I temi di NT+L'ufficio del personale

Segretari comunali, titoli di studio nei concorsi e progressioni economiche

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Trattamento economico per gli incarichi di reggenza/supplenza dei segretari

Il ministero dell’Interno – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ha emanato la circolare protocollo n. 3026 del 28 gennaio 2025, ad oggetto “Segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ai sensi dell’articolo 101 del Dlgs n. 267/2000. Trattamento economico per lo svolgimento degli incarichi di reggenza/supplenza di cui all’articolo 19, comma 8, del Dpr n. 465/1997”.

Titoli di studio per concorsi di educatore dei servizi per l’infanzia

Ai concorsi per posti di educatore dei servizi per l’infanzia – da inquadrare nell’area dei funzionari ad elevata qualificazione – devono essere ammessi anche coloro che sono in possesso dei diplomi specifici (conseguiti entro il 31 maggio 2017), oltre a quelli con laurea.
È quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 14 febbraio 2025, n. 1227 rilevando che, sulla base della propria precedente sentenza 19 agosto 2024, n. 7165, in cui è stato affermato (dopo un’articolata ricognizione normativa della funzione non più di “temporanea custodia”, ma di “formazione” in senso proprio degli asili nido) che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del Dlgs 65/2017 (decreto sulla “Buona Scuola”), possono, valere ancora in via transitoria, per ricoprire i posti di educatore di servizi per l’infanzia, anche i diplomi conseguiti entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, ossia il 31 maggio 2017. Questa norma costituisce applicazione speciale e derogatoria, come già detto, in via transitoria, rispetto al principio generale, introdotto dallo stesso decreto delegato, per cui in futuro si potrà concorrere soltanto con la laurea.

Priva di effetti la progressione economica in assenza di copertura finanziaria

«In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della pubblica amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge sia della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell’articolo 2126 del codice civile e dei principi sanciti dagli articoli 35 e 36 della Costituzione». È quanto ha segnalato l’Aran nella newsletter n. 3 del 14 febbraio 2025, riportando l’ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 8 dicembre 2024, n. 31518 avente ad oggetto una procedura di progressione economica (orizzontale) effettuata in assenza di copertura finanziaria e ne ha predisposto la seguente sintesi.

Mera irregolarità nell’inserimento dei titoli in un concorso

Il Tar Lazio-Roma, sezione IV-ter, nella sentenza 14 febbraio 2025, n. 3372 ha ritenuto che l’inserimento di un titolo in una sezione errata del format di domanda costituisce una irregolarità che non necessita di alcuna integrazione e, quindi, di soccorso istruttorio.
Il mancato, pedissequo, rispetto del format costituisce nulla più che una mera irregolarità.
Nella fattispecie, infatti, non si tratta di consentire un’integrazione postuma della domanda di partecipazione, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell’amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato, ciò configura, come detto, una mera irregolarità.