Vicesegretari comunali, sul cumulo degli incarichi decide la prefettura
Proroga solo nel rispetto dei dodici mesi dal conferimento iniziale e soltanto se quest'ultimo abbia avuto una durata inferiore a questo lasso temporale
In assenza di una specifica disposizione di legge in materia, la possibilità che uno stesso vicesegretario comunale possa cumulare più incarichi è rimessa alla valutazione delle singole Prefetture, le quali, nel rilasciare le autorizzazioni, dovranno assicurare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
La proroga dell'incarico può essere consentita esclusivamente nel rispetto dei dodici mesi dal conferimento iniziale e soltanto qualora quest'ultimo abbia avuto una durata inferiore a tale lasso temporale, restando conseguentemente esclusa la possibilità che l'incarico di vicesegretario possa avere una durata complessivamente superiore ad un anno.
Sono queste le ultime indicazioni fornite dal Viminale con il parere protocollo n. 6588/2021.
Si tratta di un ulteriore e importante tassello che, aggiungendosi alle precisazioni fornite con le circolari n. 4545/2020 e n. 5946/2021 (si veda NT+Enti locali Edilizia del 24 marzo 2021), consente agli enti locali di avere un quadro più completo delle regole da seguire nell'applicazione della disciplina dei vicesegretari comunali introdotta dal decreto legge 162/2019 (Milleproroghe).
Il cumulo di più incarichi
Nessuna disposizione di legge ha previsto un limite massimo di incarichi che uno stesso funzionario può ricoprire in qualità di vicesegretario comunale. Partendo da questo dato di fatto, per i tecnici del Viminale sono le prefetture a valutare, tenuto conto del contesto locale, se autorizzare o meno un vicesegretario a cumulare più incarichi.
Il rilascio della relativa autorizzazione dovrà assicurare che lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario presso più enti, seppur in una situazione emergenziale, garantisca il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.
La proroga
Per quanto attiene alla proroga degli incarichi già conferiti, contrariamente al cumulo di incarichi, una disciplina normativa in materia esiste. L'articolo 16-ter, comma 9, decreto legge 162/2019 ha infatti previsto che le funzioni di vicesegretario possono essere svolte, su richiesta del sindaco interessato, e previa autorizzazione del ministero dell'Interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi.
Per i tecnici del Viminale, la chiara formulazione del disposto normativo consente di affermare che la proroga possa essere consentita esclusivamente nel rispetto dei dodici mesi dal conferimento iniziale qualora quest'ultimo abbia avuto una durata inferiore a tale lasso temporale, restando conseguentemente esclusa la possibilità che l'incarico di vicesegretario possa avere una durata complessivamente superiore al periodo di un anno.
Tale lettura interpretativa trova conforto nella ratio della stessa norma che, si ricorda nel parere, è nata allo scopo di sopperire, nel triennio 2020/2022 e nelle more del perfezionamento delle procedure concorsuali in atto ed autorizzate, alla carenza dei segretari comunali destinati ad operare nei Comuni di piccole dimensioni.