Scelta del fondo di previdenza complementare, ancora una sentenza favorevole per la polizia locale
Si tratta del capoluogo lombardo che conta su un organico di circa 3.000 agenti
Continua la diatriba in sede giudiziaria sulla delicata questione del diritto dei dipendenti appartenenti al corpo di polizia locale di decidere a quale fondo di previdenza complementare far confluire i versamenti delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate in base all'articolo 208 del Dlgs 285/1992. Questa volta a essere coinvolto è il Comune del capoluogo lombardo che conta su un organico di circa 3.000 agenti di polizia locale.
Il giudice del lavoro meneghino, con la sentenza n. 9830/2020RG del 25 maggio 2022, ha ritenuto illegittima la condotta adottata dall'amministrazione locale fondata sulla tesi che l'applicazione dell'articolo 56-quater del contratto del 21 maggio 2018 rende obbligatoria, anche contro la volontà dei propri dipendenti, la sospensione dei versamenti delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate in base all'articolo 208 del Dlgs 285/1992, a favore di fondi di previdenza complementare già esistenti per destinarle esclusivamente al fondo Perseo Sirio.
Il Comune di Milano, nel condividere la linea interpretativa fornita a suo tempo dall'Anci (lettera protocollo 250/2018, a firma congiunta con lo stesso Perseo Sirio) e dall'Aran con diversi pareri (da ultimo CFL105), ha ritenuto di distinguere le risorse già versate per le annualità precedenti all'entrata in vigore del contratto nazionale (cioè fino al 21 maggio 2018), per le quali la volontà del lavoratore appare decisiva, rispetto alle annualità successive (con decorrenza dal 22 maggio 2018) che invece devono obbligatoriamente essere destinate al fondo Perseo.
Per il giudice del lavoro, nella materia della contrattazione collettiva bisogna procedere a un'analisi interpretativa della norma e le interpretazioni unilaterali di altri soggetti hanno scarsa rilevanza seppur provenienti da soggetti come l'Anci o l'Aran.
La formulazione dell'articolo 56-quater del contratto del 21 maggio 2018 («è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali»), si legge nella sentenza, non afferma che la volontà valga solo per il passato; significa invece che viene lasciata ai lavoratori la libertà di conservare il fondo complementare già scelto in passato come per il futuro, tenuto conto della grande importanza che la contribuzione complementare ha nella vita di ogni cittadino lavoratore per il suo futuro pensionistico rimettendo nella scelta dello stesso di confermare o meno la scelta che gli è stata consentita e che intende confermare.
La posizione del giudice milanese si allinea così all'orientamento espresso in altre sedi giudiziarie (Arezzo, sentenza n. 95/2020 e Ivrea, sentenza n. 112/2020 su NT+ Enti locali & edilizia del 22 settembre 2020) ma è anche vero che si registrano posizioni in senso contrario (tribunale di Bologna sentenza n. 168/2020).
Nel testo della preintesa dello scorso 4 agosto, relativo alla tornata contrattuale 2019/2021, vengono riscritte (a opera dell'articolo 98) le regole in materia di utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada ma fondamentalmente viene lasciata invariata, seppur con qualche ritocco, la formulazione previgente contenuta nell'articolo 56-quater del contratto del 21 maggio 2018.
Il comma 2, infatti, stabilisce che, fermo restando l'obbligo generalizzato di destinazione (a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del contratto del 21/5/2018) di tutte le contribuzioni datoriali al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data.