di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La definizione delle tariffe delle Tari e delle relative norme regolamentari, compresa quella delle riduzioni/agevolazioni legate all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19, è alla stretta finale. Entro il prossimo 30 settembre, infatti, i Comuni dovranno deliberare sia le tariffe che il regolamento per l'anno 2020.

Le tariffe tari
Per le tariffe 2020 sono concesse ai Comuni due possibilità alternative. La prima, consiste nell'approvarle sulla base del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, redatto con la nuova metodologia del metodo tariffario (Mtr) approvato con la deliberazione n. 443/2019 dell'Arera, applicando il metodo normalizzato o il metodo semplificato scelto dal Comune (o quello puntuale). Piano che deve essere quantomeno validato dall'autorità competente (Egato) o, a seconda delle norme regionali, da parte dello stesso Comune (Arera ha chiarito che non è necessario attendere l'approvazione del piano da parte della medesima per approvare le tariffe). Per la prima volta i Comuni determineranno in questo caso delle tariffe "efficienti", tali da consentire l'ottenimento dell'entrata tariffaria massima prevista dal Mtr parametrata ai costi riconosciuti efficienti per la gestione del servizio. Entrata che rappresenta altresì il corrispettivo massimo spettante per la gestione del servizio (aprendo tutta la problematica dell'incidenza dell'intervento regolatorio sui contratti in essere). In alternativa, solo per quest'anno, i Comuni hanno la facoltà di approvare le tariffe 2020 in misura pari al 2019 (attenzione, le tariffe e non anche le categorie tariffarie che, quantomeno per chi applica il metodo normalizzato, cambiano per effetto dello spostamento degli studi professionali insieme agli istituti di credito. Pur se l'Ifel sul punto, con la nota del 14 settembre 2020, ammette anche l'ipotesi del rinvio del cambio di categoria al 2021. Ciò è previsto dall'articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020, in deroga alla copertura integrale dei costi del servizio e alla norma che impone la presenza del piano finanziario, quale atto presupposto per approvare le tariffe. In questo caso i Comuni possono attendere fino al 31 dicembre del corrente anno per avere il piano finanziario 2020, rinviando il conguaglio tra i costi 2020 ed i costi 2019, usati come base per le confermate tariffe 2019, ai successivi tre anni (2021-2023). Dovendo però in questo caso porre uno sguardo alla sostenibilità di bilancio di questa scelta, che potrebbe disallineare le entrate Tari dalle spese iscritte in bilancio.

Riduzioni e agevolazioni Covid-19
In tema di regolamenti tiene banco l'introduzione delle riduzioni/agevolazioni per l'emergenza sanitaria Covid-19. Sul punto è opportuno precisare che sono state previste dall'Arera delle riduzioni obbligatorie che i Comuni non possono non applicare.
Si tratta delle misure riportate nella deliberazione dell'Arera n. 158/2020, la quale ha previsto l'obbligo della riduzione del coefficiente Kd massimo o minimo, riferito alla quota variabile, delle utenze non domestiche obbligate alla sospensione dell'attività durante il periodo di emergenza sanitaria, per effetto di provvedimenti governativi o locali. Questa riduzione è proporzionale al numero dei giorni di sospensione, per le utenze aventi i codici Ateco riportati nella tabella 1.a allegata alla delibera 158/2020 (utenze chiuse e riaperte al 05 maggio 2020), e forfettaria del 25 per cento per quelle aventi i codici Ateco riportati nella tabella 1.b (utenze chiuse e non riaperte al 05 maggio 2020). Un'altra riduzione obbligatoria riguarda le utenze costrette alla sospensione, per le quali però non è immediatamente individuabile il periodo di chiusura (riportate nella tabella 2). In questo caso spetta all'Egato stabilire il criterio per individuare questo periodo di chiusura. In assenza di determinazione da parte dell'Egato si ritiene possibile l'intervento del Comune.
Queste riduzioni (tranne forse l'ultima) sono autoapplicative: non richiedono cioè particolari interventi del Comune, il quale in sede di calcolo delle tariffe tiene conto delle riduzioni dei coefficienti ivi previste. L'unico intervento potrebbe essere necessario, in via regolamentante, per assicurare la riduzione di cui alla tabella 2, in assenza di determinazioni da parte dell'Egato.
Accanto a queste misure obbligatorie, la delibera Arera ne prevede due facoltative. La prima in favore delle utenze non domestiche che, pur non essendo obbligate alla chiusura, hanno spontaneamente sospeso l'attività (tabella 3). Spetta all'Egato definire in questo caso la modalità di riduzione, richiedendo comunque la delibera Arera che sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza. La seconda in favore delle utenze domestiche disagiate, individuandole in quelle che hanno i requisiti per l'accesso al bonus energia elettrica/gas/acqua (in attesa del Dpcm che stabilisca i criteri con cui Arera potrà dare applicazione al nuovo bonus rifiuti previsto dal Dl 124/2019). Spetta all'Egato definire la tariffazione agevolata in accordo con l'ente locale. Anche in questo caso si ritiene che, nell'inerzia dell'Egato, l'ente possa intervenire per definire i criteri applicativi della riduzione.

