Via libera agli incentivi Imu-Tari dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti
La Sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/2021 ha posto fine alla discussione in merito alla possibilità di riconoscere ai dipendenti addetti al recupero dell'evasione tributaria Imu-Tari l'incentivo introdotto dal comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018, anche nel caso di approvazione del bilancio di previsione entro il termine eventualmente differito rispetto a quello del 31 dicembre dell'anno precedente ordinariamente previsto.
Come è noto, il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018 ha reintrodotto, dopo alcuni anni di assenza, la possibilità per i Comuni di destinare una quota delle somme introitate dal recupero dell'evasione Imu e Tari al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente. Tuttavia, questa facoltà, che i Comuni devono esercitare approvando un'apposita norma regolamentare, è subordinata al rispetto dei termini stabiliti dal Dlgs 267/2000 per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
Il generico riferimento contenuto nella norma ai «termini stabiliti dal Dlgs 267/2000» ha fatto sorgere il dubbio se, nel caso del bilancio di previsione, intenda riferirsi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, stabilita dall'articolo 151, comma 1, prima parte, del Dlgs 267/2000, ovvero anche alla data eventualmente differita con apposito Dm, come previsto dall'ultima parte del comma 1 dell'articolo 151 citato. La norma appena richiamata ha stabilito infatti che l'ordinario termine del 31 dicembre possa essere spostato con apposito decreto ministeriale.
Diverse sezioni regionali delle Corte dei conti, quali quelle dell'Emilia-Romagna, della Lombardia, della Toscana, dell'Abruzzo e del Piemonte, hanno intrepretato in modo rigoroso la norma, ritenendo che il mancato rispetto del termine del 31 dicembre impedisse all'ente di dare accesso all'incentivo ai propri dipendenti impiegati nell'attività di recupero dell'evasione (che comprende anche lo svolgimento delle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2005). In particolare, la Corte dell'Abruzzo (deliberazione 120/2020), quella del Piemonte (deliberazione 92/2021) e quella della Lombardia (deliberazione n. 412/2019) hanno evidenziato che, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine del 31 dicembre ma comunque entro il termine differito da Dm o dalla legge, l'ente si trova a operare in esercizio provvisorio, la cui stringente disciplina limiterebbe anche la previsione e l'erogazione delle risorse incentivanti in favore dei dipendenti. Inoltre, per la Corte della Lombardia, una diversa interpretazione frusterebbe lo spirito della disposizione, finalizzata alla corretta gestione delle risorse pubbliche e in particolare di quelle relative alla spesa per il personale – precludendo l'erogazione dell'incentivo solo a quei Comuni che, non avendo approvato il bilancio neppure entro il termine prorogato, sarebbero incorsi nella procedura di commissariamento ed eventualmente di scioglimento del Consiglio comunale. Con riferimento invece al mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto, la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione 113/2020) aveva ammesso il riconoscimento dell'incentivo nel caso di rispetto del termine prorogato dalla legge (come è avvenuto nel 2020 per effetto delle norme del Dl 18/2020).
La Corte dei conti della Liguria, invece, ha proposto una diversa interpretazione della norma, evidenziando come, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre, l'applicazione dell'esercizio provvisorio incide solamente sulla gestione finanziaria dell'ente e ha carattere transitorio, venendo meno con l'approvazione del bilancio. Invece, ha osservato la Corte, come previsto dall'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018, la destinazione del maggior gettito al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate o al riconoscimento di trattamento accessorio avviene sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo relativo all'esercizio precedente (e, quindi, necessariamente, in un momento successivo alla chiusura finanziaria della gestione e rispetto all'approvazione del relativo rendiconto, consentendo di poter valutare se gli obiettivi di incremento di accertamenti e riscossioni di Imu e Tari siano stati effettivamente raggiunti). La Corte della Liguria ha argomentato come siano altri gli elementi che rilevano ai fini della corretta applicazione della norma del comma 1091, quali la quantificazione del gettito destinabile all'incentivo (incassato e non solo accertato), il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, la corretta predeterminazione degli obiettivi, da rilevare nel peg-piano della performance e della loro liquidazione sulla base di entrate certe, rilevabili appunto dal rendiconto. Peraltro, e questo è forse l'aspetto più importante, la Corte remittente ha sottolineato come l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi comunali non è incisa dall'approvazione del bilancio di previsione, che ha solo carattere autorizzatorio delle spese e delle entrate da indebitamento. In altri termini, l'attività incentivata non è condizionata dal bilancio e la quantificazione dell'incentivo non lo è neppure dall'eventuale slittamento del termine di approvazione del rendiconto, basandosi comunque su fatti avvenuti nell'esercizio precedente e non modificati dalla circostanza che il consuntivo sia approvato entro il 30 aprile o entro il diverso termine di legge.
Per la Sezione Autonomie, le riflessioni della Corte dei conti della Liguria meritano di far rivedere l'interpretazione della norma. Infatti, da un punto di vista meramente formale, la disposizione del comma 1091 opera un rinvio al termine di cui all'intero articolo 151 del Dlgs 267/2000 e non solo alla prima parte dello stesso, dove si specifica che il bilancio va approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ma anche a quella parte di esso in cui si evidenzia che il termine può essere differito con Dm. Inoltre, la Sezione Autonomie condivide le considerazioni della Corte dei conti della Liguria appena sopra evidenziate relative alla non incidenza dell'approvazione del bilancio sull'attività di accertamento tributario.
Pertanto, la Corte ha concluso che «la locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al Dlgs 267/2000" contenuta nell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del ministro dell'Interno (ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, Tuel) e, per il rendiconto, con legge».
Gli incentivi potranno trovare ora una applicazione generalizzata, fermo restando comunque che si tratta di una facoltà per gli enti, da esercitare con regolamento, e che l'applicazione dell'istituto richiede una corretta disciplina del suo funzionamento. Disciplina che dovrà essere ispirata all'erogazione degli incentivi sulla base degli obiettivi prefissati e del loro raggiungimento.
(*) Vice-presidente Anutel
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