pagamento o la disapplicazione delle sanzioni per alcune categorie di operatori economici in materia di Imu, Tari eccetera; la copertura con risorse comunali del mancato gettito conseguente alla riduzione dei coefficienti K per la parte che dovrebbe essere coperta con la tassa rifiuti degli operatori economici (si veda delibera Arera n.158/2020). La causa di questo rischio è da individuarsi nel fatto che i Comuni stanno adottando provvedimenti e atti ignorando completamente la normativa italiana ed europea che regola gli aiuti di stato a favore degli operatori economici in tempo di Covid-19. Ciò non sorprende considerato che la questione è stata finora ignorata anche dalle diverse associazioni e istituzioni nazionali rappresentative degli enti locali e, praticamente, da tutti gli esperti in materia di finanza locale. Persino a livello ministeriale la materia non risulta trattata.

La normativa nazionale sugli aiuti di stato ai tempi del Covid-19
Eppure il riconoscimento dei predetti aiuti anche da parte dei Comuni è regolato dal maggio di quest'anno dagli articoli che vanno dal 53 al 63 del Dl 34/2020, convertito con legge 77/2020. Normativa nazionale adottata in attuazione della disciplina emergenziale riguardante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» introdotta con la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863 poi modificata e integrata con le comunicazioni del 3 aprile 2020 (2020/C 112 I/01) e del 13 maggio 2020 C(2020)164.

Il regime quadro eurounitario
Le citate comunicazioni della Commissione europea svolgono l'importante compito di regolare e rendere possibile in via eccezionale il riconoscimento da parte degli Stati membri (e di qualsiasi altro soggetto giuridico nazionale) di aiuti con risorse pubbliche, altrimenti di norma vietati, a favore di operatori economici in attuazione dell'articolo 107 del Trattato di funzionamento della unione europea (Tfue). In particolare, dette comunicazioni costituiscono attuazione, in deroga al citato divieto, delle ipotesi di «aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati … da altri eventi eccezionali» e di «porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro» previste dall'articolo107, rispettivamente, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b) del Tfue. Ipotesi entrambe avveratesi e riconducibili alla situazione emergenziale del Covid-19.

Gli obblighi degli Enti concedenti gli aiuti
Senonché questa disciplina emergenziale, non ha fatto venire meno l'obbligo degli Stati di notificazione preventiva dell'aiuto adottato alla Commissione europea per l'esercizio del potere di controllo di compatibilità dell'aiuto ai sensi dell'articolo108, paragrafo 3, del citato Tfue. Né questa disciplina emergenziale ha fatto venire meno gli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico degli Stati membri in questa materia regolati dal Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

Il registro nazionale degli aiuti di Stato
Obblighi di trasparenza e pubblicità, funzionali al controllo di compatibilità degli aiuti, assolti in Italia a mezzo del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), gestito dal ministero dello Sviluppo Economico, istituito con l'articolo 52 della legge 234/2012 e regolato con Decreto ministeriale 115/2017. Rna integrato nella sua funzione anche dagli ulteriori registri costituiti dal Sian - Sistema informativo agricolo nazionale e dal Sipa - Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura.

Gli obblighi già assolti dallo Stato italiano
Nel caso di specie, all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione europea del quadro di aiuti introdotto con il Dl 34/2020, ha già adempiuto in data 20 maggio 2020 il dipartimento per le Politiche Europee presso la presidenza del Consiglio dei ministri. In data 21 maggio 2020, con decisione «State Aid SA.57021» la Commissione europea ha riconosciuto la compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel Dl 34/2020. Questo regime quadro è stato registrato in data 8 giugno 2020 dal citato dipartimento nel Rna con «codice di aiuti Rna – Car» n.13008 quale «regime di aiuti» ai sensi dell'articolo 8 del Dm 115/2017. In sostanza, nel caso di specie, lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del «regime di aiuti» contenuto nel Dl 34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi.

Gli obblighi da assolvere da parte dei Comuni
Senonché, secondo la legge italiana, l'operato dello Stato non ha esaurito gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, pubblicità e controllo da compiersi a mezzo del Rna. Come, infatti, si evince dall'articolo 61, comma 5, del Dl 34/2020, rimane a carico degli enti che concedono aiuti specifici nell'ambito di questo «quadro temporaneo», l'adempimento degli obblighi specifici inerenti al Rna previsti in dettaglio dal citato Dm115/2017, oltreché l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e relazione di cui all'articolo 4 della citata comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863. Quanto agli obblighi previsti dal Dm 115/2017, gli enti devono, innanzitutto, procedere alla registrazione del provvedimento che prevede aiuti a favore di operatori economici nel Rna sotto il regime quadro identificato dal citato codice Car n.13008. Dell'operato e del codice dovrebbe essere dato atto nelle delibere comunali. In secondo luogo, prima di concedere aiuti individuali ai singoli operatori economici, gli enti concedenti sono tenuti a effettuare le verifiche propedeutiche nel Rna volte a evitare di concedere aiuti illegali. Queste verifiche, da effettuare a mezzo di visura nel Rna, sono propedeutiche: al rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'articolo 54 del Dl 34/2020 (800mila euro per impresa; 120mila euro per imprese del settore pesca-acquacoltura; 100mila per impresa agricola); alla concessione degli aiuti de minimis e relativa soglia triennale per operatore ( 200mila euro); a evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali e inseriti nella cosiddetta lista Deggendorf (si veda anche l'articolo 53 Dl 34/2020). In terzo luogo, l'ente deve procedere alla registrazione del singolo aiuti individuale nel Rna con attribuzione del «Codice Concessione Rna – Cor» prima della concessione dello stesso; entro i successivi 20 giorni, l'ente è tenuto a trasmettere all'Rna la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale a pena di decadenza dell'aiuto. In quarto luogo va dato conto nel singolo provvedimento di concessione dell'aiuto di queste verifiche e dell'inserimento dei citati adempimenti nel Rna, con esplicita indicazione del codice Cor. Mentre in caso di agevolazioni fiscali, gli aiuti individuali si intendono concessi e sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale devono essere dichiarati. In conclusione, non si può non tener conto di quanto fin qui esposto nell'impostare gli atti di natura generale, dei singoli provvedimenti e degli adempimenti da porre a carico degli operatori economici.

Inefficacia degli atti e danno erariale
L'inosservanza di questi oneri determina l'inefficacia dei provvedimenti comunali e la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione e dell'erogazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 234/2012. Oneri e responsabilità che fanno da contraltare al formidabile strumento d'intervento in aiuto della società civile messo a disposizione degli enti territoriali da parte dello Stato italiano con l'esposta normativa emergenziale. Si pensi alla possibilità di prevedere agevolazioni o contributi: condizionati e volti alla salvaguardia dei posti di lavoro evitando il licenziamento dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 60 del Dl 34/20; a favore degli operatori economici che investono nella ricerca o che producono prodotti anti covid-19 ex articoli 58 e 59 Dl 34/20. Delega di poteri eccezionali che non ha precedenti. Insomma i Comuni chiamati a essere protagonisti al pari dello Sato. Ma a quanto pare in pochi se ne sono resi conto. Al riguardo, serve un salto di qualità nel settore della finanza locale.

(*) componente dell'osservatorio tecnico di Anutel