I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Tempi di pagamento delle fatture e obiettivi dirigenziali negli enti locali

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di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel

L’articolo 4-bis del Dl 13/2023 introdotto dalla legge di conversione 41/2023 ha previsto che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance, debbano assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento (riferiti all’indicatore di ritardo annuale articolo 1, commi 859 lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018 n. 145). Tali obiettivi che sono valutati ai fini della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30%.

Alcuni autorevoli operatori hanno da subito sollevato qualche legittimo dubbio sull’utilità di tale norma. Il problema è infatti ancora vivo nelle amministrazioni statali, mentre sono molti gli enti locali enti in cui i tempi di pagamento sono da tempo sotto controllo ( si veda la pagina del MEF coi dati riassuntivi) ed in cui la nuova disposizione rischia di tradursi in un mero depotenziamento delle indennità di risultato se non in una erogazione “a pioggia”.

La disposizione è abbastanza chiara ma pone alcune problematiche di applicazione negli enti locali. In primo luogo, la stessa non richiede necessariamente la modifica del sistema di valutazione della performance (SMIVAP) ma la fissazione di specifici obiettivi annuali. Un adeguamento del sistema si potrebbe, tuttavia, rendere opportuno per chiarire le modalità di calcolo dell’indennità nel singolo ente.

Quanto all’ambito di applicazione, la norma sembra riferita ai soli dirigenti (ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture) e non dovrebbe estendersi quindi agli altri tipi di “apicali”, nello specifico le posizioni organizzative nei moltissimi enti in cui la dirigenza non è presente.

In merito alla decorrenza, ci si può chiedere se la nuova norma si debba applicare già dal 2023, visto che è entrata in vigore ad anno già avviato. La risposta è tendenzialmente positiva, perlomeno per gli enti – certamente non pochi - che hanno approvato in Giunta il piano degli obiettivi 2023, di norma ricompreso nel PIAO, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione 41/2023.

Una soluzione semplice (ma non l’unica possibile) applicabile in prima battuta per il 2023 negli enti che hanno raggiunto una buona velocità di spesa e che non hanno ancora previsto un obiettivo specifico potrebbe consistere, ad esempio, nel taglio del 30% dell’indennità di risultato del singolo dirigente - come determinata in base agli obiettivi vigenti - che ha superato l’indicatore per le fatture sulle quali ha competenza alla liquidazione; taglio da applicarsi solo nel caso in cui l’indicatore di ritardo generale assuma valore positivo e costringa quindi l’ente a costituire il Fondo Garanzia Debiti Commerciali. L’Amministrazione dovrebbe comunicare quanto prima tale modalità di comportamento a tutti i dirigenti.

A partire dal 2024, il valore negativo dell’indicatore di ritardo dei pagamenti generale rilevato dalla piattaforma ministeriale potrebbe, sempre ad esempio, essere inserito fra gli obiettivi di ente, mentre quello settoriale rilevato dalla contabilità - sulla base dei centri di responsabilità definiti dalla Giunta - potrebbe essere previsto come obiettivo della singola struttura, con una ripartizione del peso fra i due tipi di performance (ad esempio, 15% e 15%). Ciò nella considerazione che l’iter di impegno/liquidazione/pagamento delle fatture coinvolge necessariamente diverse funzioni dell’Ente.

Sempre a titolo di proposta, si ritiene che negli enti virtuosi che presentano già valori ampiamente negativi dell’indicatore di ritardo potrebbe essere opportuno utilizzare il semplice indicatore “si/no” sul rispetto dei tempi di legge. In questi enti, infatti, l’Ente che chiedesse ai dirigenti un ulteriore miglioramento di tale valore potrebbe pregiudicare quel minimo di flessibilità necessaria alla gestione della liquidità ed all’operatività dell’Ente e, soprattutto, potrebbe compromettere l’accuratezza dei controlli (quali quelli inerenti il DURC, il codice IBAN, l’ articolo 48-bis del Dpr 600/1973 eccetera) nella fase di liquidazione e pagamento delle fatture. Diverso dovrebbe essere il criterio da tenere negli enti in ritardo, che devono portare l’indicatore in negativo: in questo caso, l’indennità di risultato potrebbe essere graduata con criteri numerici e secondo scaglioni “sfidanti”, mutuando in positivo il criterio adottato dalla legge 145/2018 all’articolo 1, comma 862.

(*) Componente consiglio generale Anutel

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