Finanziamento delle riduzioni
Come si finanziano le riduzioni che abbiamo analizzato e quali sono gli atti con cui vengono approvate? In relazione al secondo aspetto, abbiamo detto che le riduzioni previste per le utenze delle tabelle 1.a e 1.b della delibera Arera 158/2020 sono autoapplicative, vale a dire agiscono in sede di definizione delle tariffe nella quantificazione dei coefficienti Kd e non richiedono quindi atti particolari (se non essere recepiti nella delibera tariffaria). Stessa cosa per le riduzioni per le utenze della tabella 2 se l'Egato ha stabilito i criteri per individuare i giorni di chiusura; in alternativa potrebbe definirle il Comune con una norma che in questo caso avrebbe valenza regolamentare. Analogo discorso per le riduzioni facoltative previste per le utenze della tabella 3 e per le utenze non domestiche. In merito al finanziamento del costo delle riduzioni per le utenze non domestiche, in termini di minori entrate, la lettura della deliberazione di Arera n. 238/2020 delinea 3 possibilità: la prima è spalmare il costo sulle altre utenze non domestiche, poiché la rimodulazione dei coefficienti per alcune categorie, a parità di costi da finanziare, aumenta le tariffe delle utenze i cui coefficienti Kd non hanno subito riduzioni; la seconda è sospendere la quota di costo corrispondente alle minori entrate derivanti dalla riduzione dal piano finanziario 2020, valorizzando la componente RCND_TV (con segno meno), e rinviare la stessa ai Pef degli anni successivi, fino al massimo al 2023 (quota che incrementa i costi futuri). Infine, la terza, è quella di farsi carico di questa quota di costo con risorse proprie di bilancio dell'ente, come espressamente ammette la delibera 238/2020 che, anzi, vieta la valorizzazione della componente RCND_TV se il suo costo è finanziato da risorse di amministrazioni centrali o locali. La seconda soluzione, stante la natura regolatoria del Mtr e l'incidenza del totale tariffario ammissibile sui corrispettivi massimi della gestione, ha effetti negativi per il gestore, il quale si vede ridurre il corrispettivo riconosciuto dal Mtr per il 2020, abbattimento che viene recuperato solo negli anni 2021-2023. Proprio per compensare i gestori da questo "differimento" di introiti, l'Arera ha aperto agli stessi, tramite l'Egato, l'accesso a un'apposita anticipazione (onerosa) della Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali), da restituire in 3 anni (2021-2023). Anticipazione tuttavia che non risulta percorribile laddove il gestore sia il Comune (come di solito accade per la gestione delle tariffe), perché configurerebbe una forma di indebitamento per coprire spese correnti.
Per finanziare il costo delle riduzioni per le utenze domestiche è invece possibile porle a carico delle altre utenze della Tari, aumentando i costi del piano finanziario con la componente COS_tv^exp, pari all'onere di tali riduzioni, ovvero farsene carico nel bilancio.

Altre misure agevolative
Ma la gamma delle riduzioni/agevolazioni non finisce qui. I Comuni, avvalendosi della facoltà espressamente prevista dal comma 660 dell'articolo 1, della legge 147/2013, possono prevedere ulteriori riduzioni o agevolazioni, finanche esenzioni, allo scopo di ridurre il prelievo in capo alle utenze maggiormente colpite dagli effetti economici dell'emergenza sanitaria. Questi interventi possono senza dubbio ampliare le previsioni obbligatorie dell'Arera, coinvolgendo un maggior numero di utenze ovvero abbattendo non solo la quota variabile ma anche quella fissa. Si potrebbe anche pensare, al fine di semplificare l'applicazione delle riduzioni, di prevedere misure agevolative che comprendano gli effetti delle riduzioni obbligatorie previste da Arera, trasformando le riduzioni "a monte", sui coefficienti, in riduzioni "a valle", applicate sulla tariffa.
Il costo di questi interventi, sempre in termini di minori entrate, va più opportunamente finanziato con risorse di bilancio, anche se la lettura dell'ambigua formulazione del comma 660 potrebbe lasciare spazio all'interpretazione in base alla quale il costo delle riduzioni può finanziarsi con lo stesso piano finanziario.
Infine, andrebbe definitivamente risolta la questione circa la possibilità di finanziare le riduzioni poste a carico del bilancio comunale ricorrendo al fondo per le funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020 e integrato dall'articolo 39 del Dl 104/2020. Le norme specificano che queste risorse sono destinate anche al finanziamento delle minori entrate legate all'emergenza Covid- 19, al netto delle minori spese sostenute dagli enti e delle specifiche contribuzioni statali, ovvero delle maggiori spese derivanti dall'emergenza. Le minori entrate tari derivanti dalle riduzioni stabilite dal Comune non sono propriamente riduzioni che il Comune "subisce" (come accade ad esempio per l'Imu o l'addizionale Irpef), ma diminuzioni dovute a provvedimenti comunali. Tuttavia è anche vero che il legislatore si è premurato di escludere dalle minori entrate che saranno riconosciute quelle derivanti da interventi autonomamente assunti dalla Regione o Provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. E non anche quelle derivanti da interventi comunali che, invece, nella prima stesura del decreto erano escluse. La partita è molto delicata, tale da meritare un chiarimento ufficiale, tenendo conto che la certificazione delle minori entrate che gli enti dovranno produrre entro il 30 aprile del prossimo anno determinerà la definitiva quantificazione del fondo, con il rischio di pericolosi obblighi di restituzione.

(*) Vice presidente Autel