I temi di NT+L'ufficio del personale

Votazione e quiz nei concorsi, trattenimento in servizio e retribuzione di posizione

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Valutazione delle prove di concorso con voto numerico

Il Tar Sicilia-Catania, sezione III con sentenza n. 1319 del 25 giugno 2024 ha concluso che quando la commissione di concorso abbia agganciato ai criteri di valutazione della prova di concorso punteggi parziali e, poi, in esito alla correzione, esprima il proprio giudizio con un unico punteggio, viola sicuramente le regole che si è data e non consente ai candidati di ricostruire il percorso logico seguito. Se, da un lato, il voto numerico è sufficiente in quanto esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale alla stregua dei parametri generali predeterminati - contenendo così in sé la motivazione, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni e assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato - dall’altro, il punteggio numerico unico non può ritenersi sufficientemente chiaro ed esplicativo quando è la stessa commissione, allo scopo di rendere più compiutamente ricostruibile il percorso seguito nell’attribuzione del voto, in piena aderenza al principio di trasparenza, ad avere introdotto in fase di predisposizioni dei criteri una scala numerica di riferimento per l’attribuzione di singoli punteggi per ciascun criterio.

Trattenimento in servizio per l’attuazione degli interventi del Pnrr

La Corte dei Conti, sezione regionale Campania, con la delibera n. 128/2024/PAR del 21 giugno 2024 pur non pronunciandosi sulla possibilità di trattenere in servizio i responsabili degli uffici e dei servizi (non dirigenti) impegnati nell’attuazione degli interventi del Pnrr, hanno ricordato il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica, prot. n. 6401 del 26 gennaio 2024, che ha chiarito che il trattenimento in servizio dei dirigenti attuatori degli interventi del Pnrr, disciplinato dal comma 1 dell’articolo 11 del Dl 105/2023 (convertito in legge 137/2023), non si applica ai responsabili degli uffici e servizi dei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, in quanto trattasi di una norma che deroga al regime ordinario e, quindi, oggetto di stretta interpretazione. Segnatamente, il dipartimento della funzione pubblica, con orientamento condiviso dalla sezione, ha precisato che: «nel caso di un ente non dotato di posti di qualifica dirigenziale e che abbia conferito, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le relative funzioni ai responsabili degli uffici o dei servizi, deve ritenersi inapplicabile la normativa de qua che, nel derogare al generale divieto di trattenimento in servizio, individua specificamente, quali diretti destinatari, i dirigenti e, in particolare, i dirigenti generali, anche apicali».

Retribuzioni di posizione e di risultato indebitamente erogate e recupero

In tema di ripetizione di retribuzioni di posizione e di risultato indebitamente erogate perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura finanziaria negli appositi fondi l’articolo 4, comma 1, del Dl 16/2014 (convertito in legge 68/2014) non impedisce l’azionabilità, da parte dell’amministrazione, della condictio indebiti nei confronti del singolo dipendente. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 24 giugno 2024, n. 17320 la quale ha anche ricordato che questa norma non deroga all’articolo 2033 del codice civile, con la conseguenza che la pubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate

Principio dell’anonimato nelle prove concorsuali a quiz

L’Aran, nella propria newsletter n. 12 del 12 giugno 2024, ha segnalato la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 3 giugno 2024, n. 4927, con la seguente sintesi: «Il Consiglio di Stato stabilisce che il principio dell’anonimato, con il peso dei valori costituzionali a garanzia dei quali è posto, deve declinarsi in modo particolare nelle tipologie di selezioni mediante quiz a risposta a scelta multipla, con punteggi predeterminati, e correzione immediata tramite sistemi automatizzati. In quest’ultima ipotesi diventa irrilevante in sé l’identificazione del candidato e il principio dell’anonimato, con i valori che garantisce, non perde di valore e consistenza, ma subisce una deviazione del proprio oggetto. Le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l’identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscono il massimo di sicurezza dell’automazione nell’individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato; ne consegue che ai fini dell’illegittimità rilevante occorre comunque una allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alle condotte degli operatori nelle fasi di gestione del cartaceo o alle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell’automatismo tecnico».